CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31712/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di AREZZO n. 463/2019 , depositata il 27/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Arezzo con due decreti ha ingiunto ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] II Lotto, di euro 1.152,97 e di euro 1.134,14. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso entrambi i decreti. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con la sentenza n. 17/2018, ha accolto l’opposizione e ha dichiarato nulli i decreti, l’uno per violazione del principio del ne bis in idem e l’altro per difetto di legittimazione passiva di Lombezzi. 2. La sentenza è stata impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] II Lotto, che ha dedotto che i due decreti non avevano ad oggetto la medesima domanda, dato che la pretesa del Condominio si fonda su due diversi titoli, il bilancio consuntivo 2015 e il bilancio preventivo 2016, e che il Giudice di pace aveva erroneamente attribuito rilevanza decisiva all'accordo transattivo del 16 settembre 2016, avente ad oggetto un credito diverso, ed erroneamente ritenuto come ordinaria l’attività svolta dall’amministratore in relazione alla vertenza con la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza n. 463/2019 il Tribunale di Arezzo respingeva l’appello sulla scorta di una duplice ratio decidendi. In primo luogo, il Tribunale perveniva alla “declaratoria di improcedibilità di entrambe le domande proposte dal Condominio”, essendo le stesse riferibili a un medesimo rapporto, non frazionabile attraverso la richiesta di due decreti ingiuntivi; in secondo luogo, riteneva totalmente infondate le domande, procedendo alla revoca dei decreti ingiuntivi “sulla base di un percorso logico- argomentativo parzialmente diverso da quello seguito dal giudice di primo grado”, ovvero sulla scorta del difetto di efficacia impositiva nei confronti dell’appellata della delibera assembleare del 3 febbraio 2016, alla quale deve attribuirsi il significato di “rinuncia di qualsiasi diritto di credito maturato nei confronti dell’appellata con riferimento al consuntivo 2015”, così come per il bilancio preventivo 2016 va considerato l’accordo transattivo del 16 settembre 2016. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] II Lotto. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. Memoria è stata depositata dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in due motivi. A) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 40 e 104 c.p.c., nonché dei principi giurisprudenziali in tema di frazionamento del credito: il giudice d’appello, nel ritenere che le due domande monitorie attengano al medesimo rapporto, abbiano in comune anche il medesimo fatto costitutivo e siano entrambe improcedibili, ha errato, in quanto il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo approvati nell’assemblea condominiale costituiscono due distinte ragioni giuridiche; il provvedimento del giudice d’appello che ha comminato la grave sanzione dell’improcedibilità con riferimento a entrambi i decreti ingiuntivi rappresenta una statuizione gravemente afflittiva dei diritti del creditore, che si è visto privato della possibilità di ottenere il recupero di somme che sono state deliberate in assemblea. B) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della legge 392/1978 in ordine alla ripartizione delle spese tra proprietario e conduttore: il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto che il legittimato passivo di tali richieste di pagamento fosse il conduttore e non la proprietaria Lombezzi, con palese errore giuridico. 2. Occorre anzitutto esaminare, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo. Il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c. Il ricorrente contesta infatti la pronuncia d’appello nella parte in cui ha escluso la titolarità passiva del credito fatto valere con le domande monitorie, sulla base di quanto previsto dalla delibera assembleare del 3 febbraio 2016, delibera alla quale il giudice d’appello ha attribuito il significato di rinuncia da parte dell’assemblea a qualsiasi diritto di credito relativo alla vertenza, con riferimento al consuntivo 2015. Il ricorrente contesta poi la parte della sentenza impugnata che ha escluso la titolarità passiva della proprietaria Lombezzi rispetto al credito vantato in relazione al bilancio preventivo, sulla base dell’accordo transattivo del 16 settembre 2016, concluso tra il ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente si è però limitato a fare cenno al verbale dell’assemblea e alla transazione (cfr. i frammentari riferimenti ai due atti alle pagg. 15 e 16 del ricorso), quando avrebbe invece dovuto fare conoscere a questa Corte l’esatto contenuto dei due atti, per le parti che interessano la presente causa, mediante una esauriente trascrizione di tali parti o comunque una loro adeguata sintesi (cfr. tra le varie Cass. n. 28184/2020, Cass. n. 5478/2018 e Cass. n. 6014/2018; vedere anche le pronunce delle sezioni unite n. 8950/2022 e n. 6713/2025). Va inoltre sottolineato che di tali atti non è neppure indicata nell’esposizione del motivo la localizzazione all’interno degli atti del processo, informazione anch’essa essenziale ai fini del vaglio di ammissibilità del ricorso (cfr. le pronunce già citate delle sezioni unite n. 8950/2022 e n. 6713/2025). 3. La sentenza impugnata (v. supra ) è basata su due autonome rationes decidendi, l’una appunto imperniata sulla mancanza di titolarità passiva del credito di Lombezzi e l’altra sul divieto di frazionamento del credito. Alla luce della inammissibilità del motivo rivolto contro una ratio decidendi, il primo motivo – dedicato all’altra ratio decidendiconcernente la questione del frazionamento del credito –è inammissibile in quanto privo di interesse. Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 5102/2024). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l’intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del