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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26389/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze del Tribunale di Gorizia, fatti del 23/3/2015, [OSCURATO:REA]-bis D.P.R. 43/73, contrabbando TLE e quella della Corte Appello Milano, fatti del 6/2/2015, [OSCURATO:REA] cod. pen. evidenziando che, al di là della contiguità temporale, le condotte non sono omogenee e non c'è nessun elemento indicatore di una medesima ideazione; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando la vicinanza temporale e "geografica" tra le condotte e tra i fatti oggetto delle sue sentenze; Rilevato che il giudice dell'esecuzione, con il riferimento alla disomogeneità delle condotte criminose e alla totale assenza di elementi dai quali poter desumere che i due fatti possano essere inseriti in un unico disegno criminoso, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione cui è pervenuto, conformandosi correttamente ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze del Tribunale di Gorizia, fatti del 23/3/2015, [OSCURATO:REA]-bis D.P.R. 43/73, contrabbando TLE e quella della Corte Appello Milano, fatti del 6/2/2015, [OSCURATO:REA] cod. pen. evidenziando che, al di là della contiguità temporale, le condotte non sono omogenee e non c'è nessun elemento indicatore di una medesima ideazione; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione evidenziando la vicinanza temporale e "geografica" tra le condotte e tra i fatti oggetto delle sue sentenze; Rilevato che il giudice dell'esecuzione, con il riferimento alla disomogeneità delle condotte criminose e alla totale assenza di elementi dai quali poter desumere che i due fatti possano essere inseriti in un unico disegno criminoso, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione cui è pervenuto, conformandosi correttamente ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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