CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13762/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al numero9804 del ruolo generale dell’anno 2022, sollevato dal Tribunale di Monza con ordinanza in data 25 marzo 2022nel giudizio iscritto al n. 8477 /202 1 R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MILANO sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Monza; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D’UFFICIO r.g. n. 9804/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il Giudice di pace di Monzaopposizione avverso una cartella di pagamento per un importo complessivo di euro 10.168,20 , causalmente ascritta a sanzioni amministrative, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio acquisito, adducendo l’estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale di prescrizione e l’omessa notifica degli atti prodromici alla cartella. Nella attiva resistenza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’ente impositore, Comune di Milano, l’adito Giudice di pace declinò la propria competenza ratione valoris in favore del Tribunale di Monza. 2. Riassunta la controversia, con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., ravvisando la competenza per materia del Giudice di pace di Monza sulla domanda principale (concernente l’estinzione per prescrizione del credito e qualificata in ordinanza come opposizione all’esecuzione exart. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e sulla domanda subordinata (relativa all’accertamento dell’inesistente notificazione degli atti prodromici e qualificata in ordinanza come opposizione recuperatoria contro l’ordinanza ingiunzione). 3. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Monza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va affermata l’ammissibilità del conflitto negativo di competenza oggetto del presente regolamento, sollevato per ragioni di materiae di territorio inderogabile. 2. Ciò posto, occorre delimitare l’oggetto della presente decisione. Nell’originario atto di opposizione innanzi il Giudice di pace, l’attore prospettò due motivi di doglianza, ponendoli in vincolo di espressa subordinazione, e formulò due corrispettive domande, anch’esse nello r.g. n. 9804/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stesso ordine: in via principale, eccepì l’intervenuta estinzione dei crediti azionati per decorso del termine di prescrizione; in via gradata, dedusse la omessa notificazione degli atti prodromici alla cartella. In sede di riassunzione della causa innanzi il Tribunale a seguito della dichiarazione di incompetenza, l’opponente, pur integralmente trascrivendo le ragioni addotte a suffragio delle proprie contestazioni, ha emendato la domanda: chiarissime in tal senso le conclusioni dell’atto di riassunzione, in cui si richiede di «accertare che ogni diritto di credito vantato con la cartella esattoriale […] è prescritto, per inesistenza/nullità della notifica degli atti interruttivi». Così articolata, la domanda appare unicamente ed univocamente finalizzata all’accertamento del fatto estintivo del credito azionato, ovvero la prescrizione, alla cui verificazioneè funzionale il rilievo della omessa notificazione degli atti prodromici alla cartella. Diversamente da quanto richiesto dal giudice remittente, soltanto su questa domanda (originariamente proposta come principale, ora rimasta unica) va regolata la competenza. 3. La domanda in scrutinio configura, senza dubbio, un’opposizione preventiva all’esecuzione: «la deduzione d’intervenuta prescrizione, non interrotta dalla dedotta mancanza di notifica della cartella, costituisce un’opposizione all’esecuzione poiché si contesta il diritto di procedere esecutivamente, per estinzione dellapretesa creditoria» (da ultimo, Cass. 03/03/2022, n. 6999). La ragione causale della contestata iscrizione nei ruoli esattoriali, compiutamente individuata nell’ordinanza di rimessione, risiede in plurime sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni dettate per la regolamentazione del commercio ambulante: ciascuna violazione contestata (in dettaglio ai sensi dell’art. 6 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 112, degli artt. 2 e 10 della legge 25/08/1991, n. 287, degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 31/03/1998,n. 114 e degli artt. 11 e 22 dello stesso d.lgs. r.g. n. 9804/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 114 del 1998) prevede una sanzione esclusivamente pecuniaria, inferiore, nel massimo edittale, ad euro 15.493 ed anche le sanzioni effettivamente irrogate non eccedono, nel complesso, detto importo. 4. Sulla base di quanto precede, va dichiarata la competenza, per materia e per territorio inderogabile, del Giudice di pace di Monza. L’opposizione all’esecuzione non ancora iniziata «va proposta al giudice competente per valore o materia (art. 615 cod. proc. civ.). La materia cui ha riguardo l’art. 615 cod. proc. civ. è quella che corrisponde ai diritti dei quali, se pur sulla base di un titolo esecutivo, si chiede l'attuazione coattiva.Trattandosi di obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione dinorme punite con sanzione amministrativa pecuniaria, esiste una materia siffatta, delineata a fini di competenza, e questa materia è configurata dall’art. 22-bisdella legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689» (così Cass. 18/02/2008, n. 4022; tra i tantissimi arresti conformi,con la precisazione che l’art. 22-bis è stato riprodotto nell’art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, cfr. Cass. 18/02/2015, n. 3283; Cass. 05/05/2015, n. 8963; Cass. 07/02/2017, n. 3156; Cass.21/06/2019, n. 16791). Chiarito che la pretesa azionata ha causale scaturigine in illeciti amministrativi puniti con sanzioni soltanto pecuniarie inferiori nel massimo edittale ad euro 15.493, la competenza sulla lite va devoluto, in forza del generale criterio di ripartizione verticale per materia dettato dall’art. 6, comma terzo, del d.lgs. n. 150 del 2011, al Giudice di pace, non configurandosi alcuna delle ipotesi di competenza (per materia oppure per materia e valore) del Tribunale disciplinate dai commi quarto e quinto del menzionato art. 6. Ratione loci, versandosi in opposizione preventiva all’esecuzione,la competenza va determinata, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. civ.,in base al luogo della minacciata esecuzione, cioè a dire, in forza dell’art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. al luogo di notificazione della cartella (atto r.g. n. 9804/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve le funzioni del precetto: Cass. 08/02/2018, n. 3021), corrispondente al domicilio o alla residenza del destinatario della cartella (Cass. 23/06/2014, n. 14157; Cass. 30/09/2015, n. 19579; Cass. 15/04/2011, n. 8704; Cass. 16/10/2014, n. 21914: similmente, in tema di opposizione agli atti esecutivi preventiva, Cass. 04/02/2022, n. 3582): luogo ubicato, nella specie, in [OSCURATO:PERSONA], Comune ricompreso nell’àmbito di competenza del Giudice di pace di Monza. 5. Va pertanto dichiarata la competenza, per materia e territorio inderogabile, del Giudice dipace di Monza: a detto giudice spetta altresì di vagliare, sotto il profilo dell’interesse ad agire, l’ammissibilità della presente opposizione, siccome proposta avverso una cartella in thesi conosciuta mediante un estratto di ruolo rilasciato all’opponente, tenendo conto dei princìpi di diritto recentemente enunciati dal giudice della nomofilachia (Cass., Sez. U, 06/09/2022, n. 26283). 6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di regolamento di competenza di ufficio. p. q.m. Dichiara la competenza del Giudice di pace di Monza. Assegna per la riassunzione della controversia termine di me