CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00559/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state dichiarate colpevoli di tentativo di furto con destrezza e condannate alla pena di anni uno di reclusione ed euro 464 di multa. 2. Propongono ricorso per Cassazione le imputate. Con il primo motivo lamentano vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva fatto riferimento a mere clausole di stile, rendendo una motivazione meramente apparente. Con il secondo motivo denunciano vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena. I giudici di merito non avevano richiamato gli elementi di cui all'art.133 al fine di formulare il giudizio prognostico, ma avevano escluso il beneficio richiesto in quanto le imputate avevano già beneficiato di una archiviazione per particolare tenuità del fatto in ordine ad un reato della medesima specie, commesso successivamente a quello oggetto del giudizio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Invero, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. peri., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Va altresì rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato g (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 0'1;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). 1.1 Tanto premesso, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della intensità del dolo manifestato dalle ricorrenti e delle caratteristiche dell'azione delittuosa, eseguita con agire disinvolto e rivelatore di un collaudato schema esecutivo. La Corte ha richiamato anche la mancanza di reale resipiscenza, posto che il portafogli sottratto alla persona offesa era stato restituito dopo insistenti richieste degli operanti, sicchè non emergevano elementi suscettibili di positiva valutazione. Si tratta di motivazione del tutto congrua, non illogica e conforme ai principi sopra riportati. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della penai dolendosi, però, delle argomentazioni offerte sul punto dalla sentenza di primo grado. La mancata concessione del beneficio, invero, non è stata oggetto dei motivi di appello, riguardanti, nell'ordine, la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; la erronea contestazione dell'aggravante della destrezza; la mancata concessione delle attenuanti generiche; la eccessività del trattamento sanzionatorio. Dunque, il motivò è inammissibile, dovendosi ricordare che, anche riguardo all'esercizio del potere Ufficioso di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello" (Sez. U- , n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376- 01). In ogni caso, va ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod.pen. (Sez. 3 - n. 26191 del 28/03/2019, Rv. 276041 - ; Sez. 4 - , n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 05). In proposito, si richiama quanto già considerato in ordine alla congruità ed esaustività della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 n