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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 08347/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorsor.g.n. 4394 - 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 259 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 43 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1086-2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23.08.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02.03.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Sanremo, Sezione Distaccata di Ventimiglia, la [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver mutuato, in forza di contratto del 03.08.2004, la somma di euro 150.000,00 alla società convenuta, la quale si era successivamente impe gnata a corrispondere alla ricorrente, in luogo degli interessi annuali al 5% originariamente convenuti, una percentuale degli utili derivanti dalla propria attività di distribuzione di carburanti.

L’attrice rappresentava che la [OSCURATO:SOCIETA]. si era resa inadempiente alla propria obbligazione di pagamento, edaveva peraltro nelle more ceduto a terzi la propria azienda, così vanificando l’accordo di partecipazione agli utili.

Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e la condanna di quest’ultima e dei soci illimitatamente responsabili, in solido tra loro,alla restituzione del capitale mutuato maggiorato degli interessi contrattualmente convenuti e de lla rivalutazione monetaria, oltreal risarcimento del danno.

2. [OSCURATO:SOCIETA]. contestava il credito pr eteso dall’attrice e dava attoche, contestualmente al mutuo, la parti avevano stipulato una cessione di ramo d’azienda da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla mutuataria, Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC avente ad oggetto beni che l’attrice aveva in realtà già in precedenza ceduto ad un altro soggetto , ovvero la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., come successivamente aveva riscontrato la convenuta, la quale concludeva, pertanto , per la declaratoria di inesistenza dell’operazione negoziale e, comunque, per il rigetto della pretesa restitutoriadella controparte. 3.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , in luogo dell’importo pattuito di euro 150.000,00,aveva versato solamente euro 105.000,00, nell’ambito di un rapporto non di mutuo, ma di cointeressenza agli utili, stipulato in occasione del la cessione del ramo di azienda; deduceva, ancora,che con bonifico bancario del 05.08.2003 era stata restituita all’attrice la somma di euro 104.977,95; eccepiva l’usurarietà del rapporto e concludeva perché ne venisse dichiarata la nullità, o l’annullamentoo, in subordine, la rescissione per lesione. [OSCURATO:PERSONA] restava contumace in primo grado.

4. Il Tribunale, all’esito dell’istruzione probatoria,qualificava il rapporto tra le parti come mutuo quotativo o parziario, e d accertava la dazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s. a . s. a [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di euro 150.000,00 , mediante un primo bonifico del 03.08.2004di euro 105.000,00 e successivi versamenti in contanti per complessivi euro 45.000,00, questi ultimi risultanti dalle scritture contabili dell’attrice.

Il giudice di prime cure considerava inoltreesistente ed efficace l a cessione d el ramo d’azienda da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a [OSCURATO:SOCIETA]. , coeva al mutuo, siccome avente ad oggetto beni diversi da quelli che l’attrice aveva in precedenza cedutoa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . ; riteneva provata la restituzione da parte della mutuataria dell’importo di euro 104.977,95con bonifico Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC del 05.08.2004, non contestato dall’attrice; riteneva, ancora, che l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. , consistito nel mancato pagamento di somme a titolo di partecipazione agli utili nonché nella cessione a terzi dell’azienda di distribuzione di carburant i , giustificasse la risoluzione del contratto di mutuo; dichiarava pertantorisolto il contratto per ina dempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e condannavala società e i soci illimitatamente responsabili, in solido tra loro, a restituire alla mutuantel’importo di euro 46.404,99 oltre interessi legali successivi , respingendo ogni altra domanda ed eccezione.

5. Sul gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., cui seguiva il gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1086/2017, in parziale riforma della decisione di prime cure, condannava i convenuti a restituire alla mutuantel’importo di euro 105.000,00 oltre interessi di mora nella misura contrattualmente pattuita de l 5% dal 31.07.2009 al soddisfo, confermando nel resto la pronuncia impugnata.

La Corte distrettualeperveniva a tale decisione sul presupposto che potesse ritenersi provatoil versamento da Tino T eam s.a.s. a [OSCURATO:SOCIETA]. , a titolo di mutuo, del solo importo di euro 105.000,00 con bonifico bancario, non avendo valore di prova legale le scritture contabili della società (peraltro prodotte in copia e senza certificazione di regolare tenuta), dalle quali risultavano ulteriori versamenti per euro 45.000,00, ed apparendo inverosimile la dazione di una così ingente somma in contanti senza il rilascio di una ricevuta.

Il giudice di seconde cure escludeva, poi, che il bonifico di euro 104.977,95, documentato in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] , potesse essereimputato alla restituzione del capitale mutuato solo Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC due giorni prima, trattandosi di conclusione contraria alla logica e contraddetta dalle allegazioni della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva dato atto di aver pagato ilcorrispettivo della coeva cessione del ramo di azienda , cui dunque andava imputato il bonifico .

La Corte territoriale osservava, da ultimo, che sulle somme da restituire alla mutuante dovesse essere riconosciuto l’interesse di mora al tasso del 5% pattuito in contratto, secondo il meccanismo ex art. 1224 c.c.

6. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi adue motiv i .

7. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un motivo.

8. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.

9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’adunanzahanno insist ito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso principale è così rubricato: «omesso esame dei fatti relativi alla restituzione del capitale mutuato nella misura di € 104.977,75 – inadempimento contrattuale dedotto solo in relazione al mancato pagamento delle somme a titolo di interessi – violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla statuizione dell’assenza di contestazione – art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato a ritenere che i l bonifico di euro 104.9 7 7,95 del 05.08.2004 non potesse essere imputato a lla restituzione del capitale mutuato : secondo il ricorrente, il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto che tale circostanza, dedotta da [OSCURATO:PERSONA] in primo Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC grado, non sarebbe stata contestatadall’attrice, la quale, del resto, già nell’atto introduttivo del giudizio avrebbelamentato solamente il mancatopagamento degli interessi da parte della mutuataria , e non la mancata restituzione del capitale .

Inoltre, sempre secondo la prospettazione del [OSCURATO:PERSONA], il bonifico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avrebbe comunque potuto essere imputato alla cessione del ramo di azienda stipulata il 03.08.2004, poiché il relativo rogito notarile recava quietanza di pagamento del corrispettivo, che era stato dunque già corrisposto in precedenza.

1.1. La censura è inammissibile.

La Corte territoriale non ha condiviso la decisione di prime cure, nella parte in cui aveva appunto ritenuto che il bonifico del 05.08.2004 costituisse restituzione della somma mutuata il 03.08.2004, sul presupposto che: «Tale ricostruzione, oltre che contraria a logica, non tiene conto neppure delle allegazioni delle parti, avendo la stessa [OSCURATO:SOCIETA] sostenuto di avere sborsato il corrispettivo indicato nel contratto di cessione di azienda» (così a pag. 8 di sentenza).

Quanto a tale cessione,contestuale al mutuo, la Corte d’Appello l’ha ritenuta sussistente, osservando in particolare che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva contestato « di avere a propria voltaceduto l’azienda in questione ad altra società (la Pao – [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e c), ciò che priva in radice di ogni fondatezza l’assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non le avrebbe ceduto nulla (poiché, in tal caso, anche la successiva cessione da [OSCURATO:SOCIETA] a Pao-Mar sarebbe stata priva di oggetto» (così a pag. 9 di sentenza).

1.2. Il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto della mancata contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s della ricostruzione dei fatti narrata dall’altro convenuto, Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dato atto che la mutuante «aveva provveduto a versare in data 05.08.2004 solo l’importo di € 105.000,00 che, come risulta dagli estratti conto bancari che si produconoin copia (doc. 4) è stato immediatamente ritrasferito alla stessa associata che aveva effettuato il versamento, generando in tal modo solo un fittizio “giroconto” formale» (così nel passo della comparsa di risposta del Barone, riportata alle pagg. 9 e 10 del ricorso principale). [OSCURATO:PERSONA] non trascrive nel ricorso le difese articolate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in replica alle deduzioni del Barone, cosicché la censurain commento – basata sulla dedotta non contestazione da parte dell’attrice della ricostruzi one dei fatti patrocinata dal convenuto – risulta inammissibile innanzitutto per difetto di specificità(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20637 del 13/10/2016, Rv. 642919).

Del resto, l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019, Rv. 655681; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019, Rv. 653130) .

Ed è proprio alla luce della complessiva valutazione delle deduzioni difensive e delle produzioni delle parti che il giudice di seconde cure ha ritenuto di non poter condividere il convincimento cui era pervenuto il Tribunale.

1.4. La Corte d’Appello ha infatti espressamente esaminato il bonifico di euro 104.977,95 del 05.08.2004, effettivamente non contestato dall’attricema imputato a diverso titolo (la quale , anzi , Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, deduceva in appello di aver documentato anch’essa il bonifico con le proprie produzioni inprimo grado), ed ha ritenuto che tale versamento non potesse essere imputato alla restituzione del capitale mutuato appena due giorni prima, trattandosi di conclusione non solo contraria alla logica, ma anche smentita dalle difese della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva dato atto di aver pagato il corrispettivo della contestuale cessione del ramo di azienda.

Nell’affermare chedalle allegazioni e produzioni delle parti la Corte distrettuale avrebbe dovuto far emergere una diversa ricostruzione della vicenda, che troverebbeconferma anche nella quietanza di pagamento contenuta nel rogito di cessione del ramo d’azienda (della qua le nemmeno viene indicato il corrispettivo pattuito), il ricorrente attinge il convincimento del giudice di merito formato sulla valutazione complessiva delle argomentazioni delle parti e delle prove acquisite al giudizio, valutazione alla quale il [OSCURATO:PERSONA] mira a contrapporre, inammissibilmente, una propria - alternativa- lettura, senza confrontarsi con il principio secondo cui compete soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarnel’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 5802 del 1998, Rv. 516348).

1.5. Peraltro, dalle deduzioni del Barone, per come trascritte nel ricorso, non emerge la specifica e puntuale allegazione che il bonificodel 05.08.2004 era stato disposto allo scopo di estinguere un’obbligazione di restituzione d i somme mutuate , ritenuto che il convenuto aveva a monte contestato l’esistenza stessa di un Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC mutuo, tanto che aveva descritto un’operazione di “giroconto fittizio” di denaro, nell’ambito di un rapporto di cointeressenza agli utili.

Dunque, a ben vedere, il ricorrente pretende di applicare il principio di non contestazione non tanto al fatto storico nella sua oggettivitàcome rappresentato dalla documentazione prodotta dal convenuto e dalla stessa attrice ( attestante il versamento di euro 104.977,95 con bonifico del 05.08.2004 ), quanto piuttosto alla complessiva ricostruzione della vicenda che dovrebbe desumersi dalle argomentazioni svolte in primo grado dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] e dalle stesse deduzioni formulate dall’attrice nell’atto introduttivo(la quale si doleva, a dire del ricorrente principale, della sola mancata corresponsione degli interessi); sennonché, muovendo tale censura il [OSCURATO:PERSONA] non si confrontacon il principio secondo cui “ Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo fondato sull'assunta violazione del principio con riferimento a conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di documenti contrattuali di scissione societaria, in parte da atti stragiudiziali quali il precetto, in parte dall'insinuazione al passivo in un altro procedimento e solo in parte dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado)” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020, Rv. 657154; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35037 del 17/11/2021, Rv. 662986).

Il ricorrente principale non tiene peraltro conto che la ricostruzione dei fatti descritta dal Barone è stata confutata dal Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC giudice di merito, il quale ha definitivamente accertato, con statuizione coperta da giudicato interno siccome non investita da alcun motivo di impugnazione in questa sede, che in data 03.08.2004le parti hanno posto in essere un’operazione negoziale caratterizzata dalla stipula di un contratto di cessione di ramo d’aziendae di un contestuale contratto di mutuo.

1.6. Sono infine prive di pregio le ulteriori deduzioni del ricorrente principale, secondo cui la non contestazione dell’avvenuta restituzione delle somme mutuate troverebbe conferma nelle argomentazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nell’atto introduttivo del giudizio, ove l’attrice avrebbe lamentato l’inadempimento da parte della mutuataria dellasola obbligazione di pagamento degli interessi, e non anche di quella di restituzione del capitale.

È infatti evidente che la deduzione dell’attrice, secondo cui nel corso del rapporto erano maturati tempo per tempo interessi non corrisposti, presuppone, anziché contraddire, la mancata restituzione del capitale, sul quale appunto continuavano a maturaregli accessori.

1.7. Il primo motivo deve essere pertanto disatteso.

2. Il secondo motivo di ricorso principale è così rubricato: «omesso esame dei fatti relativi alla qualificazione del rapporto contrattuale quale “mutuo quotativo o parziario” in virtù della scrittura 3.08.2004, di quanto dedotto da parte attrice e dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al rapporto di cointeressenza agli utili ex art. 2554 c.c. – art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato a riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.l’interesse di mora nella misura 5%sulle somme da restituire: il giudice di seconde cure avre bbe Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC infatti omesso l’esame della modifica contrattuale con cui le parti avevano stabilito che la [OSCURATO:SOCIETA]., in luogo del suddetto interesse, avrebbe corrisposto alla mutuante una percentuale dei propri utili, tanto che il primo giudice aveva qualificato il rapporto come mutuo quotativo, o parziario.

2.1. La censura è inammissibile.

2.2. Occorre innanzitutto premettere che la Corte distrettuale non ha omesso l’esame del fatto dedotto dal ricorrente, ritenuto che in più punti della sentenza impugnata si dà atto della modificazione contrattuale in forza della quale la [OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. una percentuale degli utili ottenuti dalla propria attività di distribuzionedi carburanti in luogo dell’interesse convenuto nel contratto di mutuo.

2.3. La Corte d’Appello di Genova, confermata la declaratoria di risoluzione del contratt o per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (inadempimento consistito nella cessione a terzi della propria azienda di distribuzione di carburanti, con conseguente vanificazione dell’accordo di partecipazione agli utili), ha ritenuto operativa la clausola di determinazione dell’interesse convenzionale originariamente pattuita, ed ha quindi affermato l’erroneità della pronuncia di primo grado «per quanto attiene il mancato riconoscimento sulle somme mutuate degli interessi di mora contrattualmente previsti, ciò che p acificamente deriva dal combinato disposto degli artt. 1224 II comma e 1282 c.c. [….]» (così a pag. 8 di sentenza).

2.4. [OSCURATO:PERSONA] che il giudice di merito non avrebbe potuto considerare ancora operativa la clausola di determinazione dell’interesse convenzionale proprio in virtù del sopravvenuto Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC accordo di modifica del mutuo, ma omette di considerare che la cessione dell’azienda aveva comportato l’impossibilità di partecipazione agli utili.

Deve pertanto farsi applicazio ne del principio secondo il quale: la pattuizione di una modificazione quantitativa della prestazione, ovvero la determinazione pattizia di una diversa modalità di adempimento, non produce di per sé effetto novativo-estintivo della precedente obbligazione, in assenza di elementi da cui emerga una inequivoca volontà delle parti in tal senso (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 06/07/2010, Rv. 613918; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27028 del 14/09/2022, Rv. 665873).Né del resto il ricorrente indica quale altro parametro la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare per la determinazione dell’interesse di mora, non essendo nemmeno stata indicata la misura della partecipazione agli interessi pattuita dalle parti, come siè detto vanificata dalla cessione a terzi dell’azienda da parte della mutuataria.

2.5. In ogni caso le carenze espositive da cui è affetta la censura, del tutto disancorata dall’effettiva connotazione dell’accordo di modifica del mutuo intercorso inter partes, non pongono questa Corte in condizione di verificare la decisività del fatto di cui si lamenta l’omesso esame, sicché anche il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile.

3. Venendo all’esame del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., esso è affidato ad un unico motivo, con il qualesi denuncia vizio di ultrapetizione: la ricorrente incidentale sostieneche il capo della sentenza di primo grado,che aveva accertato il versamento da parte della mutuante anche dell’ulteriore importo di euro 45.000,00con successivi versamenti in contanti, non sarebbe stato Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC oggetto di appello, di talchéla Corte territoriale non avrebbe potuto tornare sull’argomento, né avrebbe potutodisporre la restituzione alla mutuante di una somma che non comprendesse anche il suddetto importo.

3.1. La censura è inammissibile.

3.2. [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, si è limitata a riportare le sole conclusioni rassegnate in appello dall’odierno ricorrente, senza confrontarsi in alcun modo con i motivi di gravame incidentale proposti dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, come risulta dalla lettura della sentenza della Corte distrettuale, aveva censurato la decisione di primo grado innanzitutto nella parte in cui il Tribunale aveva «ritenuto provata la dazione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] dell’importo di € 150.000,00 sulla base delle scritture contabili che, secondo il più recente orientamento del [OSCURATO:PERSONA], non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice» (così a pag. 6 di sentenza).Dall’esame dell’appello incidentale, cui questa Corte ha accesso in ragione del denunciato error in procedendo, risulta che in effetti il [OSCURATO:PERSONA] ebbe a contestare l’accertamento del Tribunale circa il quantum mutuato , con particolare riferimento alla rilevanza probatoria riconosciuta sul punto alle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ( cfr. pag. 6 appello incidentale).

Di talché, la Corte distrettuale, nell’esaminare nuovamente la questione, non è incorsa in alcun vizio di ultrapetizione.

3.3. Né muta i termini del discorso la circostanza che nelle conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] in appello, come trascritte alle pagg. 16 e 17 del controricorso, non vi fosse un espresso Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC riferimento all’importo di euro 45.000,00di cui il Tribunale aveva ritenuto provata la dazione.Infatti, “L'interpretazione dell'eff ettivo contenuto dell'atto di appello - attività che compete al giudice di merito e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata - deve avvenire non solo in base alla letterale formulazione delle conclusioni, ma tenendo conto delle sostanziali finalità che la parte intende perseguire, che, anche se non riportate nelle conclusioni, possono ricavarsi dai motivi di reclamo avverso la sentenza di primo grado emergenti dal complesso dell'atto (nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che non aveva pronunciato sul primo motivo d'appello, in ordine al quale non erano state tratte precise conclusioni, dal quale tuttavia emergeva una precisa volontà di impugnazione e che non avrebbe avuto senso formulare in difetto di una domanda di riforma della sentenza impugnata)” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10979 del 14/07/2003, Rv. 565004).

3.4. Si deve peraltro rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito nel proprio gravame innanzitutto affinché venisse accertata l’inesistenza stessa dell’operazione negoziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; di talché,anche la sola reiterazione di tale eccezione sarebbe stata di per sé sufficiente a devolvere alla C orte d’ A ppello la cognizione sull’intero rapporto di mutuo , posto tout court in contestazione , senza che potesse ritenersi forma ta qualsivoglia preclusion e all’accertamento di elementi secondari della fattispecie , privi di autonomia, quali la dazione di una somma piuttosto che di un’altra: infatti, “Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato l'inopponibilità all'erede di un testamento olografo fatto valere da un legatario in ragione della tardività dell'istanza di verificazione avanzata da quest'ultimo a seguito del disconoscimento operato dal primo, sul rilievo che il motivo di appello con cui il legatario aveva contestato la tempestività del disconoscimento medesimo aveva riaperto la cognizione pure sulla questione relativa alla procedura da seguire per accertare l'autenticità del testamento)”. (cfr.Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019; Rv. 653408; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021, Rv. 663548).

3.5. Per quanto sopra, anche l’unico motivo di ricorso incidentale deve essere disatteso.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenteprincipale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2018n. 4394sez.

S2 - ud. 02.03.2023 CC previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibil i sia il ricorso principale ch e il ricorso incidentalee compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità. ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorsor.g.n. 4394 - 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 259 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 43 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1086-2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23.08.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02.03.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Sanremo, Sezione Distaccata di Ventimiglia, la [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di aver mutuato, in forza di contratto del 03.08.2004, la somma di euro 150.000,00 alla società convenuta, la quale si era successivamente impe gnata a corrispondere alla ricorrente, in luogo degli interessi annuali al 5% originariamente convenuti, una percentuale degli utili derivanti dalla propria attività di distribuzione di carburanti. L’attrice rappresentava che la [OSCURATO:SOCIETA]. si era resa inadempiente alla propria obbligazione di pagamento, edaveva peraltro nelle more ceduto a terzi la propria azienda, così vanificando l’accordo di partecipazione agli utili. Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e la condanna di quest’ultima e dei soci illimitatamente responsabili, in solido tra loro,alla restituzione del capitale mutuato maggiorato degli interessi contrattualmente convenuti e de lla rivalutazione monetaria, oltreal risarcimento del danno. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. contestava il credito pr eteso dall’attrice e dava attoche, contestualmente al mutuo, la parti avevano stipulato una cessione di ramo d’azienda da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla mutuataria, Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC avente ad oggetto beni che l’attrice aveva in realtà già in precedenza ceduto ad un altro soggetto , ovvero la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., come successivamente aveva riscontrato la convenuta, la quale concludeva, pertanto , per la declaratoria di inesistenza dell’operazione negoziale e, comunque, per il rigetto della pretesa restitutoriadella controparte. 3.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva che la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , in luogo dell’importo pattuito di euro 150.000,00,aveva versato solamente euro 105.000,00, nell’ambito di un rapporto non di mutuo, ma di cointeressenza agli utili, stipulato in occasione del la cessione del ramo di azienda; deduceva, ancora,che con bonifico bancario del 05.08.2003 era stata restituita all’attrice la somma di euro 104.977,95; eccepiva l’usurarietà del rapporto e concludeva perché ne venisse dichiarata la nullità, o l’annullamentoo, in subordine, la rescissione per lesione. [OSCURATO:PERSONA] restava contumace in primo grado. 4. Il Tribunale, all’esito dell’istruzione probatoria,qualificava il rapporto tra le parti come mutuo quotativo o parziario, e d accertava la dazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s. a . s. a [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di euro 150.000,00 , mediante un primo bonifico del 03.08.2004di euro 105.000,00 e successivi versamenti in contanti per complessivi euro 45.000,00, questi ultimi risultanti dalle scritture contabili dell’attrice. Il giudice di prime cure considerava inoltreesistente ed efficace l a cessione d el ramo d’azienda da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a [OSCURATO:SOCIETA]. , coeva al mutuo, siccome avente ad oggetto beni diversi da quelli che l’attrice aveva in precedenza cedutoa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . ; riteneva provata la restituzione da parte della mutuataria dell’importo di euro 104.977,95con bonifico Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC del 05.08.2004, non contestato dall’attrice; riteneva, ancora, che l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. , consistito nel mancato pagamento di somme a titolo di partecipazione agli utili nonché nella cessione a terzi dell’azienda di distribuzione di carburant i , giustificasse la risoluzione del contratto di mutuo; dichiarava pertantorisolto il contratto per ina dempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e condannavala società e i soci illimitatamente responsabili, in solido tra loro, a restituire alla mutuantel’importo di euro 46.404,99 oltre interessi legali successivi , respingendo ogni altra domanda ed eccezione. 5. Sul gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., cui seguiva il gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1086/2017, in parziale riforma della decisione di prime cure, condannava i convenuti a restituire alla mutuantel’importo di euro 105.000,00 oltre interessi di mora nella misura contrattualmente pattuita de l 5% dal 31.07.2009 al soddisfo, confermando nel resto la pronuncia impugnata. La Corte distrettualeperveniva a tale decisione sul presupposto che potesse ritenersi provatoil versamento da Tino T eam s.a.s. a [OSCURATO:SOCIETA]. , a titolo di mutuo, del solo importo di euro 105.000,00 con bonifico bancario, non avendo valore di prova legale le scritture contabili della società (peraltro prodotte in copia e senza certificazione di regolare tenuta), dalle quali risultavano ulteriori versamenti per euro 45.000,00, ed apparendo inverosimile la dazione di una così ingente somma in contanti senza il rilascio di una ricevuta. Il giudice di seconde cure escludeva, poi, che il bonifico di euro 104.977,95, documentato in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] , potesse essereimputato alla restituzione del capitale mutuato solo Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC due giorni prima, trattandosi di conclusione contraria alla logica e contraddetta dalle allegazioni della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva dato atto di aver pagato ilcorrispettivo della coeva cessione del ramo di azienda , cui dunque andava imputato il bonifico . La Corte territoriale osservava, da ultimo, che sulle somme da restituire alla mutuante dovesse essere riconosciuto l’interesse di mora al tasso del 5% pattuito in contratto, secondo il meccanismo ex art. 1224 c.c. 6. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi adue motiv i . 7. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un motivo. 8. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. 9. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’adunanzahanno insist ito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso principale è così rubricato: «omesso esame dei fatti relativi alla restituzione del capitale mutuato nella misura di € 104.977,75 – inadempimento contrattuale dedotto solo in relazione al mancato pagamento delle somme a titolo di interessi – violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla statuizione dell’assenza di contestazione – art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato a ritenere che i l bonifico di euro 104.9 7 7,95 del 05.08.2004 non potesse essere imputato a lla restituzione del capitale mutuato : secondo il ricorrente, il giudice del gravame non avrebbe tenuto conto che tale circostanza, dedotta da [OSCURATO:PERSONA] in primo Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC grado, non sarebbe stata contestatadall’attrice, la quale, del resto, già nell’atto introduttivo del giudizio avrebbelamentato solamente il mancatopagamento degli interessi da parte della mutuataria , e non la mancata restituzione del capitale . Inoltre, sempre secondo la prospettazione del [OSCURATO:PERSONA], il bonifico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non avrebbe comunque potuto essere imputato alla cessione del ramo di azienda stipulata il 03.08.2004, poiché il relativo rogito notarile recava quietanza di pagamento del corrispettivo, che era stato dunque già corrisposto in precedenza. 1.1. La censura è inammissibile. La Corte territoriale non ha condiviso la decisione di prime cure, nella parte in cui aveva appunto ritenuto che il bonifico del 05.08.2004 costituisse restituzione della somma mutuata il 03.08.2004, sul presupposto che: «Tale ricostruzione, oltre che contraria a logica, non tiene conto neppure delle allegazioni delle parti, avendo la stessa [OSCURATO:SOCIETA] sostenuto di avere sborsato il corrispettivo indicato nel contratto di cessione di azienda» (così a pag. 8 di sentenza). Quanto a tale cessione,contestuale al mutuo, la Corte d’Appello l’ha ritenuta sussistente, osservando in particolare che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva contestato « di avere a propria voltaceduto l’azienda in questione ad altra società (la Pao – [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e c), ciò che priva in radice di ogni fondatezza l’assunto secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non le avrebbe ceduto nulla (poiché, in tal caso, anche la successiva cessione da [OSCURATO:SOCIETA] a Pao-Mar sarebbe stata priva di oggetto» (così a pag. 9 di sentenza). 1.2. Il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto della mancata contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s della ricostruzione dei fatti narrata dall’altro convenuto, Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dato atto che la mutuante «aveva provveduto a versare in data 05.08.2004 solo l’importo di € 105.000,00 che, come risulta dagli estratti conto bancari che si produconoin copia (doc. 4) è stato immediatamente ritrasferito alla stessa associata che aveva effettuato il versamento, generando in tal modo solo un fittizio “giroconto” formale» (così nel passo della comparsa di risposta del Barone, riportata alle pagg. 9 e 10 del ricorso principale). [OSCURATO:PERSONA] non trascrive nel ricorso le difese articolate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in replica alle deduzioni del Barone, cosicché la censurain commento – basata sulla dedotta non contestazione da parte dell’attrice della ricostruzi one dei fatti patrocinata dal convenuto – risulta inammissibile innanzitutto per difetto di specificità(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20637 del 13/10/2016, Rv. 642919). Del resto, l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019, Rv. 655681; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/2019, Rv. 653130) . Ed è proprio alla luce della complessiva valutazione delle deduzioni difensive e delle produzioni delle parti che il giudice di seconde cure ha ritenuto di non poter condividere il convincimento cui era pervenuto il Tribunale. 1.4. La Corte d’Appello ha infatti espressamente esaminato il bonifico di euro 104.977,95 del 05.08.2004, effettivamente non contestato dall’attricema imputato a diverso titolo (la quale , anzi , Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, deduceva in appello di aver documentato anch’essa il bonifico con le proprie produzioni inprimo grado), ed ha ritenuto che tale versamento non potesse essere imputato alla restituzione del capitale mutuato appena due giorni prima, trattandosi di conclusione non solo contraria alla logica, ma anche smentita dalle difese della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva dato atto di aver pagato il corrispettivo della contestuale cessione del ramo di azienda. Nell’affermare chedalle allegazioni e produzioni delle parti la Corte distrettuale avrebbe dovuto far emergere una diversa ricostruzione della vicenda, che troverebbeconferma anche nella quietanza di pagamento contenuta nel rogito di cessione del ramo d’azienda (della qua le nemmeno viene indicato il corrispettivo pattuito), il ricorrente attinge il convincimento del giudice di merito formato sulla valutazione complessiva delle argomentazioni delle parti e delle prove acquisite al giudizio, valutazione alla quale il [OSCURATO:PERSONA] mira a contrapporre, inammissibilmente, una propria - alternativa- lettura, senza confrontarsi con il principio secondo cui compete soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarnel’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5802 del 1998, Rv. 516348). 1.5. Peraltro, dalle deduzioni del Barone, per come trascritte nel ricorso, non emerge la specifica e puntuale allegazione che il bonificodel 05.08.2004 era stato disposto allo scopo di estinguere un’obbligazione di restituzione d i somme mutuate , ritenuto che il convenuto aveva a monte contestato l’esistenza stessa di un Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC mutuo, tanto che aveva descritto un’operazione di “giroconto fittizio” di denaro, nell’ambito di un rapporto di cointeressenza agli utili. Dunque, a ben vedere, il ricorrente pretende di applicare il principio di non contestazione non tanto al fatto storico nella sua oggettivitàcome rappresentato dalla documentazione prodotta dal convenuto e dalla stessa attrice ( attestante il versamento di euro 104.977,95 con bonifico del 05.08.2004 ), quanto piuttosto alla complessiva ricostruzione della vicenda che dovrebbe desumersi dalle argomentazioni svolte in primo grado dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] e dalle stesse deduzioni formulate dall’attrice nell’atto introduttivo(la quale si doleva, a dire del ricorrente principale, della sola mancata corresponsione degli interessi); sennonché, muovendo tale censura il [OSCURATO:PERSONA] non si confrontacon il principio secondo cui “ Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo fondato sull'assunta violazione del principio con riferimento a conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di documenti contrattuali di scissione societaria, in parte da atti stragiudiziali quali il precetto, in parte dall'insinuazione al passivo in un altro procedimento e solo in parte dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado)” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020, Rv. 657154; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35037 del 17/11/2021, Rv. 662986). Il ricorrente principale non tiene peraltro conto che la ricostruzione dei fatti descritta dal Barone è stata confutata dal Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC giudice di merito, il quale ha definitivamente accertato, con statuizione coperta da giudicato interno siccome non investita da alcun motivo di impugnazione in questa sede, che in data 03.08.2004le parti hanno posto in essere un’operazione negoziale caratterizzata dalla stipula di un contratto di cessione di ramo d’aziendae di un contestuale contratto di mutuo. 1.6. Sono infine prive di pregio le ulteriori deduzioni del ricorrente principale, secondo cui la non contestazione dell’avvenuta restituzione delle somme mutuate troverebbe conferma nelle argomentazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nell’atto introduttivo del giudizio, ove l’attrice avrebbe lamentato l’inadempimento da parte della mutuataria dellasola obbligazione di pagamento degli interessi, e non anche di quella di restituzione del capitale. È infatti evidente che la deduzione dell’attrice, secondo cui nel corso del rapporto erano maturati tempo per tempo interessi non corrisposti, presuppone, anziché contraddire, la mancata restituzione del capitale, sul quale appunto continuavano a maturaregli accessori. 1.7. Il primo motivo deve essere pertanto disatteso. 2. Il secondo motivo di ricorso principale è così rubricato: «omesso esame dei fatti relativi alla qualificazione del rapporto contrattuale quale “mutuo quotativo o parziario” in virtù della scrittura 3.08.2004, di quanto dedotto da parte attrice e dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al rapporto di cointeressenza agli utili ex art. 2554 c.c. – art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato a riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.l’interesse di mora nella misura 5%sulle somme da restituire: il giudice di seconde cure avre bbe Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC infatti omesso l’esame della modifica contrattuale con cui le parti avevano stabilito che la [OSCURATO:SOCIETA]., in luogo del suddetto interesse, avrebbe corrisposto alla mutuante una percentuale dei propri utili, tanto che il primo giudice aveva qualificato il rapporto come mutuo quotativo, o parziario. 2.1. La censura è inammissibile. 2.2. Occorre innanzitutto premettere che la Corte distrettuale non ha omesso l’esame del fatto dedotto dal ricorrente, ritenuto che in più punti della sentenza impugnata si dà atto della modificazione contrattuale in forza della quale la [OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. una percentuale degli utili ottenuti dalla propria attività di distribuzionedi carburanti in luogo dell’interesse convenuto nel contratto di mutuo. 2.3. La Corte d’Appello di Genova, confermata la declaratoria di risoluzione del contratt o per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (inadempimento consistito nella cessione a terzi della propria azienda di distribuzione di carburanti, con conseguente vanificazione dell’accordo di partecipazione agli utili), ha ritenuto operativa la clausola di determinazione dell’interesse convenzionale originariamente pattuita, ed ha quindi affermato l’erroneità della pronuncia di primo grado «per quanto attiene il mancato riconoscimento sulle somme mutuate degli interessi di mora contrattualmente previsti, ciò che p acificamente deriva dal combinato disposto degli artt. 1224 II comma e 1282 c.c. [….]» (così a pag. 8 di sentenza). 2.4. [OSCURATO:PERSONA] che il giudice di merito non avrebbe potuto considerare ancora operativa la clausola di determinazione dell’interesse convenzionale proprio in virtù del sopravvenuto Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC accordo di modifica del mutuo, ma omette di considerare che la cessione dell’azienda aveva comportato l’impossibilità di partecipazione agli utili. Deve pertanto farsi applicazio ne del principio secondo il quale: la pattuizione di una modificazione quantitativa della prestazione, ovvero la determinazione pattizia di una diversa modalità di adempimento, non produce di per sé effetto novativo-estintivo della precedente obbligazione, in assenza di elementi da cui emerga una inequivoca volontà delle parti in tal senso (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 06/07/2010, Rv. 613918; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27028 del 14/09/2022, Rv. 665873).Né del resto il ricorrente indica quale altro parametro la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare per la determinazione dell’interesse di mora, non essendo nemmeno stata indicata la misura della partecipazione agli interessi pattuita dalle parti, come siè detto vanificata dalla cessione a terzi dell’azienda da parte della mutuataria. 2.5. In ogni caso le carenze espositive da cui è affetta la censura, del tutto disancorata dall’effettiva connotazione dell’accordo di modifica del mutuo intercorso inter partes, non pongono questa Corte in condizione di verificare la decisività del fatto di cui si lamenta l’omesso esame, sicché anche il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile. 3. Venendo all’esame del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., esso è affidato ad un unico motivo, con il qualesi denuncia vizio di ultrapetizione: la ricorrente incidentale sostieneche il capo della sentenza di primo grado,che aveva accertato il versamento da parte della mutuante anche dell’ulteriore importo di euro 45.000,00con successivi versamenti in contanti, non sarebbe stato Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC oggetto di appello, di talchéla Corte territoriale non avrebbe potuto tornare sull’argomento, né avrebbe potutodisporre la restituzione alla mutuante di una somma che non comprendesse anche il suddetto importo. 3.1. La censura è inammissibile. 3.2. [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, si è limitata a riportare le sole conclusioni rassegnate in appello dall’odierno ricorrente, senza confrontarsi in alcun modo con i motivi di gravame incidentale proposti dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, come risulta dalla lettura della sentenza della Corte distrettuale, aveva censurato la decisione di primo grado innanzitutto nella parte in cui il Tribunale aveva «ritenuto provata la dazione da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] dell’importo di € 150.000,00 sulla base delle scritture contabili che, secondo il più recente orientamento del [OSCURATO:PERSONA], non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice» (così a pag. 6 di sentenza).Dall’esame dell’appello incidentale, cui questa Corte ha accesso in ragione del denunciato error in procedendo, risulta che in effetti il [OSCURATO:PERSONA] ebbe a contestare l’accertamento del Tribunale circa il quantum mutuato , con particolare riferimento alla rilevanza probatoria riconosciuta sul punto alle scritture contabili della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ( cfr. pag. 6 appello incidentale). Di talché, la Corte distrettuale, nell’esaminare nuovamente la questione, non è incorsa in alcun vizio di ultrapetizione. 3.3. Né muta i termini del discorso la circostanza che nelle conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] in appello, come trascritte alle pagg. 16 e 17 del controricorso, non vi fosse un espresso Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC riferimento all’importo di euro 45.000,00di cui il Tribunale aveva ritenuto provata la dazione.Infatti, “L'interpretazione dell'eff ettivo contenuto dell'atto di appello - attività che compete al giudice di merito e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata - deve avvenire non solo in base alla letterale formulazione delle conclusioni, ma tenendo conto delle sostanziali finalità che la parte intende perseguire, che, anche se non riportate nelle conclusioni, possono ricavarsi dai motivi di reclamo avverso la sentenza di primo grado emergenti dal complesso dell'atto (nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che non aveva pronunciato sul primo motivo d'appello, in ordine al quale non erano state tratte precise conclusioni, dal quale tuttavia emergeva una precisa volontà di impugnazione e che non avrebbe avuto senso formulare in difetto di una domanda di riforma della sentenza impugnata)” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10979 del 14/07/2003, Rv. 565004). 3.4. Si deve peraltro rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito nel proprio gravame innanzitutto affinché venisse accertata l’inesistenza stessa dell’operazione negoziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; di talché,anche la sola reiterazione di tale eccezione sarebbe stata di per sé sufficiente a devolvere alla C orte d’ A ppello la cognizione sull’intero rapporto di mutuo , posto tout court in contestazione , senza che potesse ritenersi forma ta qualsivoglia preclusion e all’accertamento di elementi secondari della fattispecie , privi di autonomia, quali la dazione di una somma piuttosto che di un’altra: infatti, “Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato l'inopponibilità all'erede di un testamento olografo fatto valere da un legatario in ragione della tardività dell'istanza di verificazione avanzata da quest'ultimo a seguito del disconoscimento operato dal primo, sul rilievo che il motivo di appello con cui il legatario aveva contestato la tempestività del disconoscimento medesimo aveva riaperto la cognizione pure sulla questione relativa alla procedura da seguire per accertare l'autenticità del testamento)”. (cfr.Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10760 del 17/04/2019; Rv. 653408; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021, Rv. 663548). 3.5. Per quanto sopra, anche l’unico motivo di ricorso incidentale deve essere disatteso. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrenteprincipale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2018n. 4394sez. S2 - ud. 02.03.2023 CC previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibil i sia il ricorso principale ch e il ricorso incidentalee compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità. ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara
Sentenza Cassazione n. 08347/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris