CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43159/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di GuarnAeri Lorenzo per il furto di un'autovettura. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. Si tratterebbe di un fatto occasionale, determinato dalla necessità di trovare un riparo per il rigido inverno. 3. Il ricorso è inammissibile. La censura ripropone l'omologo motivo di appello che ha trovato ampia risposta nella sentenza impugnata, della quale non viene rilevato, di fatto, nessun vizio motivazionale. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]