Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34704/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27261/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elegge domicilio in Roma alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n.48. –ricorrente – e Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 1407 - 2015 d ella Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 6 marzo 2015, depositata il 10 aprile 2015e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi r.g. n.27261/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi contro l’ Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria,indicata in epigrafe, che ha accoltoparzialmente l’appello de l l’ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento sinteticodel reddito per l’anno di imposta 2008. 2.L’oggetto del contendere riguarda un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate ha accertato a carico del ricorrente un maggior reddito sinteticamente determinato, sulla base di taluni indici di capacità contributiva(due autovetture, un’imbarcazione a motore, l’acquisto di immobili), che, secondo il contribuente, erano riferibili a finanziamenti ottenuti dai propri genitori.

3. La C.t.r. riteneva cheil contribuente avesse documentato che gli incrementi patrimoniali erano stati effettuati con finanziamenti dei genitori, mentre non aveva dimostrato che le spese di gestione e manutenzione dei beni posseduti fossero state sostenute con redditi esenti o non soggetti a ritenuta alla fonte.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 2 8 novembre2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Con il primo m otivo , il r icorrente denunzia la nullità sopravvenuta degli avvisi di accertamento per essere sottoscritti dal “dirigente incaricato” non delegato e sprovvisto della qualifica dirigenziale, la violazione dell’art.42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

1.2. Il motivo è inammissibile. r.g. n.27261/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte ha già rilevato, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l'omesso rilievo d'ufficio della nullità, atteso che nelgiudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, sicché l'invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con cui si è dedotta la nullità dei gradi di merito e delle relative pronunce per effetto della sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015, non essendo stata rilevata d'ufficio la nullità degli atti impositivi per carenza di potere del sottoscrittore) (ex multis, Cass. n.22810/2015; n.12313/2018).

Comunque, è appena il caso di rilevare che, per orientamento consolidato di legittimità, In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002- 2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, comma 3, cod.proc.civ.) (Cass. n.22810/2015). 2.1.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione di legge, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., in r.g. n.27261/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relazione alla valenza probatoria delle presunzioni semplici delle risultanze derivanti dall’applicazione del metodo redditometrico.

Secondo il ricorrente, la C.t.r. non avrebbe valutato la prova contraria offerta dal contribuente in relazione al sostenimento dei costi di mantenimento dei beni indice di capacità contributiva.

A mero titolo esemplificativo, il ricorrente deduce, quindi, l’inverosimiglianza dei valori scaturenti dal redditometro in ordine al mantenimento dell’autovettura.

2.2. Il motivo è inammissibile.

La doglianza, invero, appare generica, non fa menzione delle prove contrarie fornite dal contribuente e non valutate dal giudice di appello, si limita alla contestazione dei valori scaturenti dal redditometro, contestandone l’inverosimiglianza, senza fornire ulteriori dati al riguardo.

Questa Corte ha già chiarito che l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditisoggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, o , più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 21142/2016; n. 20588/2005).

Inoltre, si è detto che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito r.g. n.27261/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 27811/2018;n.16912/2016).

Nel caso di specie, con il motivo in esame il ricorrente sembra dolersi della mancata diretta disapplicazione del redditometro, la quale implicherebbe una confutazione, di per sé inammissibile, delle valutazioni legislative alla base dello strumento di accertamento sintetico. 3.1.

Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primo comma, n n . 3 e 5, cod. proc. civ., sotto il profilo dell’omesso esame di fatti storici.

3.2. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primo comma, n . 5, cod. proc. civ., sotto il profilo dell’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione.

3.3. I motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondatie vanno accolti nei sensi che seguono.

Sostanzialmente il ricorrente con essi lamenta la nullità della decisione perché sfornita di motivazione.

In particolare, il ricorrente deduce di aver provato analiticamente le spese di mantenimento dell’autovettura d’epoca (in ordine ai consumi, al bollo, all’assicurazione), nonché dell’imbarcazione (in ordine al canone di leasing, posto barca, polizza di assicurazione e consumi).

Su tale documentazione nulla dice la C.t.r., limitandosi ad affermare che le spese di gestione dei beni posseduti dal contribuente dovevano essere considerate indici di capacità contributiva.

Come si è detto nell’esame del secondo motivo, la presunzione alla base dell'accertamento redditometrico non impedi sce al contribuente di dimostrare, in concreto, che il reddito non è a lui imputabile, o comunque non èassoggettabile a tassazione, o, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura r.g. n.27261/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inferiore, dimostrazione che, nella specie, la C.t.r. non riteneva raggiunta per le spese relative alla gestione e manutenzione dei beni posseduti, senza motivare in ordine agli elementi prodotti dal contribuente a prova contraria.

Invero, in tema di accertamento sintetico, questa Corte ha avuto modo di precisare che nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa (Cass. n. 21700/2020).

Priva di fondamento è, invece, la doglianza relativa alla mancata considerazione dei redditi della moglie e dei genitori in relazione alle spese di gestione dei beni.

Sul punto la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente avesse dimostrato che gli incrementi patrimoniali fossero avvenuti con il finanziamento dei genitori e che gli assegni si riferissero al solo acquisto di tali beni.

Il giudice di appello ha anche ritenutoinfondata l’affermazione del contribuente, secondo cui la moglie avrebbe contribuito a sostenere i costi di gestione della barca, non avendo il ricorrente fornito alcunadimostrazione sul punto.

In conclusione il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno accolti nei limiti di cui in motivazione, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi r.g. n.27261/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27261/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elegge domicilio in Roma alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n.48. –ricorrente – e Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 1407 - 2015 d ella Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 6 marzo 2015, depositata il 10 aprile 2015e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: tributi r.g. n.27261/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi contro l’ Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria,indicata in epigrafe, che ha accoltoparzialmente l’appello de l l’ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento sinteticodel reddito per l’anno di imposta 2008. 2.L’oggetto del contendere riguarda un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate ha accertato a carico del ricorrente un maggior reddito sinteticamente determinato, sulla base di taluni indici di capacità contributiva(due autovetture, un’imbarcazione a motore, l’acquisto di immobili), che, secondo il contribuente, erano riferibili a finanziamenti ottenuti dai propri genitori. 3. La C.t.r. riteneva cheil contribuente avesse documentato che gli incrementi patrimoniali erano stati effettuati con finanziamenti dei genitori, mentre non aveva dimostrato che le spese di gestione e manutenzione dei beni posseduti fossero state sostenute con redditi esenti o non soggetti a ritenuta alla fonte. 4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 2 8 novembre2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo m otivo , il r icorrente denunzia la nullità sopravvenuta degli avvisi di accertamento per essere sottoscritti dal “dirigente incaricato” non delegato e sprovvisto della qualifica dirigenziale, la violazione dell’art.42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 1.2. Il motivo è inammissibile. r.g. n.27261/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte ha già rilevato, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l'omesso rilievo d'ufficio della nullità, atteso che nelgiudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, opera il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell'atto tributario in motivi di gravame, sicché l'invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con cui si è dedotta la nullità dei gradi di merito e delle relative pronunce per effetto della sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015, non essendo stata rilevata d'ufficio la nullità degli atti impositivi per carenza di potere del sottoscrittore) (ex multis, Cass. n.22810/2015; n.12313/2018). Comunque, è appena il caso di rilevare che, per orientamento consolidato di legittimità, In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002- 2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell'art. 363, comma 3, cod.proc.civ.) (Cass. n.22810/2015). 2.1.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione di legge, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., in r.g. n.27261/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relazione alla valenza probatoria delle presunzioni semplici delle risultanze derivanti dall’applicazione del metodo redditometrico. Secondo il ricorrente, la C.t.r. non avrebbe valutato la prova contraria offerta dal contribuente in relazione al sostenimento dei costi di mantenimento dei beni indice di capacità contributiva. A mero titolo esemplificativo, il ricorrente deduce, quindi, l’inverosimiglianza dei valori scaturenti dal redditometro in ordine al mantenimento dell’autovettura. 2.2. Il motivo è inammissibile. La doglianza, invero, appare generica, non fa menzione delle prove contrarie fornite dal contribuente e non valutate dal giudice di appello, si limita alla contestazione dei valori scaturenti dal redditometro, contestandone l’inverosimiglianza, senza fornire ulteriori dati al riguardo. Questa Corte ha già chiarito che l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditisoggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, o , più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 21142/2016; n. 20588/2005). Inoltre, si è detto che in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito r.g. n.27261/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 27811/2018;n.16912/2016). Nel caso di specie, con il motivo in esame il ricorrente sembra dolersi della mancata diretta disapplicazione del redditometro, la quale implicherebbe una confutazione, di per sé inammissibile, delle valutazioni legislative alla base dello strumento di accertamento sintetico. 3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primo comma, n n . 3 e 5, cod. proc. civ., sotto il profilo dell’omesso esame di fatti storici. 3.2. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 360, primo comma, n . 5, cod. proc. civ., sotto il profilo dell’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione. 3.3. I motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondatie vanno accolti nei sensi che seguono. Sostanzialmente il ricorrente con essi lamenta la nullità della decisione perché sfornita di motivazione. In particolare, il ricorrente deduce di aver provato analiticamente le spese di mantenimento dell’autovettura d’epoca (in ordine ai consumi, al bollo, all’assicurazione), nonché dell’imbarcazione (in ordine al canone di leasing, posto barca, polizza di assicurazione e consumi). Su tale documentazione nulla dice la C.t.r., limitandosi ad affermare che le spese di gestione dei beni posseduti dal contribuente dovevano essere considerate indici di capacità contributiva. Come si è detto nell’esame del secondo motivo, la presunzione alla base dell'accertamento redditometrico non impedi sce al contribuente di dimostrare, in concreto, che il reddito non è a lui imputabile, o comunque non èassoggettabile a tassazione, o, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura r.g. n.27261/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] inferiore, dimostrazione che, nella specie, la C.t.r. non riteneva raggiunta per le spese relative alla gestione e manutenzione dei beni posseduti, senza motivare in ordine agli elementi prodotti dal contribuente a prova contraria. Invero, in tema di accertamento sintetico, questa Corte ha avuto modo di precisare che nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa (Cass. n. 21700/2020). Priva di fondamento è, invece, la doglianza relativa alla mancata considerazione dei redditi della moglie e dei genitori in relazione alle spese di gestione dei beni. Sul punto la C.t.r. ha ritenuto che il contribuente avesse dimostrato che gli incrementi patrimoniali fossero avvenuti con il finanziamento dei genitori e che gli assegni si riferissero al solo acquisto di tali beni. Il giudice di appello ha anche ritenutoinfondata l’affermazione del contribuente, secondo cui la moglie avrebbe contribuito a sostenere i costi di gestione della barca, non avendo il ricorrente fornito alcunadimostrazione sul punto. In conclusione il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno accolti nei limiti di cui in motivazione, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi r.g. n.27261/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giu
Sentenza Cassazione n. 34704/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris