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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:951
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0230_RES

[OSCURATO:PERSONA]230/23

[OSCURATO:PERSONA] CV,

contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], afdeling [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) – Eccezioni e limitazioni – Equo compenso – Effetto diretto – Ente incaricato dallo Stato della riscossione e della ripartizione dell’equo compenso – Poteri esorbitanti» Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per reprografia e per copia privata – Equo compenso – Effetto diretto – Ente incaricato dallo Stato della riscossione e della ripartizione dell’equo compenso – Normativa nazionale che prevede tale compenso in violazione della direttiva –Possibilità per un singolo di invocare, dinanzi al giudice nazionale, tale direttiva nei confronti del suddetto ente al fine di disapplicare la normativa nazionale di cui trattasi– Presupposti – Ente incaricato di un compito di interesse pubblico e dotato, a tal fine, di poteri esorbitanti [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, a) e b)] (v. punti 26, 27, 30-45, 47, 48, 50-58, dispositivo 1 e 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall'ondernemingsrechtbank [OSCURATO:PERSONA], afdeling [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di Gand, divisione di Gand, Belgio), la Corte precisa la propria giurisprudenza su una delle questioni fondamentali del diritto dell'Unione europea, vale a dire l'effetto diretto delle disposizioni delle direttive e la possibilità di farle valere in relazioni verticali, nell'ambito di una controversia tra un singolo e uno Stato membro. [OSCURATO:PERSONA] NV, una società per azioni di diritto belga, è un distributore di prodotti informatici e di dispositivi di riproduzione, quali fotocopiatrici e scanner, destinati alle imprese e ai consumatori.

Fino alla fine del 2016, per tale motivo, essa doveva alla [OSCURATO:PERSONA] remunerazioni forfettarie per la riproduzione di opere protette da diritti d’autore o da diritti connessi (in prosieguo: le «remunerazioni per equo compenso»).

Tali remunerazioni dovevano essere riscosse dalla [OSCURATO:PERSONA] CV, società di gestione collettiva dei diritti d'autore e di editore, incaricata dallo Stato belga di garantire la riscossione e la ripartizione dei diritti a remunerazione per equo compenso spettante agli autori e agli editori a titolo delle attività di reprografia.

Ritenendo che, con la sua sentenza Hewlett-[OSCURATO:PERSONA] ( 1 ), la Corte avesse dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 ( 2 ) ostava alla parte «forfettaria» del sistema di remunerazione previsto dalla normativa belga in materia di remunerazione per equo compenso, la [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il pagamento delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], relative a tale remunerazione per il periodo compreso tra il novembre 2015 e il gennaio 2017, invocando l'effetto diretto di tale disposizione.

Essa ha indicato, inoltre, che tale sospensione sarebbe durata fino a quando le disposizioni di tale normativa non fossero state allineate a quelle della direttiva 2001/29.

Nel marzo 2017, è entrato in vigore un nuovo regime di remunerazioni per equo compenso. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi citato la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi all’ondernemingsrechtbank [OSCURATO:PERSONA], afdeling Dendermonde (Tribunale delle imprese di Gand, divisione di Termonde, Belgio), il quale ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale delle imprese di Gand, divisione di Gand, che è il giudice del rinvio, per motivi di competenza territoriale.

Detto giudice, nutrendo dubbi in particolare quanto all'effetto diretto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale in merito all'interpretazione di tale disposizione.

Più specificamente, il giudice del rinvio chiede, da un lato, se ad un ente incaricato da uno Stato membro della riscossione e della ripartizione degli equi compensi, stabiliti in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, possa essere opposto, da un singolo, dinanzi al giudice nazionale, il fatto che la normativa nazionale che prevede tali compensi sia contraria al diritto dell'Unione.

Dall'altro, esso chiede se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa è dotata di effetto diretto, di modo che, in mancanza di un corretto recepimento di detta disposizione, un singolo possa farla valere al fine di escludere l'applicazione di norme nazionali che lo obbligano a versare una remunerazione per equo compenso in violazione della medesima disposizione.

Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte rileva che la [OSCURATO:PERSONA] ha la forma giuridica di una società cooperativa, di diritto privato, nei cui organi lo Stato belga non è rappresentato.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non è un organismo di diritto pubblico e non è neppure controllata dallo Stato belga.

Anzitutto, la Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza costante, i singoli possono far valere direttamente disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva non solo nei confronti degli Stati membri e dei loro organi stricto sensu , ma anche, in particolare, nei confronti di organismi soggetti all’autorità o al controllo di un’autorità pubblica che svolge un compito di interesse pubblico e dispone di poteri esorbitanti rispetto a quelli derivanti dalle norme applicabili nei rapporti tra privati.

Pertanto, essa esamina in successione se la [OSCURATO:PERSONA] svolga un compito di interesse pubblico e disponga, a tal fine, di poteri esorbitanti.

In primo luogo, la Corte rileva che gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, hanno la facoltà di introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici le eccezioni al diritto di riproduzione ivi previste e sono anche tenuti a prevedere un equo compenso a tale titolo nonché un sistema per finanziarlo.

Peraltro, essa ricorda che la forma, le modalità e l’entità dell’equo compenso devono essere connessi al pregiudizio arrecato ai titolari di diritti in seguito alla realizzazione di copie private.

In più, la Corte evidenzia di essersi pronunciata sulle modalità di riscossione e di ripartizione delle remunerazioni per equo compenso previste dalla normativa belga.

Essa ha dichiarato, da un lato, che l'equo compenso previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 riguardava le riproduzioni effettuate su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnologia, vale a dire che esso grava su tutti gli utenti di dispositivi di riproduzione, essendo tali utenti autorizzati a beneficiare delle eccezioni previste da tale disposizione.

D’altro lato, ha dichiarato che l’equo compenso, in linea di principio, è destinato a compensare il pregiudizio subito a causa delle riproduzioni effettivamente realizzate e che spetta, in linea di principio, alle persone che hanno effettuato le riproduzioni risarcire il pregiudizio ad esse connesso, finanziando il compenso che sarà versato al titolare dei diritti.

In tale contesto, sarebbe infatti molto difficile per il titolare del diritto di riproduzione far valere tale diritto per atti che gli utenti compiono in ambito privato.

L’introduzione delle eccezioni a tale diritto previste all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 garantisce quindi agli aventi diritto di fruire di redditi che sarebbe molto difficile ottenere direttamente dagli utenti.

Pertanto, la riscossione di una remunerazione, come quella prevista dalla normativa belga, e la corresponsione di un equo compenso ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi rientrano in un compito di interesse pubblico, svolto, nel caso di specie, dalla Rebrobel.

In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione dei poteri di un organismo quale la [OSCURATO:PERSONA], la Corte rileva che tale organismo è l'unico ente incaricato, in forza di un regio decreto ( 3 ), della riscossione e della ripartizione dei diritti a remunerazione per equo compenso.

Pertanto, nell'esercizio delle sue funzioni, la [OSCURATO:PERSONA] può, ipso iure , chiedere il pagamento della remunerazione per equo compenso a chiunque faccia parte della cerchia dei soggetti tenuti al pagamento.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una serie di poteri specifici, in particolare, in materia di richiesta di informazioni, al fine di consentirle di svolgere il compito di interesse pubblico affidatole.

Anzitutto, tale ente ha il diritto di richiedere sia ai soggetti tenuti al pagamento della remunerazione di cui trattasi, sia agli altri operatori attivi sul mercato delle apparecchiature di riproduzione di fornire, a pena di incorrere in sanzioni penali, tutte le informazioni necessarie per identificare i soggetti tenuti al pagamento e gli importi da essi dovuti. [OSCURATO:PERSONA] ha poi il diritto di richiedere alle autorità doganali, fiscali e previdenziali le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

Pertanto, i poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] devono essere considerati esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati, in particolare quello di poter esigere dai fabbricanti e dai distributori di dispositivi e di supporti di riproduzione le remunerazioni per equo compenso.

Di conseguenza, la Corte dichiara che l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che a un ente incaricato da uno Stato membro della riscossione e della ripartizione degli equi compensi stabiliti in applicazione della suddetta disposizione può essere opposto da un singolo, dinanzi al giudice nazionale, il fatto che la normativa nazionale che prevede tali compensi sia contraria a disposizioni del diritto dell’Unione aventi effetto diretto, qualora un siffatto ente disponga, per svolgere il suddetto compito di interesse pubblico, di poteri esorbitanti rispetto a quelli derivanti dalle norme applicabili nei rapporti tra privati.

In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda la questione se l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 sia dotato di effetto diretto, dopo aver ricordato le condizioni necessarie affinché le disposizioni di una direttiva siano dotate di un tale effetto diretto, la Corte indica che l'esame da effettuare, al fine di stabilire se l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 sia incondizionato e sufficientemente preciso, verte, in particolare, su tre aspetti, ossia la determinazione dei beneficiari della protezione prevista da tale disposizione, il contenuto di tale protezione e l'identità del debitore di detta protezione.

A tal riguardo, la Corte ricorda di aver già dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 impone agli Stati membri che scelgono di applicare eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione obblighi concreti per garantire un equo compenso ai titolari dei diritti.

Se è vero che gli Stati membri non sono tenuti ad inserire nel loro diritto nazionale tali eccezioni, tuttavia, se lo fanno, essi devono prevedere anche la corresponsione di un equo compenso agli autori lesi e prendere in considerazione le condizioni relative alla struttura e all'entità di tale compenso, quali risultano dall'interpretazione della summenzionata disposizione.

Tra tali condizioni figurano quelle relative alle modalità di calcolo della remunerazione per equo compenso, quali stabilite dalla Corte nella sua sentenza Hewlett-[OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda il contenuto dei diritti derivanti dalle disposizioni della direttiva 2001/29 che possono essere dotate di effetto diretto, i singoli hanno il diritto di non sopportare l'onere finanziario di una remunerazione per equo compenso se quest'ultima è riscossa in violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29.

In tal senso, la Corte ha espressamente sottolineato la necessità di prevedere, nel sistema di equo compenso, meccanismi, in particolare di rimborso di una remunerazione indebitamente riscossa, destinati a correggere qualsiasi situazione di sovracompensazione che sia contraria al requisito di mantenere un giusto equilibrio tra i titolari del diritto e gli utenti di materiali protetti ( 4 ).

Nel caso di specie, poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è incompatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, come risulta in sostanza dalla sentenza Hewlett-[OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio, investito di una controversia vertente sulla sospensione, da parte di un singolo, del pagamento della remunerazione per equo compenso richiesta da tale normativa, è tenuto a garantire la piena efficacia di tale disposizione disapplicando la suddetta normativa nazionale ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente.

Pertanto, la Corte dichiara che l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso è dotato di effetto diretto, cosicché, in mancanza di un corretto recepimento di tale disposizione, un singolo può invocarlo, al fine di escludere l’applicazione di norme nazionali che lo obblighino a versare una remunerazione per equo compenso imposta in violazione della suddetta disposizione. ( 1 ) Sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-[OSCURATO:PERSONA] ( C 572/13 , EU:C:2015:750 ). ( 2 ) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ) ( 3 ) Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik or didatisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wizje zijn vastgelegd (regio decreto sulla remunerazione degli autori e degli editori per la copia a fini privati o didattici di opere fissate su un supporto grafico o analogo), del 30 ottobre 1997 ([OSCURATO:PERSONA] del 7 novembre 1997, pag. 29874) ( 4 ) Tale requisito figura al considerando 31 della direttiva 2001/29.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0230_RES [OSCURATO:PERSONA]230/23 [OSCURATO:PERSONA] CV, contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], afdeling [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2024 «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) – Eccezioni e limitazioni – Equo compenso – Effetto diretto – Ente incaricato dallo Stato della riscossione e della ripartizione dell’equo compenso – Poteri esorbitanti» Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per reprografia e per copia privata – Equo compenso – Effetto diretto – Ente incaricato dallo Stato della riscossione e della ripartizione dell’equo compenso – Normativa nazionale che prevede tale compenso in violazione della direttiva –Possibilità per un singolo di invocare, dinanzi al giudice nazionale, tale direttiva nei confronti del suddetto ente al fine di disapplicare la normativa nazionale di cui trattasi– Presupposti – Ente incaricato di un compito di interesse pubblico e dotato, a tal fine, di poteri esorbitanti [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, a) e b)] (v. punti 26, 27, 30-45, 47, 48, 50-58, dispositivo 1 e 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall'ondernemingsrechtbank [OSCURATO:PERSONA], afdeling [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di Gand, divisione di Gand, Belgio), la Corte precisa la propria giurisprudenza su una delle questioni fondamentali del diritto dell'Unione europea, vale a dire l'effetto diretto delle disposizioni delle direttive e la possibilità di farle valere in relazioni verticali, nell'ambito di una controversia tra un singolo e uno Stato membro. [OSCURATO:PERSONA] NV, una società per azioni di diritto belga, è un distributore di prodotti informatici e di dispositivi di riproduzione, quali fotocopiatrici e scanner, destinati alle imprese e ai consumatori. Fino alla fine del 2016, per tale motivo, essa doveva alla [OSCURATO:PERSONA] remunerazioni forfettarie per la riproduzione di opere protette da diritti d’autore o da diritti connessi (in prosieguo: le «remunerazioni per equo compenso»). Tali remunerazioni dovevano essere riscosse dalla [OSCURATO:PERSONA] CV, società di gestione collettiva dei diritti d'autore e di editore, incaricata dallo Stato belga di garantire la riscossione e la ripartizione dei diritti a remunerazione per equo compenso spettante agli autori e agli editori a titolo delle attività di reprografia. Ritenendo che, con la sua sentenza Hewlett-[OSCURATO:PERSONA] ( 1 ), la Corte avesse dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 ( 2 ) ostava alla parte «forfettaria» del sistema di remunerazione previsto dalla normativa belga in materia di remunerazione per equo compenso, la [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il pagamento delle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA], relative a tale remunerazione per il periodo compreso tra il novembre 2015 e il gennaio 2017, invocando l'effetto diretto di tale disposizione. Essa ha indicato, inoltre, che tale sospensione sarebbe durata fino a quando le disposizioni di tale normativa non fossero state allineate a quelle della direttiva 2001/29. Nel marzo 2017, è entrato in vigore un nuovo regime di remunerazioni per equo compenso. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi citato la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi all’ondernemingsrechtbank [OSCURATO:PERSONA], afdeling Dendermonde (Tribunale delle imprese di Gand, divisione di Termonde, Belgio), il quale ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale delle imprese di Gand, divisione di Gand, che è il giudice del rinvio, per motivi di competenza territoriale. Detto giudice, nutrendo dubbi in particolare quanto all'effetto diretto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, ha deciso di adire la Corte in via pregiudiziale in merito all'interpretazione di tale disposizione. Più specificamente, il giudice del rinvio chiede, da un lato, se ad un ente incaricato da uno Stato membro della riscossione e della ripartizione degli equi compensi, stabiliti in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, possa essere opposto, da un singolo, dinanzi al giudice nazionale, il fatto che la normativa nazionale che prevede tali compensi sia contraria al diritto dell'Unione. Dall'altro, esso chiede se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa è dotata di effetto diretto, di modo che, in mancanza di un corretto recepimento di detta disposizione, un singolo possa farla valere al fine di escludere l'applicazione di norme nazionali che lo obbligano a versare una remunerazione per equo compenso in violazione della medesima disposizione. Giudizio della Corte In via preliminare, la Corte rileva che la [OSCURATO:PERSONA] ha la forma giuridica di una società cooperativa, di diritto privato, nei cui organi lo Stato belga non è rappresentato. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non è un organismo di diritto pubblico e non è neppure controllata dallo Stato belga. Anzitutto, la Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza costante, i singoli possono far valere direttamente disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva non solo nei confronti degli Stati membri e dei loro organi stricto sensu , ma anche, in particolare, nei confronti di organismi soggetti all’autorità o al controllo di un’autorità pubblica che svolge un compito di interesse pubblico e dispone di poteri esorbitanti rispetto a quelli derivanti dalle norme applicabili nei rapporti tra privati. Pertanto, essa esamina in successione se la [OSCURATO:PERSONA] svolga un compito di interesse pubblico e disponga, a tal fine, di poteri esorbitanti. In primo luogo, la Corte rileva che gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, hanno la facoltà di introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici le eccezioni al diritto di riproduzione ivi previste e sono anche tenuti a prevedere un equo compenso a tale titolo nonché un sistema per finanziarlo. Peraltro, essa ricorda che la forma, le modalità e l’entità dell’equo compenso devono essere connessi al pregiudizio arrecato ai titolari di diritti in seguito alla realizzazione di copie private. In più, la Corte evidenzia di essersi pronunciata sulle modalità di riscossione e di ripartizione delle remunerazioni per equo compenso previste dalla normativa belga. Essa ha dichiarato, da un lato, che l'equo compenso previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 riguardava le riproduzioni effettuate su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnologia, vale a dire che esso grava su tutti gli utenti di dispositivi di riproduzione, essendo tali utenti autorizzati a beneficiare delle eccezioni previste da tale disposizione. D’altro lato, ha dichiarato che l’equo compenso, in linea di principio, è destinato a compensare il pregiudizio subito a causa delle riproduzioni effettivamente realizzate e che spetta, in linea di principio, alle persone che hanno effettuato le riproduzioni risarcire il pregiudizio ad esse connesso, finanziando il compenso che sarà versato al titolare dei diritti. In tale contesto, sarebbe infatti molto difficile per il titolare del diritto di riproduzione far valere tale diritto per atti che gli utenti compiono in ambito privato. L’introduzione delle eccezioni a tale diritto previste all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 garantisce quindi agli aventi diritto di fruire di redditi che sarebbe molto difficile ottenere direttamente dagli utenti. Pertanto, la riscossione di una remunerazione, come quella prevista dalla normativa belga, e la corresponsione di un equo compenso ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi rientrano in un compito di interesse pubblico, svolto, nel caso di specie, dalla Rebrobel. In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione dei poteri di un organismo quale la [OSCURATO:PERSONA], la Corte rileva che tale organismo è l'unico ente incaricato, in forza di un regio decreto ( 3 ), della riscossione e della ripartizione dei diritti a remunerazione per equo compenso. Pertanto, nell'esercizio delle sue funzioni, la [OSCURATO:PERSONA] può, ipso iure , chiedere il pagamento della remunerazione per equo compenso a chiunque faccia parte della cerchia dei soggetti tenuti al pagamento. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una serie di poteri specifici, in particolare, in materia di richiesta di informazioni, al fine di consentirle di svolgere il compito di interesse pubblico affidatole. Anzitutto, tale ente ha il diritto di richiedere sia ai soggetti tenuti al pagamento della remunerazione di cui trattasi, sia agli altri operatori attivi sul mercato delle apparecchiature di riproduzione di fornire, a pena di incorrere in sanzioni penali, tutte le informazioni necessarie per identificare i soggetti tenuti al pagamento e gli importi da essi dovuti. [OSCURATO:PERSONA] ha poi il diritto di richiedere alle autorità doganali, fiscali e previdenziali le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti. Pertanto, i poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] devono essere considerati esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati, in particolare quello di poter esigere dai fabbricanti e dai distributori di dispositivi e di supporti di riproduzione le remunerazioni per equo compenso. Di conseguenza, la Corte dichiara che l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che a un ente incaricato da uno Stato membro della riscossione e della ripartizione degli equi compensi stabiliti in applicazione della suddetta disposizione può essere opposto da un singolo, dinanzi al giudice nazionale, il fatto che la normativa nazionale che prevede tali compensi sia contraria a disposizioni del diritto dell’Unione aventi effetto diretto, qualora un siffatto ente disponga, per svolgere il suddetto compito di interesse pubblico, di poteri esorbitanti rispetto a quelli derivanti dalle norme applicabili nei rapporti tra privati. In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda la questione se l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 sia dotato di effetto diretto, dopo aver ricordato le condizioni necessarie affinché le disposizioni di una direttiva siano dotate di un tale effetto diretto, la Corte indica che l'esame da effettuare, al fine di stabilire se l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 sia incondizionato e sufficientemente preciso, verte, in particolare, su tre aspetti, ossia la determinazione dei beneficiari della protezione prevista da tale disposizione, il contenuto di tale protezione e l'identità del debitore di detta protezione. A tal riguardo, la Corte ricorda di aver già dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 impone agli Stati membri che scelgono di applicare eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione obblighi concreti per garantire un equo compenso ai titolari dei diritti. Se è vero che gli Stati membri non sono tenuti ad inserire nel loro diritto nazionale tali eccezioni, tuttavia, se lo fanno, essi devono prevedere anche la corresponsione di un equo compenso agli autori lesi e prendere in considerazione le condizioni relative alla struttura e all'entità di tale compenso, quali risultano dall'interpretazione della summenzionata disposizione. Tra tali condizioni figurano quelle relative alle modalità di calcolo della remunerazione per equo compenso, quali stabilite dalla Corte nella sua sentenza Hewlett-[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda il contenuto dei diritti derivanti dalle disposizioni della direttiva 2001/29 che possono essere dotate di effetto diretto, i singoli hanno il diritto di non sopportare l'onere finanziario di una remunerazione per equo compenso se quest'ultima è riscossa in violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29. In tal senso, la Corte ha espressamente sottolineato la necessità di prevedere, nel sistema di equo compenso, meccanismi, in particolare di rimborso di una remunerazione indebitamente riscossa, destinati a correggere qualsiasi situazione di sovracompensazione che sia contraria al requisito di mantenere un giusto equilibrio tra i titolari del diritto e gli utenti di materiali protetti ( 4 ). Nel caso di specie, poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è incompatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, come risulta in sostanza dalla sentenza Hewlett-[OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio, investito di una controversia vertente sulla sospensione, da parte di un singolo, del pagamento della remunerazione per equo compenso richiesta da tale normativa, è tenuto a garantire la piena efficacia di tale disposizione disapplicando la suddetta normativa nazionale ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente. Pertanto, la Corte dichiara che l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso è dotato di effetto diretto, cosicché, in mancanza di un corretto recepimento di tale disposizione, un singolo può invocarlo, al fine di escludere l’applicazione di norme nazionali che lo obblighino a versare una remunerazione per equo compenso imposta in violazione della suddetta disposizione. ( 1 ) Sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-[OSCURATO:PERSONA] ( C 572/13 , EU:C:2015:750 ). ( 2 ) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ) ( 3 ) Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik or didatisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wizje zijn vastgelegd (regio decreto sulla remunerazione degli autori e degli editori per la copia a fini privati o didattici di opere fissate su un supporto grafico o analogo), del 30 ottobre 1997 ([OSCURATO:PERSONA] del 7 novembre 1997, pag. 29874) ( 4 ) Tale requisito figura al considerando 31 della direttiva 2001/29.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris