CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 1969
Cassazione n. 17201/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/07/1969 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BARI, con sentenza in data 18/12/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BARI il 25/9/2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 648, 648 bis e 337 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -la violazione di legge in relazione all'art. 628, comma secondo cod. pen. e 382 cod. proc. pen. "e conseguente erronea sussunzione del fatto nell'alveo dell'art. 628 cod. pen. in luogo dell'art. 624-625 cod. pen."; -la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. -la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. agli artt. 628, comma secondo e 337 cod. pen.; -la violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen.; -la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 bis cod. pen. in quanto il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 648 cod. pen.; -il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e all'art. 81 cod. pen. 1.1. In data 19 novembre 2021 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale la difesa, previa assegnazione del ricorso ad altra sezione penale, chiede l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina in luogo di quello di furto in quanto tra l'acquisizione piena e autonoma della cisterna da parte del ricorrente e l'intervento dei Carabinieri sarebbe intercorso un arco temporale di tempo tale da far venire meno il necessario requisito dell'immediatezza richiesto dall'art. 628, comma secondo cod. pen. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. A Fronte della medesima censura, infatti, la Corte territoriale, facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto e alla descrizione relativa allo svolgimento dei fatti, ha dato atto degli elementi sui quali ha fondato la conclusione, corretta a poli ca zion e dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, per la quale la violenza esercitata nei confronti dei Carabinieri durante l'inseguimento è elemento costitutivo del reato di rapina impropria.2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. La doglianza non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La questione relativa alla configurabilità dell'aggravante contestata, che implica una valutazione in fatto, infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta). Questa Corte Suprema (Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066) ha già chiarito che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge. Nel caso di specie, il motivo è, pertanto, non consentito, perché le violazioni di legge che ne costituiscono oggetto, in ipotesi verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, sono state dedotte per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606, comma 3, c.p.p.: le relative doglianze non risultano, infatti, formulate tra i motivi di appello, come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nel provvedimento impugnato (f. 1 s.), ed è, comunque, generico perché l'odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p., ed in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581, comma 1, lett. C), c.p.p., avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in c:assazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto. 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 628, comma secondo e 337 cod. pen. in quanto la condotta di resistenza sarebbe assorbita quale elemento costitutivo del ritenuto reato di rapina. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale a pag. 4, infatti, il delitto di rapina impropria e quello di resistenza a pubblico ufficiale concorrono quando nel corso della fuga il soggetto non si limita a sottrarsi all'inseguimento ma pone deliberatamente in pericolo l'incolumità personale degli agenti. 2.4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen. La doglianza non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. p roc. pen. ed è comunque manifestamente infondata.La questione relativa alla configurabilità dell'aggravante contestata, che implica una valutazione in fatto, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. considerazioni sub 2.2.) e comunque il tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e quello di rapina sussiste evidentemente il rapporto previsto dalla norma contestata. 2.5. Nel quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 bis cod. pen. in quanto il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 648 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Come evidenziato a pagina 5 della sentenza impugnata, infatti, sulla motrice, intestata al Porro che ha anche dichiarato di esserne il proprietario, era apposta una targa di provenienza furtiva e sono state effettuate delle operazioni finalizzate alla manomissione dei dati indentificativi al fine di ostacolare l'accertamento circa la provenienza illecita della stessa. 2.3. Nel sesto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche e alla pena applicata in continuazione La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenute come "benevolmente" concesse e tenuto conto, quanto a questo, della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne e alla gravità della condotta. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de