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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21428/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 107 R.G. n. 43942/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche quanto all'attenuante della collaborazione ex art. 323-bis cod. pen., poiché l'entità della diminuzione di pena è stata in ogni c:aso correttamente commisurata dalla Corte di appello, in base ai suoi poteri di integrazione della motivazione di conferma di quella di primo grado, all'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, pur se rese dall'imputato in fase avanzata del procedimento (cfr. pag. 23); - di merito, quanto alla valutazione degli elementi che avrebbero giustificato la concessione di attenuanti generiche, risultando vagliati in sentenza quelli indicati dalla difesa nell'appello con motivazione non arbitraria o censurabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 107 R.G. n. 43942/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche quanto all'attenuante della collaborazione ex art. 323-bis cod. pen., poiché l'entità della diminuzione di pena è stata in ogni c:aso correttamente commisurata dalla Corte di appello, in base ai suoi poteri di integrazione della motivazione di conferma di quella di primo grado, all'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, pur se rese dall'imputato in fase avanzata del procedimento (cfr. pag. 23); - di merito, quanto alla valutazione degli elementi che avrebbero giustificato la concessione di attenuanti generiche, risultando vagliati in sentenza quelli indicati dalla difesa nell'appello con motivazione non arbitraria o censurabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21428/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris