CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2023
Cassazione n. 22011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la commissione di massimo scoperto, osservando che la clausola relativa alla CMS era stata indicata in percentuale nel prospetto- parte integrante del contratto di corrente bancario. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis1. Cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345, commi 1 e 2, c.p.c., nonché degli artt.1418 e 1421 c.c.. In primo luogo, la ricorrente rileva che, avendo il giudice il potere dovere di rilevare d’ufficio una nullità contrattuale, anche se diversa da quella prospettata dalla parte, il giudice d’appello ben avrebbe potuto, nel caso di specie, rilevare d’ufficio la nullità della clausola contrattuale relativa alla commissione di massimo scoperto, atteso che la sua illiceità risultava chiaramente dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio di secondo grado. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : D E C A N D I A M A R I A C R I S T I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f 9 6 7 d 4 8 4 4 2 a b 4 1 9 c 9 5 0 2 c 3 8 2 3 3 a a c 9 Numero registro generale 12312/2018 Numero sezionale 2695/2023 Rileva la ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente Numero di raccolta generale 22011/2023Data pubblicazione 24/07/2023 ritenuto l’inammissibilità della domanda relativa alla nullità della pattuizione degli interessi ultralegali relativa al conto anticipi, ben potendo (parimenti) rilevare d’ufficio tale nullità. 3. I primi due motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto entrambi la dedotta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi. In proposito, la Corte d’Appello, pur ritenendo che entrambi i motivi presentassero il carattere della inammissibilità per novità della domanda, non ha inteso, comunque, fondare la propria decisione sul predetto profilo processuale, tanto è vero che non ha dichiarato inammissibili i motivi in questione, ma li ha rigettati. Inequivoca è l’espressione, con riferimento al terzo motivo “..Detto motivo è infondato..” - accompagnata da una serie di argomentazioni di merito (mancato assolvimento dell’onere probatorio) - ripetuta in modo identico anche per il quarto. Inoltre, anche in conclusione del proprio percorso argomentativo a pag. 6, la Corte ha affermato che “sono accolti i primi due motivi con rigetto di ogni ulteriore doglianza”. Ne consegue che tutte le censure con cui la ricorrente censura la “dichiarata inammissibilità” (vedi pag. 7, punto 2 del ricorso) non colgono nel segno, proprio perché la Corte d’Appello tale inammissibilità l’ha sì supposta, ma non ha inteso dichiararla, tanto è vero che ha diffusamente argomentato sul rigetto dei motivi. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 1346 e 1418 comma 2° cod. civ.. La ricorrente contesta l’affermazione con cui la Corte d’Appello avrebbe ritenuto non affetta da nullità per indeterminatezza la clausola, relativa alla commissione di massimo, per essere stata indicata la percentuale. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : D E C A N D I A M A R I A C R I S T I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f 9 6 7 d 4 8 4 4 2 a b 4 1 9 c 9 5 0 2 c 3 8 2 3 3 a a c 9 Numero registro generale 12312/2018 Numero sezionale 2695/2023 Ad avviso della ricorrente, la sola indicazione della percentuale non Numero di raccolta generale 22011/2023Data pubblicazione 24/07/2023 soddisfa il criterio della determinatezza dell’oggetto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione ed il suo funzionamento. Infine, la clausola di commissione di massimo scoperto sarebbe nulla anche per mancanza di causa, atteso che il servizio con cui la banca eroga il fido trova già sufficiente ed adeguata remunerazione con la pattuizione degli interessi. 5. Il motivo è inammissibile. Va osservato che da un attento esame della sentenza impugnata emerge che il giudice di secondo grado, nel ricostruire il quarto motivo d’appello (nel quale la ricorrente aveva invocato la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto), ha evidenziato che la stessa ricorrente aveva dedotto che la nullità della clausola “era rilevabile d’ufficio, conseguente anch’essa alla mancata produzione dei contratti relativi ai conti anticipi da parte della banca, che aveva formulato domanda di validità ed efficacia dei saldi contabili esposti degli estratti conto e, quindi, della clausola di commissione di massimo scoperto che risultava calcolata in detti estratti..”. Dunque, secondo la ricostruzione del giudice d’appello, la nullità della clausola di cms era stata invocata dalla ricorrente, sul rilievo che difettava la prova della sua pattuizione, per non essere stati prodotti in giudizio i contratti relativi ai conti anticipi. La Corte d’Appello ha rigettato tale eccezione osservando che la commissione di massimo scoperto risultava indicata in percentuale nel prospetto, parte integrante del contratto di conto corrente. Non risulta affatto, pertanto, che la Corte d’Appello fosse stata investita della diversa questione della nullità clausola di cms per indeterminatezza (sollevata, invece, in questa sede di legittimità), né, sul punto, la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza spiega se, quando e come tale questione – non di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : D E C A N D I A M A R I A C R I S T I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f 9 6 7 d 4 8 4 4 2 a b 4 1 9 c 9 5 0 2 c 3 8 2 3 3 a a c 9 Numero registro generale 12312/2018 Numero sezionale 2695/2023 puro diritto, bensì implicante accertamenti di fatto, quanto alNumero di raccolta generale 22011/2023Data pubblicazione 24/07/2023 contenuto della clausola in oggetto – fosse stata sollevata nel giudizio di merito, e, in particolare, in quello di appello. In proposito, è principio consolidato di questa Corte, secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass.n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019; Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; Cass. n. 28060/2018;.Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. Nel caso di specie, la ricorrente, come già anticipato, non ha adempiuto a tale onere di allegazione. Quanto all’eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa, nonostante che non risulti, parimenti, che tale questione sia stata preventivamente sottoposta all’esame dei giudici di merito, trattasi di questione di puro diritto – che non richiede accertamenti di fatto – e come tale può essere esaminata in questa sede di legittimità. Orbene, tale censura è infondata. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : D E C A N D I A M A R I A C R I S T I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f 9 6 7 d 4 8 4 4 2 a b 4 1 9 c 9 5 0 2 c 3 8 2 3 3 a a c 9 Numero registro generale 12312/2018 Va osservato che questa Corte, nella sentenza a Sezioni Unite n. Numero sezionale 2695/2023Numero di raccolta generale 22011/2023 16303/2018 (vedi punto 6.4.1., pag. 12) ha accolto la nozione di Data pubblicazione 24/07/2023 commissione di massimo scoperto, quale «corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto ... calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento» - secondo la definizione contenuta nelle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d’Italia il 30 settembre 1996 e confermate fino al secondo trimestre 2009 – ed ha evidenziato che la stessa CMS non può non rientrare tra le «commissioni» o «remunerazioni» del credito menzionate sia dall'art. 644, comma quarto, cod. pen. (determinazione del tasso praticato in concreto) che dall'art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996 (determinazione del TEGM), “attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca”. Proprio la valutazione del rapporto di corrispettività tra la CMS rispetto alla sopra menzionata obbligazione della banca – soluzione cui questo Collegio intende dare continuità - rende infondata la deduzione svolta dalla ricorrente dell’asserita mancanza di causa di tale commissione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : D E C A N D I A M A R I A C R I S T I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f 9 6 7 d 4 8 4 4 2 a b 4 1 9 c 9 5 0 2 c 3 8 2 3 3 a a c 9