CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la sentenza del 31/10/2025 della Corte d'appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto dichiarare i ricorsi inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 31 ottobre 2025, la Corte d’appello di Bari haconfermato la decisione di primo grado, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] eTonino [OSCURATO:PERSONA] responsabili del concorso nel delitto di ricettazione, condannandolialla pena di anni due di reclusione ed euro 517 di multa.2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,con atto unico a firma del comune difensore, affidando le proprie censure aimotivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo, si dolgono di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione alla ritenuta ricorrenza dell’elemento oggettivo e diquello soggettivo dell’ascritto reato. Pur in assenza della prova dell’acquisizionedel possesso, da parte degli imputati, dei beni oggetto di ricettazione, la Corted’appello ne avrebbe illogicamente affermato la sussistenza, valorizzando il fattoche, al momento del controllo, i ricorrenti non disconoscevano il possesso diquanto rinvenuto nel portabagagli del veicolo, appartenente a terzi, sul qualeerano in viaggio. Da tale illogica premessa, i giudici dell'appello avrebberodesunto, in maniera altrettanto fallace, la ricorrenza del dolo.2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione, in ordine al diniego dell'ipotesi prevista dal comma quarto dell’art.648 cod. pen., contraddittoriamente motivato sulla base della ritenutainfungibilità di beni “accantonati” e, malgrado ciò, destinati, secondo la Cortedistrettuale, al pubblico servizio. La motivazione della gravata sentenza avrebbe,inoltre, illogicamente valorizzato un elemento estraneo al giudizio di condanna(la disponibilità, in capo agli imputati, di attrezzi atti allo smontaggio), in quantorelativo a un reato dichiarato estinto, perché prescritto.2.3 Col terzo motivo, si deduceviolazione di legge e vizio di motivazione, inordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen., per avere la Corte distrettuale valutato unicamente la posizione diuno dei due imputati ([OSCURATO:PERSONA]), nulla osservando in relazione alla specificaposizione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Il primo motivo è aspecifico, attesa la mancata correlazione tra le ragioniposte a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate dalla difesa;esso è, inoltre, manifestamente infondato, là dove afferma che spettavaall’accusa dimostrare che “gli imputati avessero la signoria di fatto su quantooccultato” nell’auto a bordo della quale viaggiavano (p. 5 del ricorso).La Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, haritenuto correttamente integrato il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. sulla scortadella complessiva disamina del materiale in atti. Dalle testimonianze e dalledenunce ‒ ha chiarito la Corte ‒ emergeva, da un lato, che gli imputati nonavevano avuto alcun ruolo nel furto del materiale ferroso rinvenuto nell’auto (abordo della quale i medesimi venivano fermati per un controllo stradale), e,dall’altro, che i ricorrenti non fornivano alcuna giustificazione circa la provenienzadei beni sottratti dalla sede del “Consorzio per la bonifica della Capitanata”.Con corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte ‒ secondocui risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità direfurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi dellariconducibilità del possesso alla commissione del furto, «non fornisca unaspiegazione attendibile dell'origine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del19/04/2017, P.g. in proc. Kebe, Rv. 270120 - 01) ‒, la sentenza avversata hapuntualizzato che, al momento dell’arresto, gli imputati, per un verso, nondisconoscevano il possesso dei beni rinvenuti nella loro disponibilità e, dall’altro,non adducevano giustificazione alcuna in merito alla detenzione dei beni stessi,nella vettura a bordo della quale essi viaggiavano, ovvero alle modalità dellaricezione degli stessi.Non hanno fondamento alcuno, pertanto, le doglianze difensive circal’inversione dell’onere della prova, che la Corte d’appello avrebbe illogicamenteaddossato sui ricorrenti: che la prova dell'elemento soggettivo del reato diricettazione possa essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, equindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dellacosa ricevuta da parte del soggetto agente, non costituisce affatto una deroga aiprincipi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigiedifensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice cherichiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecitadella "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (v.Sez. 2, Kebe, Rv. 270120 – 01, cit., in motivazione, par. 5.2.1).3. Il secondo motivo è aspecifico, in quanto, risolvendosi nella pedissequareiterazione di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dallaCorte territoriale, omette di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. explur., Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).Si osserva, in primo luogo, che, diversamente da quanto asserito nel motivo,la Corte non ha definito il materiale oggetto di ricettazione, sic et simpliciter,“accantonato”, bensì “accantonato, ma di effettivo riutilizzo e non più reperibilesul mercato”, con ciò evidenziando la perdurante utilità delle 22 apparecchiaturepubbliche per l’irrigazione, sottratte dal deposito di un impianto pubblico gestitodal “Consorzio per la bonifica della Capitanata”. In secondo luogo, è statorimarcato il valore economico, non esiguo, dei beni oggetto di ricettazione (600-800 euro), oltre all’infungibilità degli stessi, secondo quanto appena precisato.Sicché il diniego dell’invocata sussunzione della fattispecie nell’alveo del quartocomma dell’art. 648 cod. pen. deve ritenersi correttamente argomentato, incoerenza coi principi regolativi enucleati, sul tema, da questa Corte (cfr., ad es.Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01: «in tema diricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiariaai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto,nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa,mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, puòverificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento dellacircostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto(l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinqueredell'agente»).4. Il terzo motivo è aspecifico, per mancato confronto con le ragioni resedalla Corte territoriale. Con motivazione affatto esente dai dedotti vizi, sono statirimarcati sia il valore economico (euro 600-800) ‒ ragionevolmente ritenuto nonesiguo ‒ dei beni oggetto di ricettazione, sia talune circostanze del complessivoagire dei coimputati (segnatamente, la disponibilità di attrezzi atto allosmontaggio), ciò che deve ritenersi sufficiente ai fini del diniego dell’invocatacausa di non punibilità (v. ad es., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv.277674 – 01, secondo cui, ai fini del riconoscimento della causa di esclusionedella punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è necessario che l'offesa, per lemodalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensidell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità, non bastando, aifini della concessione, che il fatto sia occasionale). Ciò depriva di fondamentoanche la tesi secondo cui la Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare laspecifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], atteso che la motivazione, nell’evidenziarele ragioni del diniego, si è riferita alla condotta di entrambi gli imputati.5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili.Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilitàdell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]