CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 21778/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge in relazione agli artt. 120 e 131-bis cod. pen., sono meramente ripetitivi, avendo i giudici del merito ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Krusinca, Rv. 284793 - 01; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla corretta individuazione della p.o. per essere il danno consistito nell'obbligazione oggetto della truffa contrattuale, nonché sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità insidiose della condotta truffaldina); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio 2025