CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08741/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11542-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 6988/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 6988/2021, con cui la Corte d’appello di Roma, rilevata l’inesistenza della notificazione dell’atto di citazione con conseguente “decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato”, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, condannando l’appellato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso si fonda su due motivi. 1) Il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e ss. c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non contesta la valutazione di correttezza del procedimento notificatorio operata dal giudice d’appello, ma – richiamate in rubrica le disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. –genericamente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia considerato che «il notificante, una volta consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario, perde la disponibilità dello stesso». 2) Con il secondo motivo si denunzia “ violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., congiuntamente ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, in quanto “l'appellante aveva formulato apposita richiesta, previa dichiarazione di nullità della sentenza, di rimessione della causa innanzi al Tribunale di Latina con fissazione del termine per la riassunzione; orbene, a tale richiesta l'appellato non si era affatto opposto e ciò sin dalla costituzione in giudizio”, così che “non solo non appare condivisibile la mancata previsione nel dispositivo di tale richiesta, ma risulta oltremodo incomprensibile la condanna alle spese di lite”; “oltremodo incomprensibile, nello specifico, è la condanna alle spese del primo grado atteso che l'appellante non aveva preso parte al procedimento tenuto innanzi il Tribunale di Latina”. Il motivo è, in parte, manifestamente fondato. Preliminarmente va rilevato che l’assenza della rimessione al Tribunale di Latina nel dispositivo della sentenza – invece prevista in motivazione – costituisce un mero errore materiale, non emendabile da questa Corte (cfr. Cass. 13629/2021, per cui la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte dicassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso percassazione). Circa la condanna alle spese del grado di appello, l’appellato aveva anzitutto chiesto il rigetto dell’impugnazione, e quindi non era certo una parte vittoriosa: risulta così rispettato il principio per cui solo la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese. Va invece cassata la statuizione con la quale il giudice d’appello ha liquidato le spese processuali del primo grado di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], rimasto contumace, in quanto, come è ovvio, non può essere disposta la condanna alle spese in favore della parte risultata vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato spesa alcuna. 2. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, e nei limiti di cui in motivazione; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa n el merito e va quindi eliminata la condanna del ricorrente a pagare le spese delgiudizio di primo grado in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al presente giudizio, considerato che è stato unicamente accolto un profilo del secondo motivo, le spese vanno compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, dichiarato inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, elimina la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese del giudizio di primo grado in favore di [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese del giudizio di legittimit