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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 03036/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]4LSZEIL1/49 d.1610_ kiti3 «ZIA / 4).4, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette/sente le conclusioni del PG e,42.1/41.

C49.1-1..c-f--0 D-0 ce( QUA jte R1-7 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 21 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione - in tema di colloqui - emessa dal MdS di Milano del 12 marzo 2021 . 1.1 La vicenda oggetto del procedimento va sintetizzata nel modo che segue: [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord,pen. ha visto accolto il proprio reclamo.

Con la decisione del 18 dicembre 2020 il Magistrato di Sorveglianza ha disposto che l'Amministrazione consenta al detenuto di effettuare colloqui a distanze di tempo 'regolari' ma non 'rigidamente prefissate' ; in sede di impugnazione il Tribunale ha ritenuto che simile assetto temporale, derivante dal provvedimento impugnato, non autorizza il colloquio mensile 'in sequenza' (ultimo giorno del mese precedente/primo giorno del mese successivo), ma più semplicemente rende elastica la previsione della circolare DAP del 2 ottobre 2017 che indica - di regola - la necessità di cadenzare i colloqui con una distanza di 30 giorni circa l'uno dall'altro.

In particolare, il Tribunale rileva che la 'fissità' della cadenza temporale (contenuta nella circolare) finisce con il determinare una compressione di fatto e in concreto del diritto del detenuto, non giustificata da ragioni di sicurezza pubblica.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - il Ministero della Giustizia. 2.1 Si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice (art. 41 bis, comma 2 quater ord.pen.).

Il ricorrente pone l'accento sulla previsione, contenuta nella norma primaria, di 'intervalli di tempo regolari' allo scopo di evidenziare come la traduzione di detta regola, operata dalla circolare DAP (circa trenta giorni tra un colloquio e l'altro) sia del tutto ragionevole e figlia della necessità di prevenire l'accorpamento dei colloqui, vietato dal legislatore.

Si compie riferimento ai contenuti di Sez.

I n. 23945 del 26.6.2020, in linea con simile assetto.

La decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano sarebbe pertanto non conforme al dettato legislativo e tenderebbe a legittimare passi abusive di accorpamento dei colloqui.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1Ad avviso del Collegio va in primis rilevato che la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Milano - nel suo dispositivo - non determina gli effetti ipotizzati dal Ministero ricorrente. 3.2L'oggetto del giudizio non può essere identificato nella autorizzazione alla esecuzione del colloquio mensile 'in sequenza' (ultimo giorno del mese a I primo giorno del mese b) ma, più semplicemente, nella possibilità, per le esigenze logistiche degli aventi diritto, di autorizzare colloqui che non rispettino, in concreto, la 'rigida' cadenza dei 30 giorni tra l'uno e l'altro, fermo restando il rispetto della normativa primaria.

Non vi è pertanto alcun reale contrasto con quanto affermato da questa Corte di legittimità nel precedente rappresentato da Sez.

I n. 23945 del 26.6.2020, rv 279526.

In tale decisione l'oggetto del giudizio - perimetrato dalla domanda del detenuto - era, infatti, il colloquio ravvicinato e, sostanzialmente, 'in sequenza'.

L'accoglimento del ricorso allora proposto dal Ministero della Giustizia è dunque riferito espressamente alla necessità di inibire simile metodologia di 'accorpamento' dei colloqui, ma al contempo questa Corte ha affermato, nel medesimo arresto, che - fermo restando il divieto di colloqui sequenziali - appare necessario garantire [..] il contemperamento tra l'esigenza di distanziare lo svolgimento dei colloqui e quella di assicurare un minimo di flessibilità, comunque compatibile con la disposizione che prescrive la necessaria regolarità della cadenza [..] Nel caso in esame, dunque, il tenore della decisione di merito e i contenuti espressi non si pongono in contrasto con l'orientamento interpretativo sinora esposto, che va pertanto ribadito, con rigetto del ricorso introdotto dal Ministero della Giustizia.

Al rigetto non segue altra statuizione, data lask natura pubblica dell'organo proponente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso .

Così deciso in data 27 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]4LSZEIL1/49 d.1610_ kiti3 «ZIA / 4).4, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consi gliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette/sente le conclusioni del PG e,42.1/41. C49.1-1..c-f--0 D-0 ce( QUA jte R1-7 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo introdotto dal Ministero della Giustizia avverso la decisione - in tema di colloqui - emessa dal MdS di Milano del 12 marzo 2021 . 1.1 La vicenda oggetto del procedimento va sintetizzata nel modo che segue: [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art.41 bis ord,pen. ha visto accolto il proprio reclamo. Con la decisione del 18 dicembre 2020 il Magistrato di Sorveglianza ha disposto che l'Amministrazione consenta al detenuto di effettuare colloqui a distanze di tempo 'regolari' ma non 'rigidamente prefissate' ; in sede di impugnazione il Tribunale ha ritenuto che simile assetto temporale, derivante dal provvedimento impugnato, non autorizza il colloquio mensile 'in sequenza' (ultimo giorno del mese precedente/primo giorno del mese successivo), ma più semplicemente rende elastica la previsione della circolare DAP del 2 ottobre 2017 che indica - di regola - la necessità di cadenzare i colloqui con una distanza di 30 giorni circa l'uno dall'altro. In particolare, il Tribunale rileva che la 'fissità' della cadenza temporale (contenuta nella circolare) finisce con il determinare una compressione di fatto e in concreto del diritto del detenuto, non giustificata da ragioni di sicurezza pubblica. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - il Ministero della Giustizia. 2.1 Si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice (art. 41 bis, comma 2 quater ord.pen.). Il ricorrente pone l'accento sulla previsione, contenuta nella norma primaria, di 'intervalli di tempo regolari' allo scopo di evidenziare come la traduzione di detta regola, operata dalla circolare DAP (circa trenta giorni tra un colloquio e l'altro) sia del tutto ragionevole e figlia della necessità di prevenire l'accorpamento dei colloqui, vietato dal legislatore. Si compie riferimento ai contenuti di Sez. I n. 23945 del 26.6.2020, in linea con simile assetto. La decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano sarebbe pertanto non conforme al dettato legislativo e tenderebbe a legittimare passi abusive di accorpamento dei colloqui. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1Ad avviso del Collegio va in primis rilevato che la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Milano - nel suo dispositivo - non determina gli effetti ipotizzati dal Ministero ricorrente. 3.2L'oggetto del giudizio non può essere identificato nella autorizzazione alla esecuzione del colloquio mensile 'in sequenza' (ultimo giorno del mese a I primo giorno del mese b) ma, più semplicemente, nella possibilità, per le esigenze logistiche degli aventi diritto, di autorizzare colloqui che non rispettino, in concreto, la 'rigida' cadenza dei 30 giorni tra l'uno e l'altro, fermo restando il rispetto della normativa primaria. Non vi è pertanto alcun reale contrasto con quanto affermato da questa Corte di legittimità nel precedente rappresentato da Sez. I n. 23945 del 26.6.2020, rv 279526. In tale decisione l'oggetto del giudizio - perimetrato dalla domanda del detenuto - era, infatti, il colloquio ravvicinato e, sostanzialmente, 'in sequenza'. L'accoglimento del ricorso allora proposto dal Ministero della Giustizia è dunque riferito espressamente alla necessità di inibire simile metodologia di 'accorpamento' dei colloqui, ma al contempo questa Corte ha affermato, nel medesimo arresto, che - fermo restando il divieto di colloqui sequenziali - appare necessario garantire [..] il contemperamento tra l'esigenza di distanziare lo svolgimento dei colloqui e quella di assicurare un minimo di flessibilità, comunque compatibile con la disposizione che prescrive la necessaria regolarità della cadenza [..] Nel caso in esame, dunque, il tenore della decisione di merito e i contenuti espressi non si pongono in contrasto con l'orientamento interpretativo sinora esposto, che va pertanto ribadito, con rigetto del ricorso introdotto dal Ministero della Giustizia. Al rigetto non segue altra statuizione, data lask natura pubblica dell'organo proponente. P.Q.M. Rigetta il ricorso . Così deciso in data 27 settembre 2
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