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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08422/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione

1. Con sentenza del 3/11/2020, il Giudice di pace di Frosinone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., per estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno ad opera del responsabile civile. [OSCURATO:PERSONA] era contestato di avere, alla guida dell'autobus di linea privato appartenente alla "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." di [OSCURATO:PERSONA], cagionato lesioni personali a numerosi passeggeri trasportati.

L'imputato, autista in servizio presso la società suddetta, percorrendo l'autostrada Al, nel territorio del Comune di Anagni, in violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale, in particolare degli artt. 141, comma 3, e 186-bis cod. strada, perdeva il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e ribaltandosi.

I passeggeri dell'autobus, in seguito al sinistro, riportavano lesioni anche gravi.

Si addebitava al [OSCURATO:PERSONA], il quale si era posto alla guida dopo avere assunto sostanze alcoliche, di avere cagionato il sinistro e le conseguenti lesioni ai trasportati a causa della velocità eccessiva, non commisurata alla limitata visibilità dovuta alla presenza di banchi di nebbia e all'orario notturno.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel giudizio a carico del prevenuto, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 35 d.

Ivo. 274/2000.

Osserva come il giudice non abbia valutato l'integralità del risarcimento del danno in sentenza.

Inoltre, evidenzia il ricorrente, detto risarcimento, secondo quanto previsto dalla norma, deve intervenire prima della comparizione delle parti.

Nel caso in esame è intervenuto all'esito della istruttoria dibattimentale: l'udienza di comparizione era fissata per la data 16/1/17 ed il risarcimento è stato corrisposto in data 14/3/2017.

3. Il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni della ricorrente.

4. La difesa di parte civile ha depositato atto di rimessione di querela resa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] innanzi ai Carabinieri della Tenenza di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].5.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

6. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000, per essere il reato estinto a seguito di intervenuta riparazione del danno operata dalla parte civile.

Ai sensi dell'art. 35, commi primo e secondo, del citato decreto "Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attivita' risarcitorie e ripara torie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione".

Secondo consolidato orientamento di questa Corte il termine per provedere al risarcimento è perentorio (cfr. ex multis Sez. 4, Sentenza n. 36280 del 18/02/2016, Rv. 267599 - 01: "In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore").

Nel presente caso, come si evince dal contenuto stesso della motivazione, il risarcimento ad opera della società assicuratrice è intervenuto dopo l'udienza di comparizione delle parti e dopo l'escussione di taluni testimoni.

Deve ulteriormente evidenziarsi come il risarcimento debba essere valutato idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

In ordine a tali profili il giudice è tenuto ad offrire adeguata motivazione [cfr. Sez. 5, n. 12736 del 26/02/2009, Rv. 243337 - 01, così massimata:"È illegittima la decisione con cui il giudice di pace, ritenga la congruità dell'offerta riparatoria, ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, omettendo di valutarne l'idoneità in concreto a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e di fornire, al riguardo, adeguata motivazione - avuto riguardo al contesto nel quale si inseriscono le condotte criminose, al significato di concreto ravvedimento dell'offerta e alla concreta efficacia dell'attività riparatoria a prevenire ulteriori reati - al fine di assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di pace ha ritenuto l'idoneità dell'offerta reale, a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa di estinzione del reato, consistita in 350 euro, in ordine al reato di lesioni e minacce, perpetrate in danno dell'ex moglie omettendo di considerare il contesto, caratterizzato da molteplici vessazioni desumibile dai numerosi procedimenti pendenti a carico dell' imputato, nonché il fatto che due precedenti pronunce, ex art. 35 succitato, non avevano sortito alcuna efficacia dissuasiva)]".

La sentenza offre una motivazione inadeguata, essendosi il giudice limitato genericamente ad affermare che "le attività risarcitorie e riparazione poste in essere dal prevenuto hanno eliminato le conseguenze dannose del reato stesso".

7. Nessuna influenza spiega sulla estinzione del reato l'intervenuta remissione di querela proveniente dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Dalla documentazione prodotta (dichiarazione resa dal querelante innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) non risulta l'accettazione della remissione da parte del querelato e non risulta neppure che il querelato sia stato portato a conoscenza dell'intervenuto atto di remissione.

La tematica dell'accettazione tacita della remissione della querela è stata oggetto di riflessione nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 27610 del 25/05/2011. [OSCURATO:PERSONA] era stato investito del seguente quesito: «se la mancata comparizione in udienza del querelato, ritualmente citato, integri la mancanza di ricusa della remissione della querela».

Nel corpo della motivazione, dove si è fatta chiarezza sulla nozione di accettazione tacita della remissione di querela, le Sezioni Unite si sono così espresse: "Il querelato può accettare espressamente la remissione della querela, con formalità analoghe a quelle previste per l'atto di remissione (art. 340, comma 1, cod. proc. pen.).

Ma, se non vi è un atto di accettazione espressa, perché si producano nondimeno gli effetti giuridici conseguenti alla remissione, la legge non pone come condizione che vi sia una "accettazione tacita".

Infatti, nonostante che la rubrica dell'art. 155 cod. pen. sia intitolata (impropriamente) «Accettazione della remissione», ciò che normativamente si richiede (comma primo) è che il querelato non abbia «espressamente o tacitamente» ricusato la remissione; verificandosi la "ricusa tacita" «quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione».

Il comportamento concludente preso in considerazione dall'art. 155, comma primo, cod. pen., non è, dunque, quello attraverso cui si renda percepibile una adesione del querelato alla remissione di querela, ma attiene a una tacita manifestazione di volontà diretta a impedirla: non un comportamento positivo - di accettazione - ma uno negativo - di rifiuto -. 4 /t3 ti Può dirsi, allora, che l'accettazione si presume, purché non vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato che si trovi in grado di accettare o rifiutare.

Tanto ha consentito alla giurisprudenza ed alla dottrina di qualificare la remissione di querela un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione impedendo la declaratoria di improcedibilità.

Dalla ricusa della remissione e corrispondentemente dalla mancata ricusa derivano conseguenze rilevanti quali la prosecuzione del giudizio nella prima ipotesi e la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali nel secondo caso, come disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., modificato dall'art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205 («Le spese de/procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto»).

Ora, a parte l'eventuale interesse del querelato ad ottenere una positiva affermazione giudiziale della sua innocenza in ordine al fatto addebitatogli dal querelante, la previsione della sua condanna al pagamento delle spese processuali esige razionalmente che colui che la subisce sia posto nelle condizioni di ricusare la remissione della querela.

Tale situazione non può dirsi sussistere quando il querelato non sia a conoscenza (o non sia stato messo in grado di essere a conoscenza) della intervenuta remissione; in detta ipotesi egli non può consapevolmente decidere se rifiutare (espressamente o tacitamente) la remissione e quindi proseguire il giudizio, nella prospettiva di ottenere una pronuncia sul merito del fatto-reato addebitatogli e, ad un tempo, di scansare l'onere delle spese processuali.

Per la decisione della questione in esame assume rilievo, allora, l'accertamento della conoscenza (o, almeno, della conoscibilità) della avvenuta remissione nei casi in cui l'imputato- querelato non sia comparso in udienza.

Ed invero l'imputato, che sia a conoscenza o sia comunque posto in grado di conoscere l'intervenuta remissione della querela, e che omette di presentarsi in dibattimento non pone in essere un comportamento neutro che è mera espressione del suo diritto di non partecipare al dibattimento rimanendo contumace, ma, disinteressandosi della prosecuzione e dell'esito del procedimento, manifesta la propria volontà di non ricusare la remissione".

Da tutto quanto precede deve inferirsi che risulta ostativa al riconoscimento di un'accettazione tacita della remissione di querela il fatto che la stessa non sia stata portata a conoscenza dell'imputato.

8. Per le ragioni illustrate deve pervenirsi ad annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Frosinone, altro magistrato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice di Pace di Frosinone, altro magistrato. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 12 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. Con sentenza del 3/11/2020, il Giudice di pace di Frosinone ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., per estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno ad opera del responsabile civile. [OSCURATO:PERSONA] era contestato di avere, alla guida dell'autobus di linea privato appartenente alla "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." di [OSCURATO:PERSONA], cagionato lesioni personali a numerosi passeggeri trasportati. L'imputato, autista in servizio presso la società suddetta, percorrendo l'autostrada Al, nel territorio del Comune di Anagni, in violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale, in particolare degli artt. 141, comma 3, e 186-bis cod. strada, perdeva il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e ribaltandosi. I passeggeri dell'autobus, in seguito al sinistro, riportavano lesioni anche gravi. Si addebitava al [OSCURATO:PERSONA], il quale si era posto alla guida dopo avere assunto sostanze alcoliche, di avere cagionato il sinistro e le conseguenti lesioni ai trasportati a causa della velocità eccessiva, non commisurata alla limitata visibilità dovuta alla presenza di banchi di nebbia e all'orario notturno. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel giudizio a carico del prevenuto, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 35 d. Ivo. 274/2000. Osserva come il giudice non abbia valutato l'integralità del risarcimento del danno in sentenza. Inoltre, evidenzia il ricorrente, detto risarcimento, secondo quanto previsto dalla norma, deve intervenire prima della comparizione delle parti. Nel caso in esame è intervenuto all'esito della istruttoria dibattimentale: l'udienza di comparizione era fissata per la data 16/1/17 ed il risarcimento è stato corrisposto in data 14/3/2017. 3. Il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni della ricorrente. 4. La difesa di parte civile ha depositato atto di rimessione di querela resa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] innanzi ai Carabinieri della Tenenza di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 6. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000, per essere il reato estinto a seguito di intervenuta riparazione del danno operata dalla parte civile. Ai sensi dell'art. 35, commi primo e secondo, del citato decreto "Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attivita' risarcitorie e ripara torie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione". Secondo consolidato orientamento di questa Corte il termine per provedere al risarcimento è perentorio (cfr. ex multis Sez. 4, Sentenza n. 36280 del 18/02/2016, Rv. 267599 - 01: "In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore"). Nel presente caso, come si evince dal contenuto stesso della motivazione, il risarcimento ad opera della società assicuratrice è intervenuto dopo l'udienza di comparizione delle parti e dopo l'escussione di taluni testimoni. Deve ulteriormente evidenziarsi come il risarcimento debba essere valutato idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. In ordine a tali profili il giudice è tenuto ad offrire adeguata motivazione [cfr. Sez. 5, n. 12736 del 26/02/2009, Rv. 243337 - 01, così massimata:"È illegittima la decisione con cui il giudice di pace, ritenga la congruità dell'offerta riparatoria, ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, omettendo di valutarne l'idoneità in concreto a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e di fornire, al riguardo, adeguata motivazione - avuto riguardo al contesto nel quale si inseriscono le condotte criminose, al significato di concreto ravvedimento dell'offerta e alla concreta efficacia dell'attività riparatoria a prevenire ulteriori reati - al fine di assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di pace ha ritenuto l'idoneità dell'offerta reale, a costituire la condotta riparatoria normativamente prevista quale causa di estinzione del reato, consistita in 350 euro, in ordine al reato di lesioni e minacce, perpetrate in danno dell'ex moglie omettendo di considerare il contesto, caratterizzato da molteplici vessazioni desumibile dai numerosi procedimenti pendenti a carico dell' imputato, nonché il fatto che due precedenti pronunce, ex art. 35 succitato, non avevano sortito alcuna efficacia dissuasiva)]". La sentenza offre una motivazione inadeguata, essendosi il giudice limitato genericamente ad affermare che "le attività risarcitorie e riparazione poste in essere dal prevenuto hanno eliminato le conseguenze dannose del reato stesso". 7. Nessuna influenza spiega sulla estinzione del reato l'intervenuta remissione di querela proveniente dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Dalla documentazione prodotta (dichiarazione resa dal querelante innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) non risulta l'accettazione della remissione da parte del querelato e non risulta neppure che il querelato sia stato portato a conoscenza dell'intervenuto atto di remissione. La tematica dell'accettazione tacita della remissione della querela è stata oggetto di riflessione nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 27610 del 25/05/2011. [OSCURATO:PERSONA] era stato investito del seguente quesito: «se la mancata comparizione in udienza del querelato, ritualmente citato, integri la mancanza di ricusa della remissione della querela». Nel corpo della motivazione, dove si è fatta chiarezza sulla nozione di accettazione tacita della remissione di querela, le Sezioni Unite si sono così espresse: "Il querelato può accettare espressamente la remissione della querela, con formalità analoghe a quelle previste per l'atto di remissione (art. 340, comma 1, cod. proc. pen.). Ma, se non vi è un atto di accettazione espressa, perché si producano nondimeno gli effetti giuridici conseguenti alla remissione, la legge non pone come condizione che vi sia una "accettazione tacita". Infatti, nonostante che la rubrica dell'art. 155 cod. pen. sia intitolata (impropriamente) «Accettazione della remissione», ciò che normativamente si richiede (comma primo) è che il querelato non abbia «espressamente o tacitamente» ricusato la remissione; verificandosi la "ricusa tacita" «quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione». Il comportamento concludente preso in considerazione dall'art. 155, comma primo, cod. pen., non è, dunque, quello attraverso cui si renda percepibile una adesione del querelato alla remissione di querela, ma attiene a una tacita manifestazione di volontà diretta a impedirla: non un comportamento positivo - di accettazione - ma uno negativo - di rifiuto -. 4 /t3 ti Può dirsi, allora, che l'accettazione si presume, purché non vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato che si trovi in grado di accettare o rifiutare. Tanto ha consentito alla giurisprudenza ed alla dottrina di qualificare la remissione di querela un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione impedendo la declaratoria di improcedibilità. Dalla ricusa della remissione e corrispondentemente dalla mancata ricusa derivano conseguenze rilevanti quali la prosecuzione del giudizio nella prima ipotesi e la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali nel secondo caso, come disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., modificato dall'art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205 («Le spese de/procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto»). Ora, a parte l'eventuale interesse del querelato ad ottenere una positiva affermazione giudiziale della sua innocenza in ordine al fatto addebitatogli dal querelante, la previsione della sua condanna al pagamento delle spese processuali esige razionalmente che colui che la subisce sia posto nelle condizioni di ricusare la remissione della querela. Tale situazione non può dirsi sussistere quando il querelato non sia a conoscenza (o non sia stato messo in grado di essere a conoscenza) della intervenuta remissione; in detta ipotesi egli non può consapevolmente decidere se rifiutare (espressamente o tacitamente) la remissione e quindi proseguire il giudizio, nella prospettiva di ottenere una pronuncia sul merito del fatto-reato addebitatogli e, ad un tempo, di scansare l'onere delle spese processuali. Per la decisione della questione in esame assume rilievo, allora, l'accertamento della conoscenza (o, almeno, della conoscibilità) della avvenuta remissione nei casi in cui l'imputato- querelato non sia comparso in udienza. Ed invero l'imputato, che sia a conoscenza o sia comunque posto in grado di conoscere l'intervenuta remissione della querela, e che omette di presentarsi in dibattimento non pone in essere un comportamento neutro che è mera espressione del suo diritto di non partecipare al dibattimento rimanendo contumace, ma, disinteressandosi della prosecuzione e dell'esito del procedimento, manifesta la propria volontà di non ricusare la remissione". Da tutto quanto precede deve inferirsi che risulta ostativa al riconoscimento di un'accettazione tacita della remissione di querela il fatto che la stessa non sia stata portata a conoscenza dell'imputato. 8. Per le ragioni illustrate deve pervenirsi ad annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Frosinone, altro magistrato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice di Pace di Frosinone, altro magistrato. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 12 nove
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