CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14070/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PIANETI Jennifer ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Prato che la aveva riconosciuta colpevole del reato di tentato furto di generi alimentari e di ar- ticoli di profumeria all'interno di esercizio commerciale con le aggravanti di cui all'art.625 commi 2 e 5 cod.pen. e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti, l'aveva condannata alla pena di giustizia. 2. Lamenta la ricorrente difetto di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, nonché ripropositivi di analoghe censure che la (corte distrettuale ha esaminato e disatteso con motivazione non manifesta- mente illogica o contraddittoria. 3.1 In particolare la 6rte distrettuale ha correttamente escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sia in ragione della non modestia del fatto che invece denotava scaltrezza e una certa organizza- zione, sia in ragione della ricorrenza di un precedente specifico per cui veniva disposta l'archiviazione ai sensi dell'art.131 bis cod.pen.. In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche il ragiona- mento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche o il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza possono essere legittimamente giustificati con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della dimi- nuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d'altro canto ha evidenziato un precedente neutralizzato dalla causa di punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.3.1.1 A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693), né d'altro canto la ricorrente ha indicato in ricorso eventuali ele- menti positivi idonei a neutralizzare i dati indicati in sentenza. 3.2 Quanto alla circostanza attenuante dell'avere provocato un danno di speciale tenuità, il giudice distrettuale ha rilevato che il furto risultava tutt'al- tro che caratterizzato da speciale tenuità, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della cir- costanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessaria- mente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sot- tratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 — 01) e pertanto a nulla rileva, a tali fini l'eventuale restituzione della refurtiva, che peraltro i giudici di merito hanno valorizzato ai fini della qualificazione giuridica dei fatti e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.4 Parimenti inammissibile è la doglianza relativa alla sospensione condi- zionale della pena laddove il giudice distrettuale ha formulato un giudizio prognostico negativo in ordine all'astensione della prevenuta da ulteriori con- dotte criminose attingendo al precedente specifico ritenuto non punibile per la particolare tenuità dell'offesa e della condotta. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 2, '1- Così deciso in Roma il Q7Jbiem