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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16086/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 febbraio 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per i delitti loro rispettivamente ascritti (ad entrambe il furto aggravato, solo alla prima l'utilizzo della carta di pagamento); Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; la Minguzzi poi non aveva neppure avanzata tale doglianza con l'atto di appello; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- : [OSCURATO:PERSONA].11a-,, DEPOSITATA !N [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 febbraio 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per i delitti loro rispettivamente ascritti (ad entrambe il furto aggravato, solo alla prima l'utilizzo della carta di pagamento); Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; la Minguzzi poi non aveva neppure avanzata tale doglianza con l'atto di appello; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- : [OSCURATO:PERSONA].11a-,, DEPOSITATA !N [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16086/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris