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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 13497/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è aspecifico e comunque volto solo ad un diverso approccio valutativo, inerente al merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che, con motivazione non arbitraria, ha fondato il giudizio sull'esclusione di elementi positivamente valorizzabili, in un quadro connotato dalla portata offensiva della condotta e dai numerosi precedenti penali del ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi5lente [OSCURATO:PERSONA] lli Anna riscuolo [OSCURATO:PERSONA]\ - 8 P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è aspecifico e comunque volto solo ad un diverso approccio valutativo, inerente al merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che, con motivazione non arbitraria, ha fondato il giudizio sull'esclusione di elementi positivamente valorizzabili, in un quadro connotato dalla portata offensiva della condotta e dai numerosi precedenti penali del ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi5lente [OSCURATO:PERSONA] lli Anna riscuolo [OSCURATO:PERSONA]\ - 8 P
Sentenza Cassazione n. 13497/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris