CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 14520/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Trentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trento, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], diriconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze irrevocabili, contenute indiversi provvedimenti di esecuzione pene, «stante lo iato temporale tra i fatti e le diversemodalità delle condotte».2. Avverso il provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensoreAvv. [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, denuncia violazione di legge,omessa, erronea, e/o contraddittoria valutazione di elementi decisivi, presenti in atti, ai finidell’applicazione del reato continuato, nonché mancanza di autonoma motivazione.Nell’istanza volta ad ottenere l’applicazione della continuazione tra più reati, ilrichiedente aveva evidenziato la ricorrenza di plurimi indici sintomatici della medesimezzadel disegno criminoso, peraltro già riconosciuto in tre precedenti occasioni.A fronte di tale richiesta, il giudice dell’esecuzione ha omesso di fornire un’autonomavalutazione, limitandosi a richiamare il parere del Pubblico Ministero ed a valorizzare lo iatotemporale e le diverse modalità delle condotte. Quanto allo iato temporale, tuttavia, mancaqualsiasi spiegazione, tanto più doverosa trattandosi di elemento che, da solo, non èostativo al riconoscimento del beneficio invocato; la diversità delle condotte è poi soloenunciata, risolvendosi in una mera clausola di stile, priva di contenuto esplicativo idoneo aevidenziare le effettive differenze. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, M. [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, chel'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazionidella legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova ditale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che sianosignificativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste inessere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudicedell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad unprogramma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invecenecessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi,almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere nongenerico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, coerentemente con tali indicazioni, ribaditoche il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).3. Venendo allo specifico esame della questione dedotta, l’ordinanza impugnatarisulta affetta da una motivazione meramente apparente, non essendo dato ricostruire leragioni del rigetto.Invero, la motivazione posta a fondamento del provvedimento di rigetto si connotaper un’estrema sinteticità – risolvendosi nel mero richiamo al parere del Pubblico Ministero enell’evocazione di uno iato temporale e di una non meglio precisata diversità delle condotte– senza tuttavia indicare i reati oggetto della richiesta, né la loro collocazione temporale, négli elementi fattuali valorizzati per ritenere insussistente l’unicità del disegno criminoso. Unatale stringatezza argomentativa non consente di verificare il percorso logico-giuridico seguitodal giudice dell’esecuzione, né di apprezzare se e in che modo siano stati applicati, al casoconcreto, i principi sopra richiamati, che impongono una valutazione non meramenteassertiva degli indici sintomatici della continuazione e, correlativamente, un’adeguataesplicitazione delle ragioni ostative al suo riconoscimento.4. L’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio algiudice dell’esecuzione in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del2013) perché proceda a nuovo esame dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursiin piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento in diversapersona fisica.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]