CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18021/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa in data 07/12/2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Enna, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, cod.proc.pen. (coltivazione di sostanza stupefacente) e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 49 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto integrato il contestato reato di coltivazione di sostanza stupefacente, in quanto le risultanze processuali comprovavano che l'attività di coltivazione era di minime dimensioni, svolta in forma domestica e con tecniche rudimentali. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., esponendo che la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento erano elementi che avrebbero dovuto giustificare l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente è infondato. La Corte territoriale, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, ha evidenziato che la specie di appartenenza delle piante e la loro quantità (dieci piante di marijuana, ciascuna delle quali aventi un arbusto si sette centimetri di altezza) unitamente alle organizzate modalità di coltivazione (in una piccola stanza posta nelle immediate vicinanze dell'ingresso dello stabile, la cui porta era assicurata con catena e lucchetto ed occultata con due coperte; impianto di illuminazione e riscaldamento composto da due lampade alogene da 600 watt ciascuna, con relativo pannello riflettente; sei misuratori di temperatura ed umidità; presenza di sei confezioni contenenti semi di marijuana e due cime di pianta essiccata di marijuana della lunghezza di 45 cm) ed al materiale rinvenuto all'esito della perquisizione (bilancino di precisione e ottantaquattro bustine di cellophane trasparente vuote) conducevano a ritenere le stesse quali piante idonee a produrre sostanza stupefacente ed integrato il reato contestato di coltivazione di sostanze stupefacenti (cfr. 2 e 3 della sentenza impugnata). La decisione è in linea con il principio di diritto secondo cui il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente, mentre non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, solo una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez.U, n.12348 del 19/12/2019,dep.16/04/2020, Caruso, Rv.278624). A fronte di tale adeguata e corretta motivazione, il ricorrente propone censure meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle modalità della condotta in relazione al consistente e numero delle piantine di marijuana messe a coltura. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu