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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22018/2026

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cato Vito SalvatoreManfredi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diLombardia n.3048/2024 depositata il 19/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2211/2025Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 22018/2026Data pubblicazione 27/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato Vito SalvatoreManfredi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché controavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diLombardia n.3048/2024 depositata il 19/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2211/2025Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 22018/2026Data pubblicazione 27/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22018/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris