CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23815/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ANTONIOCOSTANTINI A.che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoriagià depositata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata impugnata, la Corte di appello di Salerno, inriforma della sentenza adottata dal Giudice dell'udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] della Lucania ha ridotto a sei anni di reclusione la pena applicata aXXXXXXXXXXXXX in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 575 commesso in data 2ottobre 2023 in danno della coniuge XXXXXXXXXXXXXXXXXX, confermando nelresto la sentenza.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXper iltramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi diricorso di seguito enunciati secondo quanto disposto dall'articolo 173 disp. att.cod. proc pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizi motivazionali in ordine allaritenuta insussistenza della decisività della rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale, ai sensi dell’art. 603 cod. proc., in relazione al conferimento dinuovo incarico peritale, disposto dai giudici di appello soltanto con riferimentoall’acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte, redattasuccessivamente alla definizione del giudizio di primo grado. Deduce il ricorrenteche la motivazione sul punto sarebbe meramente apodittica non confrontandosicon quanto posto in rilievo dalla difesa, anche in ordine alla sussistenza della nonimputabilità del ricorrente.Più specificamente, si osserva che il perito non avrebbe adeguatamentevalorizzato la patologia di cui soffriva l’imputato la quale secondo il consulente diparte associata alla diagnosticata depressione grave in disturbo dell’adattamentoavrebbe inciso sulla capacità di intendere e volere dell’imputato.La Corte di appello non avrebbe spiegato le ragioni del diniego dellanecessità di una nuova perizia in modo da ampliare il patrimonio cognitivo deigiudici al fine di una più meditata decisione. Inoltre, la sentenza avrebbe fondatosu mere congetture alcune critiche all’elaborato del consulente di parte.2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1,lett. d), la mancata assunzione di una prova decisiva, quale la rinnovazionedell’audizione della persona offesa che avrebbe consentito di rendere più chiarala vicenda e di risolvere il dubbio manifestato dalla Corte di appello in ordine alclima familiare e all’assenza di contrasti con l’imputato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. In data 17 marzo 2026, il difensore di fiducia ha depositato atto dirinuncia al ricorso, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA]’esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare e assorbentedella intervenuta ritualerinuncia, la quale, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualinonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sommadeterminata in via equitativa — in ragione della rinuncia — nella misura indicatain dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.