CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la violazione dell'obbligo di motivazione e l'illogicità della stessa, non sono deducibili, in quanto meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 32 ove si attesta che il requisito dell'autonoma valutazione non è previsto dall'art. 546 cod. proc. pen., integrando al più la mancanza di motivazione, emendabile dal giudice di appello); rilevato che anche il motivo con il quale si denuncia la mancanza di motivazione in relazione al reato associativo è generico e non si confronta con la motivazione resa in punto di responsabilità (pag. 32-33 in cui si dà atto della infondatezza della censura per avere il giudice motivato sul ruolo del ricorrente nelle due operazioni di importazione del luglio 2012 e pag. 34- 35, ove si valorizza la centralità del ruolo del ricorrente e l'adesione concreta al programma illecito, dimostrata dall'attivismo dello Zachos e dal raccordo con i correi per realizzare le importazioni); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen