CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso c+rietlentfo I1-P6-eem€4444e per annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi di ricorso, insiste per l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.u.p. del Tribunale di Napoli dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto dell'autoveicolo Fiat 500 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dall'uso del medesimo per occultare e custodire armi e dall'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'organizzazione criminale denominata clan Gallo-[OSCURATO:PERSONA] (capo A), nonché il suddetto e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di detenzione in concorso e unione tra loro di due armi da guerra, di sette armi comuni da sparo di vario calibro, di cui cinque clandestine poiché con matricola abrasa, e relativo munizionamento, detenzione sempre aggravata dal fine di agevolare l'organizzazione criminale summenzionata (capi B e C), nonché del delitto di ricettazione delle armi clandestine e delle armi da guerra, di certa provenienza delittuosa, sempre aggravato come sopra (capo D); e, pertanto, esclusa la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione e considerata la riduzione di pena per il rito, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] a quella di anni undici, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni sette, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni dieci, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. 1.1 Gli elementi su cui si è fondata l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sono: - il rinvenimento del veicolo rubato con all'interno due borsoni contenenti le armi; - le dichiarazioni a s.i.t. di Passeri, che aveva riferito di avere accompagnato/ la sera del furto del veicolo/ [OSCURATO:PERSONA] in una zona prossima alla casa di Aliberti (amante della zia dell'imputato) ove il veicolo sottratto risultava parcheggiato; - l'esame delle celle telefoniche agganciate dal telefonino di [OSCURATO:PERSONA], documentante un percorso dello stesso la sera del furto compatibile con quello registrato dal GPS della vettura; - l'ammissione dell'imputato in relazione a tutti gli addebiti ad eccezione del furto. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] è stato, invece, accertato in base ai seguenti elementi : - le conversazioni telefoniche e ambientali avvenute il 9.3.18, allorché Passeri era stato escusso a s.i.t. una prima volta dalla P.g. e, uscito dalla Caserma, era stato contattato da Camelia che a sua volta aveva informato [OSCURATO:PERSONA], il quale subito dopo aveva chiesto un incontro urgente a [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in un fondo di proprietà di quest'ultimo, in cui i due erano stati intercettati mentre stavano discutendo dell'autovettura rubata, delle armi e della necessità di concordare una strategia difensiva (progr. n. 218 del 9.3.18); - il fatto che nell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] del 27.6.18 lo stesso aveva tentato inizialmente di declinare una versione della vicenda conforme a quella suggerita da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'incontro del 9.3.18, ossia di avere prelevato l'autovettura su ordine della Paduano e di avere scoperto solo in un secondo momento che nel cofano erano custodite armi di cui ignorava l'esistenza; - la confessione resa, poi, da [OSCURATO:PERSONA] che, nel medesimo interrogatorio in cui aveva provato a sostenere la falsa versione dei fatti, aveva poi deciso di dire la verità ossia di avere accettato la proposta di [OSCURATO:PERSONA] di custodire le armi in questione, non potendole quest'ultimo tenere perché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S., aggiungendo di averle prima occultate sotto terra, di averle poi recuperate per evitarne la scoperta e poi nascoste nell'autovettura sottratta all'Aliberti; - l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia laddove aveva sostenuto di essersi limitato a dare ad un amico un consiglio su come affrontare una vicenda giudiziaria a suo carico. 1.2. La Corte territoriale, dopo avere rilevato che le questioni sollevate davanti alla stessa erano già state affrontate e risolte dal primo Giudice, osserva che: - infondata è la doglianza sull'assenza dell'elemento soggettivo del furto, in quanto a) la versione fornita da [OSCURATO:PERSONA],secondo cui si sarebbe limitato a prelevare l'autovettura all'insaputa del proprietario Aliperti per fare un piacere alla zia, non risulta aver trovato riscontro nelle dichiarazioni della zia (la Paduano) né in quelle del marito della stessa (Attanasio), b) inoltre, l'imputato era a conoscenza della rottura del rapporto tra la zia e Aliberti, e c) comunque appare verosimile che il prelievo del veicolo potesse essere strumentale ad un alibi per la detenzione delle armi che ivi vennero collocate, dovendosi alla luce di tali elementi ritenere che il suddetto abbia volutamente commesso il delitto nell'ambito di un più ampio disegno criminoso coinvolgente la condotta di favoreggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - va disattesa la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale della difesa di [OSCURATO:PERSONA], al fine di esperire perizia fonica volta a verificare che l'uomo coinvolto nella conversazione del 9.3.18 fosse effettivamente l'imputato, avendo, invero, questi ammesso di avere dato consigli a [OSCURATO:PERSONA] circa la versione dei fatti da fornire alla P.g. e non avendo esplicitato quale possa essere stata la diversa occasione rispetto a quella di cui alla suddetta intercettazione ambientale (né emergendo una diversa occasione dall'assiduo monitoraggio di [OSCURATO:PERSONA]), la quale non solo aveva ad oggetto la versione dei fatti riferita a sua discolpa da [OSCURATO:PERSONA], ma si svolgeva in un fondo di proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA], "il terreno dei cavalli", come emergente dalla conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con la propria fidanzata nella stessa giornata (progr. n. 11978); - la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi attendibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, data la repentinità della resipiscenza dell'imputato nel corso di un interrogatorio nel quale inizialmente si era sostenuta la falsa versione dei fatti concordata con il coimputato, repentinità che non consentiva di elaborare un'altra versione di comodo; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere lineari e prive di incongruenze, risultano, altresì, riscontrate dalle risultanze investigative, che portavano al rinvenimento di armi in due borsoni e in una busta di plastica, in cui vi era un kalashnikov con la sua impronta (lo stesso riferiva di avere aperto la busta allo scopo di visionare l'arma in essa contenuta, per poi richiuderla); - in particolare il riscontro esterno individualizzante della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato proprio dal consiglio dato da quest'ultimo, dovendo ritenersi inverosimile che il medesimo, avvezzo ai procedimenti penali, abbia operato come mero consigliere privo di interesse personale nella vicenda, peraltro correndo il rischio di parlare con un soggetto indagato ed esponendosi al rischio di venire a sua volta indagato. La Corte territoriale ritiene sussistente nei confronti di entrambi gli imputati l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. p,non concedibili, sia a [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA], le circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Col primo motivo di impugnazione si deducono violazione di legge in punto di affermazione della sussistenza del furto aggravato sub A) e vizio di motivazione. Il difensore insiste sull'inesistenza dell'elemento psicologico del furto, richiamando le dichiarazioni rese dall'imputato, con le quali lo stesso ha sostenuto di essersi recato a prelevare la vettura dell'Aliberti su precisa richiesta della zia [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva in uso, senza aver mai avuto sospetto dell'illiceità dell'operazione, anche perché la zia gli aveva fatto trovare l'auto con le portiere non chiuse e con la chiave di accensione all'interno. Rileva che la buona fede del suo assistito è confermata dal fatto che non rimuoveva il dispositivo GPS e parcheggiava la vettura nell'albergo di proprietà della sua famiglia. Lamenta il difensore che, in spregio al principio cardine della presunzione di non colpevolezza, la Corte territoriale ha fatto leva sulla mancata prova da parte della difesa di elementi favorevoli all'imputato. 2.2. Col secondo motivo di impugnazione si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al furto aggravato sub A). La difesa si duole della acritica adesione alla sentenza di primo grado da parte della Corte territoriale senza tener conto delle censure difensive. Rileva che: - i Giudici di primo e- secondo grado non hanno spiegato in che modo [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso nel reato o posto in essere una qualche forma di contributo anche solo morale; - non si comprende, inoltre, il percorso logico-giuridico che ha indotto la Corte di appello a ritenere non credibile la versione dei fatti resa dall'imputato , in relazione al furto, quando poi le sue restanti dichiarazioni sono state ritenute attendibili e riscontrate, tanto da fondare la prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]; - le dichiarazioni dell'imputato di mero recupero dell'auto su indicazione della zia sono riscontrate dal fatto che l'imputato trovò l'auto nelle condizioni di cui sopra, a riprova che di esse lo avesse informato la zia, e confortate dalle intercettazioni in carcere in cui lo stesso confida ai familiari di essere all'oscuro dei reali propositi degli zii; - è illogico ritenere la consapevolezza della condotta illecita posta in essere per la sola conoscenza della grave inimicizia tra la zia e Aliberti per i ripetuti tradimenti di quest'ultimo. 2.3. Col terzo motivo di ricorso si rileva vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Si duole la difesa che la Corte di appello: - abbia ritenuto sussistente la suddetta aggravante sulla base dell'intraneità ed appartenenza ad organizzazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] per conto e nell'interesse del quale [OSCURATO:PERSONA] custodiva le armi, trascurando che [OSCURATO:PERSONA] veniva avvicinato dal suddetto per la sua amicizia con Donato, fratello del coimputato; - non abbia motivato su come [OSCURATO:PERSONA] si fosse rappresentato la propria condotta agevolatrice, limitandosi a sottolineare la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e non spiegando sulla base di quali elementi si possa ritenere che l'imputato avesse voluto agevolare il clan e non il suddetto. Il difensore rileva, infine, che il dubbio sulla ricorrenza di detta circostanza ne avrebbe giustificato l'esclusione. 2.4. Col quarto motivo di impugnazione vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'a mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ci si duole che nonostante la personalità di [OSCURATO:PERSONA], con un lavoro avviato nell'azienda di famiglia, e il comportamento collaborativo posto in essere da subito dal medesimo, attraverso le proprie dichiarazioni auto ed etero accusatorie, non siano state riconosciute le suddette attenuanti. E ciò sulla base della gravità di reati che non aggrediscono né la persona né il patrimonio. 2.5. Col quinto motivo di ricorso viene lamentata violazione dell'art.438 cod. proc. pen. e dell'art. 81 cod. pen. La difesa rileva che nel rimodulare il trattamento sanzionatorio è stata applicata una pena finale illegale. La Corte di appello di Napoli, nel partire da una pena base di anni sei ed euro 9.000,00 di multa e nell'aumentare la pena per l'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (aumento di pena da un terzo alla metà) incorre nell'errore di aumentare di un terzo (ad anni otto di reclusione) la pena detentiva e di due terzi la pena pecuniaria (aumento della pena ad euro 15.000,00). La pena complessiva finale, aumentandola correttamente per l'aggravante e per la continuazione con i reati satellite e riducendola per il rito, doveva essere, invero, di anni sette, mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa e non di anni sette, mesi quattro ed euro 15.000,00, come erroneamente determinata. 3. Avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,-tramite il proprio difensore. 3.1. Col primo motivo di impugnazione vengono rilevati violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria. La difesa lamenta che è illogica la motivazione della Corte territoriale secondo cui [OSCURATO:PERSONA] con l'ammissione di avere dato un consiglio a [OSCURATO:PERSONA] circa la versione dei fatti da riferire alla P.g. si sarebbe involontariamente riferito al colloquio avvenuto il 9.3.18.Osserva che, fungendo detto colloquio da unico elemento di riscontro alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della necessaria natura individualizzante, la perizia fonica era indispensabile per accertare se la voce dell'interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] fosse quella del ricorrente, a nulla rilevando gli altri elementi valorizzati dalla Corte che, invece, contribuiscono a rendere illogico l'intero impianto motivazionale. 3.2 Col secondo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della chiamata in correità. Si duole la difesa che la Corte territoriale abbia disatteso la doglianza difensiva relativa all'inattendibilità intrinseca di detta chiamata e all'assenza di un riscontro individualizzante. Rileva che non deve ritenersi significativa l'affermata corrispondenza del racconto di [OSCURATO:PERSONA] con le risultanze investigative, non sempre effettiva (con riguardo al numero di borsoni che erano due e non tre come quelli che [OSCURATO:PERSONA] asserisce ricevuti da [OSCURATO:PERSONA]), avendo comunque l'imputato avuto, come rilevato dagli stessi Giudici del merito, una completa conoscenza del fascicolo. Evidenzia il difensore che dalla lettura del verbale dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] non emerge l'improvvisa resipiscenza dello stesso valorizzata dalla Corte territoriale, con conseguente travisamento probatorio. 3.3. Col terzo motivo di impugnazione si denunciano violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del consiglio fornito da [OSCURATO:PERSONA] al chiamante quale riscontro esterno individualizzante. Osserva la difesa che dalla conversazione indicata come riscontro esterno alla chiamata in correità emerge il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come consigliere, limitatosi a suggerire al ricorrente una strategia difensiva, non mostrando, invero, lo stesso rabbia o preoccupazione per il rinvenimento delle armi ed essendo il contenuto della conversazione neutro e certamente non dimostrativo della riferibilità dei reati al chiamato in correità; e che è illogico ritenere, come fa la Corte di appello, che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe svolto il ruolo di consigliere per non esporsi, avvezzo come era ai procedimenti penali, in quanto il consiglio gli sarebbe stato richiesto proprio per la pregressa esperienza in ambito giudiziario. 3.4. Col quarto motivo di ricorso vengono eccepiti violazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione circa gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sintomatici di detta aggravante.Lamenta la difesa l'omessa considerazione da parte della Corte territoriale, laddove ha fatto leva sul fatto che l'imputato non si sarebbe mai dissociato dal contesto camorristico di appartenenza, del decreto emesso dal Tribunale misure di prevenzione, prodotto da essa difesa, documentante la disarticolazione del clan Gallo-Limelli-Vangone; nonché l'omessa valutazione sempre da parte di detta Corte della distanza temporale tra la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per partecipazione ad associazione mafiosa (2010) e la data di commissione dei reati per cui si procede (2017). Rileva che non viene spiegato nella sentenza impugnata perché le armi debbano ritenersi della consorteria anziché di [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. Col quinto motivo di impugnazione vengono lamentati violazione degli artt. 133, 81 cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello determinato la pena base per il delitto di ricettazione in anni sei di reclusione, senza fornire adeguata motivazione, pur discostandosi notevolmente dal minimo edittale, nonché vizio di motivazione per non avere la sentenza impugnata motivato l'aumento di pena a titolo di continuazione per i reati satellite. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] deposita memoria difensiva, in cui ripercorrendo i motivi di impugnazione, rileva che: - [OSCURATO:PERSONA], che il 9.3.18 nel progr. n. 11978 aveva detto alla fidanzata di andare "nel la terra dei cavalli", nel verbale di interrogatorio ha riferito che si trattava di "una scusa" perché in quel periodo si sentiva con un'altra ragazza, e ha poi successivamente ribadito di essersi recato da [OSCURATO:PERSONA], dando vita ad una serie di contraddizioni che ne inficiano l'attendibilità; - l'identificazione degli interlocutori della conversazione progr. n. 218 del 9.3.18 da parte della P.g. nel [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA] e in un tale Gaetano, cozza con quanto riferito nell'interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA], che dichiara che l'interlocutore Gaetano era [OSCURATO:PERSONA]; - è illogico escludere colloqui ulteriori tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo perché non monitorati. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deposita (tramite pec) il certificato di iscrizione del suo assistito al [OSCURATO:PERSONA] di Formazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Sono fondati i rilievi difensivi di cui al quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e alla seconda parte del quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Infondate sono, invece, le restanti censure del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Infondati sono il primo e il secondo motivo di impugnazione. La difesa contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del furto aggravato sub A) in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e lamenta vizio di motivazione sul punto e in relazione al riconoscimento della responsabilità dell'imputato in ordine a detto reato. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo ammesso di essere a conoscenza del fatto che l'automobile, seppure in uso alla zia [OSCURATO:PERSONA], fosse di proprietà di Aliberti, si sarebbe limitato a spostare l'auto su espressa richiesta della zia (amante di Aliberti) e del marito senza alcuna specifica finalità di profitto. La Corte territoriale ha tuttavia offerto una motivazione scevra da vizi logici e giuridici in relazione alla sussistenza del suddetto elemento in capo all'imputato, fondandola su di una "prova logica" (che, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica: si veda per tutte Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri, Rv. 271228). Detta prova, invero, è stata improntata sugli elementi illustrati a foglio 8 della sentenza impugnata e in parte sopra accennati: - l'aver chiesto da parte di [OSCURATO:PERSONA] a Passeri, che lo aveva accompagnato con la propria autovettura nel luogo ove avveniva la sottrazione dell'autovettura di Aliberti, di allontanarsi, senza specificargli alcunché in ordine alla ragione di tale accompagnamento; - l'avere successivamente utilizzato da parte dell'imputato detto veicolo per collocare le armi che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto di custodire; - l'essere l'imputato certamente a conoscenza della inimicizia insorta tra la Paduano e Aliberti a causa dei ripetuti tradimenti di quest'ultimo. La Corte territoriale ha legittimamente desunto la circostanza che il furto del veicolo sia stato posto in essere allo specifico fine di nascondervi le armi dal rinvenimento dell'arsenale all'interno dell'autovettura stessa, nonché dal comportamento enigmatico tenuto in occasione della sottrazione e di cui si è appena detto. Va, inoltre, aggiunto che, anche ammesso che la finalità di utilizzare l'automobile quale nascondiglio sia insorta in un momento successivo alla sua sottrazione, detta sottrazione sarebbe avvenuta quantomeno per una finalità di "dispetto" nei confronti del legittimo proprietario. Non spiegandosi, altrimenti, l'atteggiamento enigmatico tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del suo accompagnatore, se non avesse avuto nulla da nascondergli e fosse stato nella consapevolezza di non commettere alcun illecito. Con la diretta conseguenza che comunque non potrebbe essere esclusa l'ipotesi delittuosa contestata, atteso che in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, ad una finalità di vendetta, di ritorsione o di dispetto (Sez. 4, n. 13842 del 26/11/2019, dep. 07/05/2020, Saraceno, Rv. 278865). Del resto, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova concreta a sostegno della propria versione dei fatti (la "prova liberatoria", su cui fa leva la sentenza impugnata al foglio 7 e su cui si incentra la censura difensiva, invocando la presunzione di non colpevolezza del nostro ordinamento), ben ha potuto la Corte di merito giungere alla suddetta conclusione, essendo noto che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373); e che pur spettando alla pubblica accusa, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, la prova del reato, ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali le suddette eccezioni. 2.2. Inammissibili sono, invece, le censure, di cui al quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. Orbene, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tale principio, attribuendo prevalenza alla gravità del fatto e più in particolare «alla gravità del contegno tenuto dagli imputati, i quali hanno contribuito all'operatività di un pericoloso sodalizio criminale, assicurando la custodia di armi pericolosissime» (foglio 11 della sentenza impugnata), e precisando, con specifico riferimento a [OSCURATO:PERSONA], come nel caso di specie «la confessione non sia idonea a sterilizzare la gravità delle condotte tenute dall'imputato, il quale non si è peritato di custodire armi di estrema pericolosità all'interno di un'autovettura sottratta all'Aliberti, con il grave rischio di esporre quest'ultimo, del tutto ignaro dei fatti, al pericolo di una grave imputazione». A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, è evidente che insistere sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA], sul suo lavoro nell'azienda di famiglia, sul proprio comportamento collaborativo e sulla non eccessiva gravità dei reati in oggetto, significa non solo non confrontarsi con tali argomentazioni, ma sollecitare, altresì, una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. 2.3. Inammissibile è il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ripropositivo di osservazioni di merito già correttamente disattese in primo e secondo grado. Va, invero, premesso che nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, P.G. in proc. Giampà ed altri, Rv. 271163). Orbene, nel caso in esame, non solo la difesa non ha evidenziato alcuna criticità motivazionale in tal senso, ma non ha neppure scardinato la specifica motivazione in punto di mancata rinnovazione istruttoria riportata sopra nel fatto, da ritenersi scevra da vizi logici e giuridici, non essendo mai stata veramente posta in dubbio l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione n. 218 del 9.3.2018 per quanto sopra evidenziato. Al ragionamento probatorio svolto dalla Corte territoriale la difesa oppone delle considerazioni in parte generiche (e non corredate, dall'indicazione e dalla produzione degli specifici atti processuali richiamati, come in particolare nei motivi nuovi, che attengono anche al profilo dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]), in parte meramente probabilistiche e dunque non ammissibili in questa sede. 2.4. Infondati sono il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (e i motivi nuovi che ad essi si ricollegano). Invero, le discrasie narrative evidenziate dalla difesa sono già state ampiamente superate dalla Corte territoriale che, oltre a fondare la credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] sulla repentinità della sua resipiscenza che non gli consentiva «di elaborare un'ulteriore versione di comodo pur avendo contezza del contenuto del fascicolo di indagine che lo riguardava (circostanza evidenziata nella memoria del 24.7.2020)», quanto all'attendibilità intrinseca ha chiaramente segnalato come, al netto di lievi discrasie secondarie e marginali, non vi sia «alcuna contraddizione in punto di ricostruzione della vicenda della consegna delle armi da parte del [OSCURATO:PERSONA]»; e come, anche cón riferimento all'impronta di [OSCURATO:PERSONA] rinvenuta sul nastro adesivo utilizzato per confezionare il kalshnikov, le dichiarazioni di quest'ultimo diano conto e ragione delle specifiche modalità dell'azione tali da giustificare l'impronta medesima ("andai a nascondere il kalashnikov nello stesso punto delle altre armi ma prima aprii la borsa per guardarlo": si veda foglio 34 della sentenza di primo grado). Quanto al tema del riscontro esterno, di cui al terzo motivo di ricorso, va rammentato che in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, P.G. c/Campo, Rv. 276744). Orbene, l'elemento di riscontro individuato dai Giudici di merito, ossia la conversazione di cui al progr. n. 218 del 9.3.18, assume un'incontestabile valenza in tal senso, tanto di ordine rappresentativo, quanto logico, venendo rigorosamente analizzata alla luce del contesto temporale in cui è avvenuta già dal primo Giudice. Nella sentenza di primo grado si evidenzia infatti che: - in data 9.3.2018 aveva luogo l'escussione a s.i.t. di [OSCURATO:PERSONA] al quale la P.g. rivolgeva domande concernenti la sera del 15.10.17 (data del furto) e la persona di [OSCURATO:PERSONA]; - quello stesso giorno Passeri, subito dopo essere uscito dalla caserma dei carabinieri, organizzò repentinamente un incontro con [OSCURATO:PERSONA], uomo vicino a [OSCURATO:PERSONA], che incontrò poi proprio quest'ultimo riferendogli quanto appreso da Passeri circa le domande che gli erano state rivolte, come ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; - subito dopo, alle 16.50, [OSCURATO:PERSONA] avvisava la fidanzata [OSCURATO:PERSONA] di stare per recarsi "sopra il terreno dei cavalli" (luogo di indiscussa proprietà della famiglia [OSCURATO:PERSONA]) per incontrarsi con tale Gaetano (che veniva, poi, identificato nel corso della confessione con [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], il quale specificava che il terzo interlocutore di cui alla conversazione con [OSCURATO:PERSONA] era [OSCURATO:PERSONA], amico intimo di [OSCURATO:PERSONA] che gli faceva da autista); - alle 17.00 circa avveniva l'intercettazione in parola (progr. n. 218), il cui tenore, come sottolineato dal primo Giudice, «è chiarissimo nell'evidenziare che gli interlocutori parlavano proprio della vicenda che quel giorno, 9.03.2018, stava interessando [OSCURATO:PERSONA]». In modo non manifestamente illogico viene, quindi, evidenziato dai Giudici di merito che il peculiare contesto temporale di tale intercettazione e il contenuto del colloquio sono univocamente indicativi del comune interesse criminale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e comprovano la circostanza che quest'ultimo, in occasione della conversazione in parola, non stesse dispensando meri consigli, bensì stesse delineando una vera e propria strategia difensiva, comune ad entrambi, seguita da [OSCURATO:PERSONA] fino alla sua confessione.A fronte di ciò, le osservazioni della difesa appaiono prive di adeguata forza confutativa, in quanto affrontano la conversazione limitatamente al merito del suo contenuto, senza però riuscire ad intaccare la correttezza interpretativa dei giudici di merito e soprattutto senza confrontarsi minimamente con la singolare concatenazione temporale dagli stessi evidenziata. 2.5. Infondati sono anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui le difese contestano la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. Premesso che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. il 03/03/2020, Chioccini, Rv. 278734), va detto che la Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione di detto principio laddove ha evidenziato - al foglio 10 della sentenza impugnata - come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] abbia ammesso di aver agito con la consapevolezza di contribuire al rafforzamento del clan Gallo-Limelli-Vangone cui è appartenuto [OSCURATO:PERSONA], per avere un appoggio nel caso in cui avesse avuto problemi, aggiungendo che aveva contezza della pericolosità del gruppo in questione ("...a Boscoreale sappiamo tutti chi è [OSCURATO:PERSONA], ha fatto più di dieci anni per associazione e il clan Gallo a Boscoreale è rispettato e guadagna con il traffico di droga..."). Evidenzia la sentenza di primo grado (foglio 7) come [OSCURATO:PERSONA] risulti già condannato per reato associativo commesso fino a marzo 2010, nonché per altri reati in materia di stupefacenti, e da ultimo per violazione di misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. Sottolineano, quindi, le sentenze di merito come sia evidente la consapevolezza, in capo al prevenuto, circa l'effettiva finalità che animava [OSCURATO:PERSONA] nella custodia e detenzione delle armi in oggetto; e-ciò indipendentemente da quale fosse l'effettiva e specifica finalità perseguita da [OSCURATO:PERSONA] stesso. Ne deriva l'infondatezza delle argomentazioni difensive di cui al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si limitano a sostenere l'estraneità di quest'ultimo al sodalizio e il suo avvicinamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] poiché amico del fratello, ovvero fanno leva sulla possibilità di una diversa finalità di [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le sue dichiarazioni confessorie.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale rileva che «gli elementi sintomatici dell'aggravante mafiosa sono rappresentati dalla tipologia di armi da lui detenute per tramite del [OSCURATO:PERSONA] (armi da guerra, tra cui un kalashnikov), dall'elevato numero di esemplari e dal fatto che egli se le sia procurate violando le prescrizioni relative alla sorveglianza speciale di P.S.» e che «è evidente che un arsenale di questa pericolosità era destinato ad alimentare la potenza di fuoco di una organizzazione camorristica, così come non vi è dubbio si tratta proprio del clan sopra menzionato, nelle cui file il [OSCURATO:PERSONA] ha militato in passato e da cui non risulta essersi mai dissociato»(foglio 11 della sentenza impugnata). Non colgono nel segno anche i rilievi della difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insistono sulla disarticolazione del clan di riferimento del suddetto nonché sulla distanza temporale tra l'accertamento della partecipazione associativa (2010) e la data di commissione dei reati per cui si procede (2017), non richiedendo invero la forma aggravata in esame che l'agente sia intraneo al sodalizio né tantomeno che il vantaggio per il sodalizio si concretizzi, esigendo, piuttosto, stando sempre al più recente arresto sul punto delle Sezioni Unite, che «[...]Vagente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione[...]». Gli elementi sopra riportati depongono in tal senso e offrono una prova logica la cui tenuta la difesa non riesce a compromettere (evidenziando, invero, anche la sentenza di primo grado, ai fogli 37 e ss., che l'arsenale rinvenuto era senza dubbio «destinato alla criminalità organizzata, alle esigenze di consorterie camorristiche operanti sul territorio, peraltro in grado di disporre delle risorse finanziarie per dotarsi di quell'arsenale e di disporre di necessari contatti per reperirlo» trattandosi «al pari di quelle da guerra, di armi la cui circolazione, anche in relazione alle risorse economiche necessarie per ottenerne la disponibilità, è funzionale a strategie e sistemi criminali organizzati di stampo camorristico, nella logica di interessi di conquista e consolidamento di posizioni di controllo di attività illecite sul territorio»).3. Come premesso, fondate sono le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio. 3.1. Fondate sono, invero, le censure di cui al quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta la difesa che la Corte di appello di Napoli nel rimodulare il trattamento sanzionatorio, muovendo da una pena base di anni sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa per la fattispecie più grave di cui al capo D), opera un aumento per l'aggravante ex art. 416 bis. 1 cod. pen. di un terzo per la pena detentiva (da anni sei ad anni otto di reclusione) e di due terzi per la pena pecuniaria (da euro 9.000,00 ad euro 15.000,00 di multa), al quale aggiunge l'aumento di pena per la continuazione con i tre reati satellite, per poi operare la riduzione per il rito. Se è vero che la Corte di appello non era tenuta ad operare un aumento di pena ,per l'aggravante, nella stessa misura quanto sia alla pena detentiva che alla pena pecuniaria, è anche vero che la diversa misura dell'aumento operato andava giustificata. Significativa in tal senso, seppure riferita a fattispecie diversa da quella in esame, è una recente pronuncia di questa Corte, Sez. 3 , n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010, secondo cui in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui, per la violazione ascritta all'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del cd. minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al cd. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale seconda determinazione (in motivazione, la Corte ha chiarito che la giustificazione della scelta compiuta dev'essere tanto più esaustiva, quanto più ampia è la "forbice" tra le due specie di sanzioni per consentire al condannato di comprendere il procedimento logico-giuridico seguito, assicurando, in tal modo, alla pena lo svolgimento della sua funzione special-preventiva). Ciò deve valere anche nei casi - come quello in esame - in cui viene posto un aumento della pena pecuniaria maggiore di quello operato sulla pena detentiva. Non avendo la Corte territoriale espresso motivazione alcuna al riguardo, si impone l'esigenza di un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo.3.2. Fondata è anche la doglianza di cui alla seconda parte del quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] circa l'omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena a titolo di continuazione individuati per i reati satellite. Se da una parte - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nella prima parte del motivo - il quantum di pena base irrogato è stato individuato «avendo riguardo alla gravità del contegno tenuto dagli imputati, alle conseguenze che ne sono scaturite, all'importanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e ai parametri enunciati dall'art. 133 c.p.», dall'altra, in effetti, l'aumento di pena per i singoli reati satellite posti in continuazione con il reato più grave di cui al capo D) risulta privo di qualsivoglia motivazione, in contrasto con le più recenti coordinate ermeneutiche di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. Secondo l'insegnamento di detta pronuncia, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (la Corte ha precisato che il grado di impegno rnotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti