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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36424/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché il ricorrente ha, di fatto, rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, dovendosi, invece, a tale proposito, sottolineare che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, e per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01); che il profilo del trattamento sanzionatorio (come emerge in particolare dalla pag. 3 della sentenza impugnata) è stato congruamente motivato, con preciso riferimento alle modalità del fatto e agli elementi di disvalore posti a base della decisione, dovendosi ribadire sul punto come, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità sul giudizio sanzionatorio quando questo risulti motivato in modo conforme alla legge e ai canoni della logica e l'onere argomentativo del giudice sia adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché il ricorrente ha, di fatto, rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, dovendosi, invece, a tale proposito, sottolineare che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e a titolo di continuazione, e per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01); che il profilo del trattamento sanzionatorio (come emerge in particolare dalla pag. 3 della sentenza impugnata) è stato congruamente motivato, con preciso riferimento alle modalità del fatto e agli elementi di disvalore posti a base della decisione, dovendosi ribadire sul punto come, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità sul giudizio sanzionatorio quando questo risulti motivato in modo conforme alla legge e ai canoni della logica e l'onere argomentativo del giudice sia adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2
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