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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 2022

Cassazione n. 30397/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20855/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso il proprio studio, che si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeope legis -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 23862/2022 depositata l ’ 01/08/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione dell'ordinanza di questa Corte n.23862/2022, pubblicata l’1-8- 2022, laddove non ha disposto la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore, che ne aveva fatto richiesta; Considerato che: secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez.

U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566; Cass. Sez.

U- , 27/11/2019, n. 31033).

Ritenuto che: per le ragioni esposte, l'istanza deve essere accolta.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. n.23862/2022, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], statuendo che nel secondo capo del dispositivo, dopo le parole «oltre agli accessori di legge», debba aggiungersi «spese da distrarsi, per il ricorrente, in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario».

Manda alla Cancelleria per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20855/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso il proprio studio, che si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeope legis -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 23862/2022 depositata l ’ 01/08/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione dell'ordinanza di questa Corte n.23862/2022, pubblicata l’1-8- 2022, laddove non ha disposto la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore, che ne aveva fatto richiesta; Considerato che: secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566; Cass. Sez. U- , 27/11/2019, n. 31033). Ritenuto che: per le ragioni esposte, l'istanza deve essere accolta. P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. n.23862/2022, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], statuendo che nel secondo capo del dispositivo, dopo le parole «oltre agli accessori di legge», debba aggiungersi «spese da distrarsi, per il ricorrente, in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario». Manda alla Cancelleria per le
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