CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 33385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19488/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 2328/2019 depositata il06/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 19488/2020 Cron. Rep. C.C. 19/10/2022 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Lucera, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un diverbio tra loro intervenuto sul luogo di lavoro. A sostegno della domanda espose che, essendo egli datore di lavoro e il convenuto un suo dipendente, verificatasi un’emergenza a causa del blocco di un nastro trasportatore, aveva chiesto al Belmonte di intervenire in suo soccorso ma che il convenuto, adiratosi senza motivo, gli aveva sferrato un violento pugno in faccia. Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda risarcitoria per essere stato egli assolto in sede penale, e chiedendo il rigetto della domanda dell’attore e la condanna dello stesso, in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni da lui subiti per essere stato colpito dallo Stravato con una pala metallica. Il Tribunale, istruita la causa con prova per testi e c.t.u., rigettò entrambe le domande e compensò le spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dal Belmonte e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 6 novembre 2019, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 652 e 654 del codice di procedura penale. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che il giudicato penale di assoluzione non aveva effetto in sede civile in quanto l’assoluzione era stata pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma 2, del codice di rito penale. Ritiene il Belmonte, invece, che tale pronuncia assolutoria faccia stato in sede civile e che le testimonianze abbiano dimostrato che lo Stravato lo aveva colpito con un badile. 1.1. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) cod. proc. pen., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; inoltre l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 cit., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale (sentenze 11 febbraio 2011, n. 3376, e 11 marzo 2016, n. 4764). Sulla base di tale insegnamento, la Corte barese ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente escluso l’effetto preclusivo del giudicato penale in sede civile, posto che l’assoluzione era stata pronunciata con la formula dubitativa di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (punto non in discussione); per cui il giudice civile poteva liberamente ricostruire lo svolgimento dei fatti, come poi è avvenuto. La prospettata violazione di legge, dunque, non sussiste; mentre ogni altro profilo proposto riguarda il riesame dei fatti, inammissibile in questa sede. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.700, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà attodella sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel