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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 47557/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ru--f t. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 10 gennaio 2022 il Tribunale di Catania rigettava l'istanza avanzata da PASSALACQUA Filippo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, il Tribunale evidenza che il ristretto arco temporale di commissione dei reati in oggetto, aventi .in comune la finalità di profitto agli stessi sottesa, non è ex se: sufficiente a far ritenere sussistente requisito del medesimo disegno criminoso.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PASSALACQUA Filippo deducendo violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ru--f t. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 gennaio 2022 il Tribunale di Catania rigettava l'istanza avanzata da PASSALACQUA Filippo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale evidenza che il ristretto arco temporale di commissione dei reati in oggetto, aventi .in comune la finalità di profitto agli stessi sottesa, non è ex se: sufficiente a far ritenere sussistente requisito del medesimo disegno criminoso. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PASSALACQUA Filippo deducendo violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris