CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: F152
Titolo CCNL: CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione di materiali lapidei
Titolo accordo: CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione di materiali lapidei - testo coordinato con le modifiche introdotte dall'Accordo integrativo e di rinnovo del 15/10/2025
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO
Sottosettori: settori legno, sughero, mobile ed arredamento e boschivi e forestali; escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti
Parti datoriali: SIFA; UNILAVORO PMI; ANIFA
Parti sindacali: CONFSAL FISALS
Decorrenza: 2025-10-15
Scadenza: 2028-10-15
Stipula: 2025-10-15
Stato: Acquisito
Identificativo: 20831
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=223944
--- Testo contratto ---
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE
DEI SETTORI DEL LEGNO, ARREDAMENTO,
MOBILI, ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI
MATERIALI LAPIDEI
Testo Coordinato con le modifiche introdotte dall’Accordo Integrativo e di rinnovo del 15/10/2025
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L’anno 2025, il giorno 15 ottobre in Roma fra l’associazione datoriale:
• UNILAVORO PMI – Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e le sue
associazioni aderenti
• S.I.F.A. – Sviluppo imprese funebri associate
• ANIFA - Associazione Nazionale Imprese Funebri artigiane
e dalla parte sindacale dei lavoratori
• CONFSAL FISALS
È stato stipulato il presente Accordo Collettivo riguardante i lavoratori dipendenti delle aziend e dei
settori del Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione di materiali lapidei.
Ambito di applicazione:
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i
rapporti di lavoro tra le aziende del settore legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione di
materiali lapidei ed il relativo personale dipendente. Per quanto non previsto dal presente Contratto
valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Restano salve le condizioni di miglior favore.
Nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le seguenti attività.
Il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle
imprese, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse.
SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO E MOBILI
Il presente CCNL si applica nei sotto indicati mestieri e/o servizi in cui si usa o si rinvia all'uso della
materia prima legno e dei suoi derivati, o gli agglomerati di legno con leganti vari (cemento,
magnesite, resine, ecc.):
• bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
• carpentieri;
• carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;
• cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, pallets e
contenitori;
• corniciai;
• costruttori, manutentori e allestitori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti
navali;
• doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
• ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami;
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• aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo per interni ed
esterni ad uso abitativo, commerciale, industriale, per la nautica anche da diporto;
• arredo urbano;
• per i giardini, parchi giochi, piscine;
• per roulotte e camper, veicoli ricreazionali e veicoli in genere,
• produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di
calzature;
• intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile e di ogni elemento di
arredo, scultori;
• fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
• addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piumai e
pennai, materassai;
• laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;
• oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;
• laboratori di pipe e articoli per fumatori in genere, laboratori di racchette, slitte, sci, articoli
sportivi in genere, stecche da biliardo; tavoli da biliardo e da bowling; armi antiche
prevalentemente in legno;
• modellisti in legno e lucidatori;
• sediai e fustai; produzioni di lettini e sdrai e ombrelloni;
• articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico-sanitari, fabbricanti utensili
in legno, manufatti in legno in genere; bastoni e aste dorate e comuni, tornitori legno, scope,
manici da frusta; produzione di articoli religiosi e da ricordo;
• infissi, e serramenti avvolgibili, abbaini;
• oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e
da spumante, sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;
• segherie, segagione legna e taglialegna;
• cartelloni stradali, pittori letteristi; allestimenti in genere, allestitori di scene anche per
rappresentazioni artistiche di ogni genere;
• costruttori/produttori di:
➢ mobili imbottiti in genere, aziende della filiera dell'imbottito;
➢ mobili e elementi di arredo vari;
➢ mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini;
➢ mobili e accessori per la nautica;
➢ mobili e accessori per veicoli ricreazionali e per veicoli in genere;
➢ di elementi di arredo ligneo urbano;
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• mobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini; produzione di paniforti, pannelli di
fibra, di lana di legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari; travi, travi lamellari,
travi massello, perlinati;
• pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge, piscine, arredo urbano e relativa posa
in opera;
• costruttori di case e pareti prefabbricate in legno e relativa posa in opera;
• progettisti e costruttori di scale e trabatelli in legno e relativi accessori anche con relativa posa
in opera; -progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura /solai /portanti /capriate
/ecc.) con eventuale relativa e completa posa in opera senza il compimento de lle ulteriori
operazioni/attività/finiture tipiche delle aziende del settore edile ed affini;
• trattamento e conservazione del legno;
• produzione di cofani e/o servizi di onoranze funebri;
• produzione di allestimenti e di arredamenti di stand, mostre e fiere, e relativo montaggio.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane del settore boschivo,
escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.
SETTORE ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI
Il presente CCNL si applica alle seguenti attività del settore lapideo:
a) escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, quali:
➢ marmo;
➢ alabastro;
➢ granito, sienite, diorite, pomice, quarzite, servizi, porfido, ecc.;
➢ travertino;
➢ ardesie;
➢ pietre silicee;
➢ pietre calcaree;
➢ tufi;
➢ altre pietre affini e marne;
b) segagione, lavorazione, lavorazione artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali
(compresa l'eventuale posa in opera);
c) produzione dei granulati, cubetti, polveri, pietrame e pietrisco;
d) lavorazione delle selci;
e) produzione di sabbia e ghiaia;
f) produzione e lavorazione di marmi composti;
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g) produzione e lavorazione di manufatti cementizi;
h) produzione di cemento, calce, gesso e laterizi;
i) produzione, lavorazione e posa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale (tombe,
lapidi, monumenti) e servizi di onoranze funebri, ad esclusione di quelle inserite nel ciclo
edile.
TITOLO I
RAPPRESENTANZE SINDACALI ED ENTI BILATERALI
Articolo 1 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi Dirigenti Sindacali i
lavoratori che fanno parte:
a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle
OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano
più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle
Organizzazioni stesse.
b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei
lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.;
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei
lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di
lavoro. La comunicazione per l’elezione deve avvenire t ramite comunicazione scritta con ricevuta a
validità certa anche tramite PEC.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi
finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi
attraverso anche la individuazione di un monte ore complessivo.
I Dirigenti Sindacali Aziendali potranno godere di permessi retribuiti, compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive dell’azienda, per la partecipazione a trattativ e sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare
tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per
il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali anche tramite PEC.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di
Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può
essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce
sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione
aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori
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stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata
residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
fino a n. 1 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che occupano da
16 a 50 dipendenti;
b) fino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che
occupano da 51 a 200 dipendenti;
c) fino a n. 3 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle aziende che
occupano più di 200 dipendenti.
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui all’art.2 deve darne comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A. anche tramite PEC.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti
argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro nell’ambito di appositi spazi all’interno
dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori.
Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in aggiunta ai permessi delle R.S.A.,
fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive,
moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento con un minimo di permesso fruibile pari ad ore 16 annue.
Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte , vanno ripartite tra le Organizzazioni Sindacali in
misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data
del 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Nel monte ore rientra tutta l’attivit à sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a
riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle
Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale.
Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza.
Vengono concessi eventuali sforamenti nella misura massima del 20% del monte ore annuo che
dovranno essere recuperati entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il monte ore d i permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per le
Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della Legge n. 300/1970
e, pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi co mprese le convocazioni degli organi
direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare
alle singole aziende, anche tramite PEC, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello
di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei
permessi aziendali, in quanto Dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente pre viste e
degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti
previsti dai rispettivi Statuti.
Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il CCNL ed
avanzata, anche tramite PEC, con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare
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urgenza. Le richieste di permesso devono essere vistate dal responsabile dell’organo direttivo di
appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi
direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi
sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Articolo 3 - Assemblea
Nelle unità aziendali i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario
di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni
Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale
messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno 48 ore di anticipo
o, in caso di urgenza, con un preavviso pari a 24 ore.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indet te dalle
OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore
all’anno normalmente retribuite. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche
fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale,
tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono
altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e
l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati nella
convocazione. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Articolo 4 - Referendum
Nelle aziende il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di
referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale.
I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti
all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi
decentrati.
Articolo 5 - Trattenute sindacali
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del presente
contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
La suddetta quota sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da
parte del lavoratore, della lettera di delega nel la quale si indica l’Organizzazione Sindacale
destinataria del contributo associativo.
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L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Dall’entrata in vigore del presente contr atto a livello regionale, per il tramite delle articolazioni
territoriali dell’Ente Bilaterale, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
• trattamenti retributivi integrativi;
• premi di produzione, fringe benefit, welfare territoriale;
• orario di lavoro;
• flessibilità - banca ore;
• tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
• pari opportunità
• individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
• regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle
specifiche situazioni esistenti territorialmente;
• formazione professionale;
• determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica
dei percorsi formativi
• determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione
dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e
sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 L. 300/70;
• disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione
regionale o provinciale o aziendale dal C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio
• specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al
rilancio ed alla competitività delle aziende;
• referendum.
Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
• mensa o buoni pasto e welfare aziendale;
• tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione
nazionale e o regionale;
• specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitivit à delle
aziende;
• ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi
informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
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• le modalità per la collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa;
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o
ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in
dotazione al telelavoratore.
Articolo 7 - Ente Bilaterale
Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale, in sigla ESBII (Ente Sviluppo Bilaterale Imprese per
l’Italia) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il
C.C.N.L. in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e
sostegno al reddito.
Per la realizzazione delle attività previste dal presente CCNL, ESBII si avvarrà all’Ente Bilaterale
E.F.E.I. ITALIA. A tal fine saranno sottoscritti appositi accordi e protocolli d’intesa.
A tal fine l’ESBII attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti
e le relative prospettive di sviluppo sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando
indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il
supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi
dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento
delle competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in
materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a
disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari ed in collaborazione con le Regioni e gli
altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica
realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavorat ori appartenenti alla categoria dei
quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali
curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL, o a chi di dovere,
agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché ne coordina
le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione
degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al
reddito;
k) può svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del
mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Artic olo 2113 c.c. e del contenuto dei
regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si
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svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni
di legge in materia;
l) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini
formativi ai sensi della normativa vigente;
m) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dai C.C.N.L. che ad esso fanno
riferimento;
n) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
E.F.E.I. ITALIA svolge le seguenti attività:
1. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali nonché ne coordina le
attività.
lnoltre, per i dipendenti delle aziende che applicano i C.C.N.L., ESBll e EFEI ITALIA possono
promuovere Io svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire
l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto
il cofinanziamento del fondo interprofessionale di formazione continua.
L’ESBII svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla C.I.S.,
composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il pr esente contratto, tutte le attività
funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato,
contratti a tempo determinato, part - time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, associazione in
partecipazione, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla
Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’ESBll Nazionale può essere riconosciuto mandato
circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione
del presente
C.C.N.L. e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali o di nuove
disposizioni di legge. L’ESBII potrà essere chiamato a pronunciarsi c on riferimento alla
classificazione e ai sistemi di flessibilità dell‘orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove
modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di
organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno
espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita C.I.S
Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro
svolto che confluiranno ad integrare il presente C.C.N.L.
Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’ESBII potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni
iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche
costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti e Scuole, previa apposita delibera
del Consiglio di Amministrazione.
Le modalità di versamento delle quote di finanziamento a E.S.B.I.I. e E.F.E.I. ITALIA vengono
eseguite tramite flusso UniEmens e pagamento con F24 con le istruzioni riportate nell’art. 14.
Articolo 8 - Enti Bilaterali Territoriali
L’ESBII Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti
stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
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a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli
altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi ab biano proficuamente
partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di
formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei
lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri per l’Impiego;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il
monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con ESBII Nazionale
e con la rete degli ESBII Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio
che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavorato ri,
favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche
delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in
materia.
Per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. l’ESBII territoriale può, inoltre,
promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento
della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il
cofinanziamento di un fondo di formazione continuo da costituire o già costituito.
Per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. l’ESBII territoriale può svolgere
attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del
permesso di soggiorno.
L’ESBII Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale
della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti
a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
Per la certificazione dei contratti di lavoro L’ESBII Territoriale si avvale di apposite commissioni
istruttorie e della Commissione Nazionale di Certificazione.
L’ESBII Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge
le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le fina lità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche
delle attività del comparto.
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Articolo 9 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.
Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale, in sigla O.P, costituisce lo strumento
necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro come
previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
L’O.P è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto
ed ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OOSS firmatarie.
A tal fine O.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) supporta le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
b) svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui
luoghi di lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di
collaborazione con gli organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali,
nonché, su richiesta delle imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei
servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 3 0 del DLGS
81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle
proprie attività. A tal fine l’Organismo Paritetico istituirà specifica commissione paritetica,
tecnicamente competente;
c) dà comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del
nominativo del RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008;
d) dà comunicazione all’INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema
dell’organismo paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST;
e) svolge ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e
regolamentato dall’ Organismo costituito.
Le parti concordano, al fine della valorizzazione delle attività dell’ORGANISMO PARITETICO (in
sigla OP) relativo all’erogazione del servizio di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale (RLST) per le aziende sprovviste della figura dell’RLS, di procedere come segue.
Le aziende prive del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potranno versare una quota
aggiuntiva di € 2,50 (due/50) al mese per ogni lavoratore in forza per 12 mensilità. Tale quota
aggiuntiva potrà essere versata con le medesime modalità di versamento delle quote per il
finanziamento degli enti bilaterali E.S.B.I.I. e E.F.E.I. ITALIA.
Articolo 10 – Fondo Sanitario Integrativo e Welfare Aziendale
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa è il FONDO MEDI -PREV (Fondo Sanitario Integrativo
del Servizio Sanitario Nazionale); le par ti hanno di comune accordo preso tale decisione al fine di
garantire a tutti i lavoratori maggiori prestazioni assistenziali integrative del Servizio Sanitario
Nazionale e nel campo del welfare da parte dell’ente ENBLIS.
A decorrere dal 01/11/2022 sono isc ritti al FONDO MEDI -PREV tutti i lavoratori assunti a tempo
indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i
collaboratori.
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Per il finanziamento del FONDO MEDI-PREV è dovuto un contributo mensile obbligatori o di euro
10.00 per ciascun lavoratore in forza. I contributi sono dovuti per 12 mensilità da corrispondersi entro
il giorno 16 di ogni mese. Per l’iscrizione di ogni lavoratore al Fondo Sanitario è previsto il
versamento di una quota una tantum di € 30,00 (trenta/00), da effettuarsi da parte del datore di lavoro
con bonifico bancario contestualmente al primo versamento relativo al lavoratore.
Le modalità di versamento delle suddette quote vengono eseguite tramite flusso UniEmens e
pagamento con F24 con le seguenti istruzioni:
Modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia
individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari>, valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>
inserendo nell’elemento <Conv>in corrispondenza di <CodConv> il valore MEDI e in
corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato
nel mod. F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attribu to <Periodo> in
corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24,
espresso nella forma "AAAA-MM".
Modalità di compilazione del F24
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la causale MEDI va esposta nella sezione
“INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi
a debito versati”, indicando: - nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente; - nel
campo “matricola INPS/codice INPS/filiale a zienda”, la matricola INPS dell’azienda; - nel campo
“periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di pagamento del contributo,
nel formato “MM/AAAA”. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
II trattamento economico com plessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono
considerati parte integrante del trattamento economico. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono
sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono valenza normativa per tutti
coloro che applicano il presente CCNL.
L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a derogare al lavoratore un elemento
distinto della retribuzione pari ad euro 25,00 (€) lordi per 13 mensilità. Fermo restando ii diritto del
lavoratore al risarcimento del danno subito.
Sarà cura delle parti sociali firmatarie del presente accordo dare comunicazione alle proprie strutture
territoriali per il tramite dei canali istituzionali.
Sono fatti salvi i contratti o accordi collettivi in ess ere, relativi ad assistenza sanitaria integrativa
aventi condizioni di migliore favore, che non sono da considerarsi aggiuntivi alla presente intesa,
negoziando successivamente le condizioni di adesione Fondo Sanitario circa gli importi definiti dalla
contrattazione di secondo livello.
Articolo 11 – Attività di conciliazione nazionale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione intersindacale così come all’interno delle
aziende, intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a
prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi
alle procedure indicate agli articoli seguenti.
A tal fine, le Parti intendono attribuire all’Ente Bilaterale ESBII con il compi to di verificare con
attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche
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attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto
di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
In pendenza di un procedimento instaurato presso l’Ente bilaterale ESBII, è precluso alle OO. SS. e
alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino all a
definizione della controversia.
Articolo 12 - Convocazione della Commissione
La convocazione della Commissione di Conciliazione Regionale viene disposta a seguito di formale
richiesta presentata alla Segreteria della Commissione da parte dell’Organizzazione sindacale ovvero
dell’Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in rappresentanza dei propri
assistiti.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata
A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo equipollente idoneo.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione
delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizza zione
Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l’istante in caso di domanda presentata su
interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni
dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il
termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Articolo 13 – Commissioni di monitoraggio Nazionale
L’ESBII può istituire commissioni e sottocommissioni per lo studio e la realizzazione di tutte le
iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l’Ente bilaterale attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le
relative prospe ttive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando
indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale
– ESBII, inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli ESBII
Territoriali;
c) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a
disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti
competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione
a livello territoriale;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Ter ritoriali sulla
realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché
dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, ESBII Nazionale;
e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali g li accordi realizzati a livello territoriale o aziendale
curandone l’analisi e la registrazione;
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f) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo
dei contratti d’inserimento.
Articolo 14 - Finanziamento Ente Bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell’ESBII Nazionale EFEI ITALIA è stabilito nella
misura di € 12,00 per dipendente, di cui 10 euro a carico azienda (per 13 mensilità) e € 2 euro a carico
del dipendente per 13 mensilità.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un
E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 45,00 lordi.
L’E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del
computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L’azienda che non aderisce a una delle sigle sindacali fondatrici di ESBII e/o che ometta il versamento
delle quote all’Ente Bilaterale non può avvalersi del presente contratto.
Le quote riscosse dall’ ESBII Nazionale EFEI ITALIA e quelle attualmente accantonate, dedotto
quanto di competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali regolarmente
costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL.
L’ESBII Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto n. 6 qualora non venga
posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli ESBII Regionali e
Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Le modalità di versamento delle quote di finanziamento a E.S.B.I.I. e E.F.E.I. ITALIA vengono
eseguite tramite flusso UniEmens e pagamento con F24 con le seguenti istruzioni:
Modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia
individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari>, valorizzeranno il nuovo elemento
<ConvBiIat> inserendo nell’elemento <Conv>in corrispondenza di <CodConv> il valore ESBII e in
corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato
nel mod. F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo> in
corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza d el versamento effettuato con F24,
espresso nella forma "AAAA- MM".
Modalità di compilazione del F24
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la causale ESBII va esposta nella sezione
"INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a
debito versati", indicando: - nel campo "codice sede", il codice della sede INPS competente; nel
campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola INPS dell’azienda; - nel campo
"periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l’anno di pagamento del contributo,
nel formato "MM/AAAA". La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono
considerati parte integrante del trattamento economico.
L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento
distinto della retribuzione pari ad euro 25,00 (€) lordi per 13 mensilità. Fermo restando il diritto del
lavoratore al risarcimento del danno subito.
sarà cura delle parti sociali firmatarie del presente accordo dare comunicazione alle proprie strutture
territoriali per il tramite dei canali istituzionali.
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Articolo 14bis - Assistenza Contrattuale
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro e i
lavoratori , che adottano esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente CCNL mediante la
sua applicazione, ai fini della realizzazione della funzione contra ttuale, anche delegata dalla
legislazione vigente, nonché del beneficio delle agevolazioni contrattuali e legislative e,
conseguentemente, per la sua gestione, nonché per assicurare le funzioni di tutela e di assistenza delle
strutture sindacali, anche ter ritoriali, al servizio delle aziende le parti concordano di procedere alla
riscossione di un contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende, in misura pari a 0.06
euro su base oraria mensile pari a 160 ore per 12 mensilità, per il tramite de ll’INPS ai sensi della
Legge 4 giugno 1973 n.311 (codice W467 o W442).
Articolo 15 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Le Parti, consapevoli del valore della collaborazione all’interno delle aziende, concordano che,
qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del
rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte,
prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facolt ativa in sede sindacale, ai sensi
della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010.
Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative
ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/1970 e successiva Legge n.
108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l’obbligatorietà della
procedura ex art. 7 della l. 604/66.
Le suddette controversie potranno essere devolute all’Ente bilaterale -ESBII Nazionale.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo interrompe
la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conc iliazione e per i venti giorni successivi
alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Articolo 16 - Attivazione della procedura di conciliazione
Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata,
personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente C.C.N.L. alla quale sia
iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Conciliazione
mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del
tentativo di conciliazione alla controparte.
Articolo 17 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non
riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede);
l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del pre sente
C.C.N.L. che rappresenta l’istante; il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o
sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
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momento della fine del rapporto; l’esposizione de i fatti e delle ragioni posti a fondamento della
pretesa; l’elenco degli eventuali documenti allegati; il luogo dove devono essere fatte le
comunicazioni inerenti alla procedura.
Articolo 18 - Convocazioni delle parti
La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo,
il giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia
presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà essere
prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni
In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle part i, la Segreteria rilascerà alla parte
interessata la relativa attestazione.
Articolo 19 - Istruttoria
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e,
laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la
definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della
Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tal e sede di un accordo ovvero di un
rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Articolo 20 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa
riferimento la controversia conciliata;
b) il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti.
La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti
della Commissione rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai
sensi dell’Articolo 411 c.p.c.
Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che,
debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione
sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro
presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di
conciliazione.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive
ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita di
formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Articolo 21 - Risoluzione bonaria della controversia
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Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale,
siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione,
di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli Articoli 2113
comma 4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c.
Articolo 22 - Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazi onale non
costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla commissione
di conciliazione paritetica nazionale di cui al precedente art. 9.
Articolo 23 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo
all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro
certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all’Articolo 80 comma 4 del D.Lgs. n.
276/2003 e successive modifiche.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto
ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva
attuazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione
che ha emesso l’atto di certificazione.
Articolo 24 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Ai sensi dell’Articolo 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del
tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la
soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che
spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il
mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
a) il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi
i quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
b) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c) l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme
e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria.
Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di cont ratto tra le parti, e
pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge
tra le parti (ai sensi dell’Arti colo 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Articolo 2113 comma 4
cod. civ.) salvo quanto disposto dall’Articolo 808-ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi
dell’Articolo 474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui
circoscrizione si è svolto l’arbitrato.
Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
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Articolo 25 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione
agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una
possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e
RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
La Direzione Aziendale e RSA potranno concordare in qualunque momento di sospendere la
contrattazione e di attivare un procedimento di mediazione o di arbitrato da parte della commissione
nazionale di cui all’art.9 del presente CCNL, seguendo le regole definite dalle Parti stipulanti con
apposito accordo.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme
contrattuali o di legge e del sistema di informa zioni di cui al presente C.C.N.L., le parti potranno
avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero, qualora
ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al precedente
art. 9.
Articolo 26 - Sistemi di videosorveglianza aziendale
In ottemperanza al disposto di cui all’Art. 4 della Legge 300 del 1970 è vietato l'uso di impianti
audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e
produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con le Organizzazioni Sindacali
firmatarie del CCNL. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del
lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro
convoca i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL per redigere l’accordo:
in mancanza di tale accordo, il datore di lavoro si rivolgerà all’Ispettorato del lavoro che detterà
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispetto rato del lavoro il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali oppure i sindacati dei lavoratori firmatari del CCNL possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 27 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori
In ottemperanza al disposto di cui all’Art 9 della L. 300/1970 i lavoratori, mediante loro
rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Articolo 28 - Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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Al fine di semplificare le procedure di formazione e di aggiornamento dei Rappresentanti del
Lavoratori per la sicurezza, il presente C CNL prevede che tale formazione possa avvenire tramite
l’utilizzo di strumenti di Formazione a distanza asincrona.
TITOLO II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Articolo 29 – Classificazione del personale
In relazione alle mansioni svolte i dipendenti sono inquadrati nei livelli di seguito elencati.
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle
declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si
riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente
formulati in termini uniformi.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle
declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di
inquadrare le figure professionali non indicate nel testo, con la sola eccezione prevista per la Categoria
C super.
Qualora, per esercitare determinate attività siano richieste specifiche autorizzazioni e/o abilitazioni,
è convenuto che l'esercizio di tali attività e l'inquadramento nel livello corrispondente avverrà a
condizione che il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti.
CATEGORIE PROFESSIONALI LEGNO/ARREDAMENTO
• Categoria A super - quadri
• Categoria A
• Categoria B
• Categoria C super
➢ specifici tre profili della categoria C
• Categoria C
• Categoria D
• Categoria E
• Categoria F
➢ Lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo
di applicazione del CCNL.
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I livelli indicati nelle tabelle sono ragguagliati a mese (174 ore).
Categoria “A Super” – Quadri
Declaratoria
Appartengono a questa categoria con qualifica di quadro: i lavoratori che, avendo svolto un percorso
di apprendistato o avendo acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari
capacità ed abilità attraverso scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente
o provenendo da categoria inferiore, svolgono funzioni con caratte re continuativo di rilevante
importanza e responsabilità complessiva ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi
dell'impresa.
Profili
Lavoratori con elevata capacità gestionale che operando nei limiti delle strategie generali
dell'impresa ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso attività di elevata
specializzazione, di rilevante importanza e responsabilità operando anche nella ricerca e
progettazione ai fini dello sviluppo dell'impresa.
Categoria “A”
Declaratoria
Appartengono a questa categoria: gli impiegati con funzioni direttive ai quali il titolare, riconoscendo
la loro preparazione professionale acquisita sia attraverso una alta formazione professionale o una
lunga esperienza nel settore, assegna lo sviluppo di programmi e progetti nel campo dell'innovazione
di prodotto o processo, ovvero nella promozione e vendita dei prodotti, ovvero conferisce anche
deleghe parziali nell'ambito della gestione amministrativa.
Categoria “B”
Declaratoria
Appartengono a questa categoria:
➢ gli operai specializzati provetti, che avendo svolto un percorso di apprendistato o
avendo acquisito comunque una specifica preparazione tecnico -pratica e particolari
capacità ed abilità attraverso scuole o istituti professionali o mediante corsi d i
istruzione equivalente o provenendo da categoria inferiore, eseguono con maggiore
autonomia lavorazioni manuali e/o su macchina di costruzione e/o riparazione e/o
manutenzione e/o modifica e/o installazioni ad alto contenuto tecnico professionale
coadiuvando, se richiesto, addetti di livello inferiore dotata di approfondita capacità di
interpretazione del disegno tecnico; tali lavoratori sono in grado di effettuare e valutare
gli esiti dei collaudi ove necessari;
➢ gli impiegati che, avendo svolto un percor so di apprendistato o avendo acquisito
comunque una specifica preparazione tecnico -pratica e particolari capacità ed abilità
attraverso scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente o
provenendo da categoria inferiore, svolgono mansioni di concetto che comportano
iniziative ed autonomia operative nell'ambito delle direttive ricevute, mansione per le
quali si richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica ed
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esperienza nel campo tecnico/progettuale/del design o amministrativo o commerciale
e di vendita, comunque acquisite e che coordinano se richiesto l'attività di impiegati
di livello inferiore;
Profilo
➢ se operaio è in grado di provvedere all'attrezzamento di tutte le macchine inserite nel ciclo di
lavorazione interno al laboratorio, falegnameria, segheria, tappezzeria, sia per la esecuzione
diretta di qualsiasi particolare sia in ausilio di personale ad esso affidato come collaboratore
o da esso coordinato, ovvero operaio che grazie alla esperienza maturata ne l campo della
costruzione o del montaggio di mobili, infissi e serramenti, tappezzerie, carpenterie interne ed
esterne, arredi per barche o natanti da diporto, sviluppa e coordina attività che richiedono
elevata precisione nella esecuzione a banco, nella finitura in cantiere;
➢ se impiegato è in grado di provvedere nell'ambito delle attività tecniche proprie della
specializzazione alla elaborazione dello sviluppo delle attività (programmi software, cicli di
lavorazione, preventivi ecc.) ovvero gestione delle attività amministrative o commerciali
interfacciandosi anche con enti esterni in autonomi nell'ambito delle direttive ricevute dal
titolare.
Esemplificazioni non esaustive del profilo
➢ modellisti, intagliatori, liutai, ebanisti, restauratori, costruttori e riparatori di barche, doratori,
laccatori; decoratori, progettisti, tecnici dell'essiccazione;
➢ maestro d'ascia e carpentiere navale calafato;
➢ Lavoratori che sanno fare la selezione dei tronchi tra le varie specie legnose sapendo la
provenienza, la densità, la tessitura/fibratura, il colore del durame, i principali possibili
impieghi degli stessi;
➢ Lavoratori che sanno gestire l'intero ciclo della trasformazione in segato, semilavorati e in
tavolame;
➢ Falegnami che abbiano le capacità di tracciare e costruire infissi, arredi fissi e su misura, anche
sagomati aventi caratteristiche particolari; che sappiano coordinare altri lavoratori e
trasmettere loro le opportune conoscenze del mestiere;
➢ Lavoratori che sappiano porre in opera arred amenti su misura di elevato pregio e difficoltà,
coordinando, se del caso, altri lavoratori relazionandosi opportunamente con altre imprese
presenti in cantiere;
➢ Lavori di carpenteria interna ed esterna di particolare complessità, con finitura d'abbellimento,
su costruzione in legno e muratura;
➢ Lavoratori che hanno la capacità di personalizzare e/o implementare e/o modificare e/o
adeguare alle esigenze aziendali i programmi/software CAD/CAM per lavorazioni di
particolari singoli e/o appartenenti a famiglie di pezzi anche in funzione di specifiche variabili.
Categoria “C Super”
Declaratorio e profili esaustivi
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I lavoratori, che avendo svolto un percorso di apprendistato o avendo acquisito comunque una
specifica preparazione tecnico -pratica e particolari capa cità ed abilità attraverso scuole o istituti
professionali o mediante corsi di istruzione equivalente o provenendo da categoria inferiore, che oltre
a possedere nell'ambito della propria specializzazione le competenze previste nella categoria
inferiore, svolgono con adeguata autonomia nell'ambito di indicazioni impartite:
1. la realizzazione di particolari complessi su macchine a controllo numerico anche per il tramite
di terminali, tastiere e monitor TFT, consolle portatili, ecc affiancando se del caso altri addetti
di livello inferiore e interpretando ove occorra schizzi e disegni tecnici; figura operaia;
2. l'installazione di serramenti, infissi, elementi di arredo, altre strutture lignee (tetti, scale, solai,
pavimenti ecc.) in esecuzione del disegno tecnico e delle altre indicazioni operative e di
struttura impartite coordinando altro personale - capo squadra posa in opera - figura operaia;
3. il coordinamento di gruppi di amministrativi / tecnici / progettisti / venditori che, partecipando
direttamente alle singole fasi lavorative, impartiscono le necessarie istruzioni nell'ambito delle
disposizioni ricevute - capo ufficio tecnico / amministrativo / commerciale; figura
impiegatizia.
Le parti dichiarano che tale categoria è costituita esclusivamente dai lavoratori aventi le caratteristiche
dei tre profili sopra descritti e che quindi gli stessi sono da ritenersi esaustivi della declaratoria della
categoria C Super sino a diversa intesa espansiva delle parti firmatarie.
Categoria “C”
Declaratoria
➢ gli operai special izzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato o avendo acquisito
comunque una specifica preparazione tecnico -pratica e particolari capacità ed abilità
attraverso scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente o
provenendo da categoria inferiore, svolgono in autonomia, con la necessaria conoscenza dei
mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, le lavorazioni di finitura,
di montaggio, costruzione o altre attività loro assegnate;
➢ gli operai spe cializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato o provenendo da
categoria inferiore, hanno conseguito abilità e competenze professionali tali da essere in grado
di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed
all'attrezzaggio delle stesse interpretando, ove occorra, schemi e/o disegni tecnici e/o
programmi informatici.
➢ gli autisti in possesso della patente C che, avendo svolto un percorso di apprendistato o avendo
acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacità ed abilità
attraverso scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente o
provenendo da categoria inferiore, oltre le consegne e il ritiro delle merci eseguono
direttamente o in collaborazione con il personale apposito le operazioni di carico e scarico
delle merci e che svolgono la manutenzione ordinaria dell'automezzo nonché il rifornimento
e la pulizia dello stesso e che sanno accertare la regolarità delle attività amministrative
collegate e connesse ai documenti di trasporto;
➢ gli impiegati di concetto che avendo svolto con profitto scuole di formazione professionale o
un percorso di apprendistato o provenendo da categoria inferiore svolgono la loro attività
nell'ambito delle mansioni assegnate nel campo tecnico e/o amministrativo e/o commerciale.
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Profilo
Al lavoratore che svolge la propria attività nell'ambito di una delle diverse specializzazioni necessarie
allo sviluppo del processo produttivo, organizzativo, tecnico, amministrativo o commerciale:
➢ se operaio viene richiesto di riconoscere la materia prima, le attrezzature da utilizzare e il
procedimento per il loro corretto utilizzo, conducendo di volta in volta una macchina o
eseguendo a banco assemblaggi di componenti o finiture di particolari complessi con l'ausilio
anche di macchine ad alto contenuto tecnologico; attrezzature per le quali l'operatore è in
grado di provvedere autonomamente nella loro regolazione; che è in grado di eseguire il
montaggio e/o costruzione di interi com ponenti di arredamento/infissi eseguendo gli
opportuni aggiustamenti;
➢ se impiegato, viene richiesto di eseguire autonomamente le ricorrenti pratiche proprie della
mansione assegnata che potrà essere o in campo amministrativo o tecnico o commerciale o
logistico provvedendo di persona alla corretta
➢ gestione degli archivi o magazzini segnalando ai superiori eventuali anomalie e/o
problematiche riscontrate.
Esemplificazioni non esaustive del profilo:
• Lavoratori che eseguono qualsiasi lucidatura o laccatura o verniciatura o smaltatura o doratura
di fino, coloriscono od accompagnano il legno nelle varie essenze ed all'occorrenza
compongono tinte, lacche ecc.... sia per sé che per i lavoratori delle categorie inferiori.
• Saper svolgere con perizia e saper sviluppa re, tagliare e preparare il lavoro di drappeggio e
eseguire lavori di imbottitura.
• Elevata conoscenza dei materiali che comportano operazioni di collaudo e ripartizione/cernita
dei materiali stessi, in funzione delle loro caratteristiche: tronchi, compensa ti o pannelli
truciolari o fibrolegnosi o tranciati.
• Conoscenza della qualità della materia prima sughero per eseguire con perizia la
classificazione dei suoi vari usi per turaccioli, per prodotti artistici, ecc.
• Messa in opera completa, con particolare difficoltà, di infissi o parquet/altri pavimenti in legno
e che sappiano eseguire ove occorra i necessari adattamenti e aggiustamenti da presentare il
lavoro finito.
• Lavoro di carpenteria interna ed esterna con finitura di abbellimento su costruzioni in legn o
ed in muratura.
• Lavoratore capace di eseguire con autonomia nel la costruzione di tutte le parti di legno in
una barca, battello o natante in genere.
• Lavorazioni e taglio del giunco di particolari dimensioni (superiore 20 mm).
• Lavoratori che eseguono operazioni su macchine a controllo numerico anche per il tramite di
terminali, tastiere e monitor TFT, consolle portatili
• Lavoratori che eseguono la realizzazione complessa di pallet, basamenti per container e
camion, casse orizzontali e verticali , gabbie orizzontali e verticali, casse pieghevoli, imballi
da magazzino anche con utilizzo di strumenti di chiusura quali graffatrici e macchine per punti
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• Magazziniere che, con adeguata autonomia nell'ambito di indicazioni impartite e con capacità
di coordinamento con il resto del personale, verifica la correttezza dei documenti di trasporto
e la rispondenza con gli ordini anche con l'ausilio di lettori ottici, verifica le giacenze dei
materiali presenti in magazzino e propone l'esecuzione di ordini dei pr odotti mancanti,
compila la documentazione amministrativa, fiscale e doganale che concerne la gestione
contabile del magazzino, sa usare pacchetti software specificatamente creati per le operazioni
di movimentazione e stoccaggio dei prodotti, sa usare macc hinari per lo spostamento delle
merci.
• Lavoratori che hanno la capacità di consultare e/o utilizzare programmi/software CAD/CAM
per lavorazioni di particolari singoli e/o appartenenti a famiglie di pezzi anche in funzione di
specifiche variabili
• addetto al trasporto e al coordinamento del servizio di onoranze funebri.
Categoria “D”
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello
➢ gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono specifiche conoscenze acquisite presso
scuole professionali o mediante istruzioni equivalenti o con percorsi di apprendistato, e che
sulla base di conoscenze del processo organizzativo e gestionale della propria mansione,
operano nel settore amministrativo e/o commerciale e/o tecnico anche in affianca mento ad
altri lavoratori
➢ gli operai che svolgono con perizia mansioni esecutive per le quali risultano in possesso di
specifiche capacità tecnico - pratiche acquisite o con adeguato tirocinio in azienda o con
preparazione conseguita in scuole professional i o corsi di istruzione equivalente o mediante
percorsi di apprendistato, sanno eseguire con perizia diverse mansioni esecutive nell'ambito
del processo produttivo e/o anche in affiancamento ad altri lavoratori;
➢ autisti in possesso della patente C che, con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione
conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi di
apprendistato, effettuano consegne e ritiro delle merci e che svolgono la manutenzione
ordinaria dell'automezzo nonché il rifornimento e la pulizia dello stesso.
Profilo
Sulla base delle indicazioni tecniche impartite:
➢ all'operaio è richiesto, anche in applicazione del designo tecnico, di eseguire lavorazioni a
macchina o a banco tecnologicamente omogenee, in una o più fasi del ciclo, riconoscendo la
materia prima da utilizzare, le attrezzature e le caratteristiche elementari degli impianti;
➢ all'impiegato è richiesto di eseguire semplici pratiche in campo amministrativo e/o
commerciale e/o tecnico che richiedono anche l'ausilio di strumenti informatici ed elettronici
e l'eventuale gestione delle stesse in dialogo con i servizi per l'impresa offerti dalle
associazioni di categoria, consulenti del lavoro, commercialisti, banche, uffici postali, altri
enti.
Esemplificazioni non esaustive del profilo:
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• Montaggio di mobili e/o infissi, le cui parti richiedono aggiustamenti o adattamenti semplici
e di finitura.
• Montatori che effettuino la messa in opera completa di mobili, infissi, avvolgibili o
parquet/pavimenti in legno in g enere e che sappiano eseguire ove occorra, i necessari e
semplici adattamenti richiesti dalle caratteristiche ambientali della sede della posa in opera.
• Conduzione di carrelli elevatori, montacarichi, gru o semoventi in genere.
• Lavorazioni semplici di imbottitura di sedie, divani, poltrone, materassi, rivestimenti di mobili
in genere, confezione e posa in opera di tendaggi.
• Operazioni esecutive nella costruzione di tutte le parti in legno di barche, battelli o natanti in
genere tra le quali anche il taglio, sagomatura e curvatura del fasciame e degli elementi
strutturali di imbarcazioni da diporto e/o barche a vela e/o motoscafi - Lavori di riparazione e
manutenzione semplice.
• Lavori di carteggiatura, doratura, laccatura, verniciatura e lucidatura semplici e ad
immersione.
• Taglio e montaggio di cornici con l'utilizzo di materiali già predisposti
• Lavoratori che eseguono la semplice realizzazione di pallet, basamenti per container e camion,
casse orizzontali e verticali, gabbie orizzontali e verticali, casse pi eghevoli, imballi da
magazzino anche con utilizzo di strumenti di chiusura quali graffatrici e macchine per punti
• Lavoratori che eseguono operazioni semplici di imballaggio, stoccaggio, confezionamento,
etichettatura prodotti finiti anche con macchinari au tomatici come avvolgitrici, fasciapallets,
rulliere, reggitrici, etichettatrici, fascettatrici;
• addetto allo svolgimento del servizio di onoranze funebri.
Categoria “E”
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
➢ gli impiegati che, con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole
professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi di apprendistato, svolgono
mansioni esecutive quali ad esempio archiviazione e compilazione di docu mentazioni in
campo amministrativo o gestionale, che richiedono generiche conoscenze professionali
acquisite anche con l'eventuale partecipazione a corsi di addestramento, ovvero che operano
in ausilio ad impiegati anche di livello superiore;
➢ gli operai ch e, con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole
professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi di apprendistato, svolgono
mansioni esecutive per le quali sono richieste generiche capacità tecnico-pratiche, nel campo
delle lavorazioni a macchina o a banco, oppure del montaggio o dell'imballaggio e stivaggio
del prodotto anche in ausilio ad altri lavoratori.
Profilo
Sulla base delle semplici indicazioni tecniche ricevute, al lavoratore è richiesto di saper riconoscere
i particolari ed il procedimento per eseguire l'attività assegnata in una specifica fase dell'attività
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aziendale che potrà essere nell'ambito della produzione, assemblaggio, installazione presso i clienti o
dei servizi. Esemplificazioni non esaustive del profilo:
• assemblatore di componenti (antine, cassetti ed altre parti principali);
• assemblatore di semplici prodotti di arredamento o dell'infisso o parti di essi;
• lavoratore che a pezzi finiti esegue lievi aggiustamenti od adattamenti;
• lavoratore che esegue semplici imballaggi.
Categoria “F”
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo: gli operai comuni dotati di normali capacità
pratiche che svolgono elementari mansioni manuali a banco o su macchina già attrezzata per le quali
non è richiesta alcuna preparazione, che lavorano anche in ausilio ad altri lavoratori e che non hanno
mai avuto alcuna esperienza come lavoratore dipendente nei settori oggetto del campo di applicazione
del presente contratto collettivo nazionale.
Tali lavoratori permarranno in tale categoria per un periodo massimo di 12 mesi di calendario dalla
data di assunzione, decorsi i quali saranno automaticamente inquadrati nella categoria E.
Tale automatismo nel passaggio di categoria avrà efficacia anche nei confronti degli assunti a tempo
determinato.
I lavoratori stranieri che dopo l'assunzione nella categoria "F" si iscrivono a corsi di lingua italiana
(da tenersi fuori dal normale orario di lavoro), presso scuole pubbliche o private e/o presso società di
formazione espressione dalle parti firmatarie del presente CCNL, una volta ottenuto e depositato in
copia al datore di lavoro il relativo attestato finale di frequenza permarranno in tale categoria per un
periodo massimo di 6 mesi di calendario dalla data di assunzione; laddove i 6 mesi siano già trascorsi
alla data della consegna dell'attestato di cui prima il passaggio automatico nella categoria "E" avverrà
con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna della copia dell'a ttestato.
Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori italiani che imparino, con le stesse modalità di cui sopra,
una lingua straniera.
CATEGORIE PROFESSIONALI SETTORE ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI
MATERIALI LAPIDEI
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 livelli retributivi.
L’inquadramento nei singoli livelli verrà effettuato sulla base dei profili, indicati di seguito con
esemplificazioni, e delle relative declaratorie.
La declaratoria definisce per ciascun live llo requisiti e caratteristiche di una determinata figura
professionale.
I profili e le relative esemplificazioni esprimono il contenuto professionale delle funzioni tipiche
ricomprese in ogni singolo livello; per mansioni non rappresentate nei profili o n on rilevabili nelle
esemplificazioni l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie o utilizzando per
analogia i profili esistenti.
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1° Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che dipendono unicamente dal datore di lavoro, potendo
loro essere affidata la rappresentanza dell’azienda con poteri decisionali mediante deleghe speciali;
partecipano con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie
aziendali, alla gestione delle risorse aziendali in condizioni di autonomia decisionale.
Profili
Quadro (Legge n. 190/1985).
2° Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori impiegati amministrativi e tecnici che abbiano
discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa, per il buon andamento di determinate attività aziendali,
nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1° livello o dai titolari dell'azienda.
Profili
• responsabili ufficio amministrativo;
• analista programmatore;
• responsabile di laboratorio;
• responsabile della produzione.
3° Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni per le quali è richiesta una
particolare preparazione, rilevante rispetto a quelle previste per le categorie successive.
Profili
Lavoratori che svolgono in piena autonomia e/o con specifica collaborazione mansioni per le quali è
richiesta una rilevante preparazione tecnico amministrativa acquisita con prolungata e comprovata
esperienza:
• impiegato amministrativo;
• traduttore simultaneo.
Lavoratori che esplichino mansioni di fiducia e responsabilità che non siano normalmente attribuite
agii operai o che siano preposti alla guida o al controllo di un gruppo di operai, con apporto di
competenza tecnico pratica ma con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione:
• disegnatore progettista;
• responsabile linea di produzione;
• capo reparto.
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Lavoratori che, in piena autonomia, svolgono mansioni per le quali siano richieste una personale e
rilevante competenza tecnico pratica, una conoscenza specifica ed approfondita del lavoro, della
tecnologia e del funzionamento degli impianti lavorativi, nonché una prolungata e comprovata
esperienza:
• elettricista e/o meccanico altamente specializzato;
• programmatore di macchine a guida computerizzata;
• riproduttore modellista;
• sorvegliante di cava (D.P.R. n. 128/1959);
• operatore di mezzo semovente che provveda alla manutenzione dei mezzi (solo per il
comparto delle pietre ornamentali).
Settore Alabastro:
• maestro decoratore;
• maestro ornatista.
4° Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori sia impiegati che operai, i quali hanno acquisito una propria
autonomia nell'ambito delle mansioni affidate che per esperienza acquisita siano in grado di svolgere
e completare, anche sulla base di disegni, ogni operazione inerente la produzione.
Profili
Lavoratori che svolgono mansioni per le quali è richiesta una specifica preparazione tecnico
amministrativa conseguita con precedenti esperienze od adeguato tirocinio:
• impiegato amministrativo esecutivo;
• disegnatore di progetti esecutivi, anche con l'uso di computer.
Lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate per il 5° livello, compiono, con
l'apporto di personale competente, lavori che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica
del lavoro e del funzionamento degli apparati produttivi:
• operaio caposquadra-sottocapo;
• filista armatore di cava e/o operatore di segatrice a catena che provvede alla manutenzione
della macchina;
• palista di cava;
• autista autoarticolati e di cava di montagna;
• fuochino minatore;
• tecchiaiolo;
• escavatorista e ruspista provetti di macchine di tipo idraulico e drag-line;
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• scalpellino per lavorazioni ornamentali;
• lucidatore/rifinitore a mano di ornato o scultura e/o architettura;
• miscelatore blocchi agglomerato;
• meccanico e/o elettricista;
• fresatore sagomatore per le lavorazioni architettoniche, anche con l'ausilio di strumenti
computerizzati;
• installatore;
• ornatista, figurista, fiorista, pannista, smodellatore;
• barconista o pontoniere;
• realizzatore di modelli per forme di foggia particolare;
• preposti alla produzione e/o al montaggio di manufatti di cemento.
Settore Alabastro:
• modellista, scultore, ornatista di 1°;
• mosaicista.
5° Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori sia impiegati che esecutivi sia operai in grado di svolgere
funzioni qualificate.
Profili
Lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive:
• disegnatore;
• contabile;
• impiegato con conoscenza lingue straniere.
Lavoratori che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richieda
specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio:
• cavatore di travertino;
• filista di laboratorio;
• scalpellino che esegue lavori semplici e/o correnti o per opere stradali, edili, ecc.;
• operatore di segheria;
• fresatore qualificato;
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• lucidatore;
• conduttore di impianto di selezione e frantumazione;
• addetto controllo qualità;
• gruista;
• autista (minimo patente C);
• tornitore;
• palista di inerti;
• mulettista spedizioniere;
• stuccatore riparatore;
• conduttore macchine semoventi per carico e trasporto;
• manovratore di impiantì di sollevamento;
• preparazione modelli o casseformi;
• confezionatore a mano che interpreta il disegno, dandone applicazione a modulo esecutivo;
• conduttore di macchine complesse di produzione.
Settore Alabastro:
• decoratore - ornatista - scultore di 2°;
• spruzzatore;
• sbozzatore di sculture.
6° Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori impiegati ed operai inquadrati che svolgono funzioni di
supporto o di aiuto ad altre unità.
Profili
Lavoratori amministrativi che svolgono mansioni d'ordine per le quali siano richieste una generica
conoscenza professionale e pratica d'ufficio:
• mansioni di segreteria;
• controllo fatture;
• inserimento dati in computer;
• centralino.
Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità
conseguite con adeguato tirocinio:
• rifilatore;
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• perforatore;
• operaio di cantiere - piazzalista - addetto al carico e scarico telai sul piazzale;
• fresatore di lavori in serie o standard;
• addetto alle tagliablocchi;
• addetto alla lucidatrice;
• imballatore;
• incartatore;
• ripassatore;
• addetto alle linee di produzione;
• addetto alla intestatrice;
• sbozzatore
• riquadratore;
• bocciardatore
• fiammatore;
• resinatore
• stuccatore
• incollatore;
• addetti al magazzino;
• addetti alle casseformi degli impianti di miscelazione agglomerati;
• aiutanti generici di manutenzione;
• addetto frantumazione sassi;
• fattorino;
• addetti operazioni di carico e movimentazione;
• addetto al montaggio, smontaggio stampi;
• cementista;
• addetti all’imballaggio e al confezionamento.
7° Livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di manovalanza ed i lavoratori di
prima assunzione.
Profili
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Lavoratori che compiono lavori ed operazioni nelle quali può prevalere lo sforzo fisico e che non
richiedono specifiche capacità.
Lavoratori di prima assunzione nei settori che non abbiano ancora acquisito pratica di mestiere:
trascorsi 12 mesi di addestramento accederanno al 6° livello.
Articolo 30 – Mutamento e cumulo di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti al livello assegnatogli all'atto dell'assunzione o
a quello successivamente acquisito.
Al lavoratore cui vengano affidate, con carattere di continuità, mansioni pertinenti a diverse catego-
rie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore.
Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione relativa al nuovo livello,
oltre agli importi in cifra delle maggiorazioni derivanti da eventuali scatti di anzianità già maturati.
Ove il dipendente, all'atto della promozione, percepisca una retribuzione di fatto superiore al
trattamento economico previsto per il nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno "ad
personam", avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.
In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato, temporaneamente, a man-
sioni diverse da quelle inerenti al proprio livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento econo-
mico e normativo né un mutamento sostanziale della sua posizione.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 2103 c.c. art. 13, legge n. 300/1970). Il lavoratore che sia asse-
gnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conserverà fa propria retribuzione.
Trascorso un periodo di due mesi continuativi nel disimpegno di mansioni proprie di un livello supe-
riore, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti il livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione
di altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per ogni altro caso di
conservazione del posto.
Passaggio di qualifica
In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l’operaio avrà
diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà
assunto ex novo con la nuova qualifica.
Agli effetti del preavviso l'anzianità di servizio maturata come operaio sarà computata per il 50%.
Articolo 31 - Assunzione
L'assunzione del personale avverrà a norma delle leggi vigenti. L'assunzione dovrà risultare da atto
scritto nel quale dovranno essere specificati:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che
il lavoratore è occupato in luoghi diversi nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) la durata del rapporto di lavoro;
e) la durata del periodo di prova;
f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la
descrizione sommaria del lavoro nonché l’indicazione del CCNL applicato;
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g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi con l'indicazione del pe-
riodo di pagamento;
h) la durata delle ferie retribuite;
i) l'orario di lavoro;
j) i termini di preavviso in caso di recesso;
L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) e j) può essere effettuata mediante
rinvio alle norme del CCNL.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) stato di famiglia per il capofamiglia;
c) documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto);
d) numero del codice fiscale.
All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica,
di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300, per accertarne l'idoneità
psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
ll datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di
assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.
Il datore di lavoro potrà, inoltre, chiedere altri documenti che ritenga utili in relazione alle mansioni
cui il lavoratore è assegnato (es. certificato penale per i viaggiatori o piazzisti, cassieri, ecc.).
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.
Ai sensi del T.U. 81/2008 e s.m.i., in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
Secondo quanto previsto dalla citata normativa la formazion e relativa alla sicurezza e, ove previsto,
l’addestramento specifico devono avvenire inoltre in occasione:
• del trasferimento o cambiamento di mansioni
• della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono stabiliti dall’Accordo Stato -
Regioni del 21/12/2011.
In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti
di sommi nistrazione di lavoro, il lavoratore dovrà essere informato circa gli obblighi di
comunicazione nel caso di insorgenza dello stato di malattia previsti dal presente CCNL.
Articolo 32 – Periodo di prova
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Il periodo di prova, a seconda dell’inquadramento del personale, è stabilito secondo le modalità
definite dalla seguente tabella:
➢ per i lavoratori operai inquadrati nella cat. F: 4 settimane;
➢ per i lavoratori operai inquadrati nella cat. E: 4 settimane
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➢ per i lavoratori operai inquadrati nella cat. D: 5 settimane;
➢ per i lavoratori operai inquadrati nella cat. CS: 6 settimane;
➢ per i lavoratori operai inquadrati nella cat. C e superiori: 6 settimane.
I periodi di malattia ovvero di infortunio sul lavoro sono esclusi dal computo delle giornate di lavoro
utili al completamento del periodo di prova. Ove non risolto il rapporto di lavoro durante il periodo
di prova si intende confermato; ove, invece, il rapporto si risolva durante questo periodo non sarà
necessario concedere alcun termine di preavviso ed andrà corrisposta esclusivamente la retribuzione
relativa al rapporto prestato.
All'operaio confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fisserà la relativa paga che non
potrà essere inferiore alla paga stabilita, nei contratti vigenti, per il gruppo ed il livello retributivo ai
quali l'operaio verrà assegnato. In tal caso l'anzianità all'operaio decorre dal primo giorno di
assunzione.
L'assunzione al lavoro dell’impiegato può avvenire con un periodo di prova non superiore ai sei mesi
per gli impiegati di Gruppo A e a 3 mesi per quelli degli altri gruppi.
Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre mesi e a due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio
presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso
altre aziende che esercitano la stessa attività.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la
protrazione, né la rinnovazione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente
regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccez ione dei diritti ed
obblighi relativi alle norme sulla previdenza le quali, però, dopo il superamento del periodo stesso,
devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma,
l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta
per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso
dell'impiegato di Gruppo A o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di Gruppo B o C.
In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del
mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la pri ma o entro la
seconda quindicina del mese stesso.
Settore escavazione e lavorazione di materiali lapidei
La durata del periodo di prova è regolata secondo le norme dettate dalla seguente tabella:
Livello Operai Impiegati
1° - 6 mesi
2° - 6 mesi
3° 6 settimane 3 mesi
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4° 6 settimane 3 mesi
5° 5 settimane 3 mesi
6° 4 settimane 3 mesi
7° 4 settimane -
Non sono ammessi né il prolungamento, né il rinnovo del periodo di prova, nel corso del quale la
risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento, ad iniziativa di ciascuna
delle parti, senza preavviso, né indennità.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene
definitiva e l’anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova
lo sospendono per un periodo pari alla durata dell'evento morboso, nell'ambito massimo del periodo
di conservazione del posto; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza
del periodo di prova per la parte residua.
Articolo 33 – Tipologie di contratto
➢ Contratto di lavoro a tempo parziale;
➢ Contratto a tempo determinato;
➢ Apprendistato professionalizzante;
➢ Contratto a tempo indeterminato per il reinserimento a lavoro;
➢ Lavoro a domicilio (settore legno, arredamento, mobili)
Articolo 34 – Contratto di lavoro a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto
rispetto a quello stabilito dal presente CCNL.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tre differenti tipologie:
➢ orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana
lavorativa;
➢ verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana,
del mese o dell’anno;
➢ misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindi-
cate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario
ridotto o di non lavoro.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale, tra datore di lavoro e lavoratore, si attua con atto
scritto contenente: le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla setti-
mana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
• volontà delle parti;
37
• priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in
forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni; l'azienda, tra le richieste
di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà in ogni caso
precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali.
• applicazione delle norme del presente CCNL;
• volontarietà delle parti, in caso di modifica dell'articolazione dell'orario concordato.;
• I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata
dalla Commissione medica istituita presso il servizio sanitario pubblico competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuova-
mente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i
seguenti elementi:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di
orario esistenti in azienda;
c) il trattamento economico e normativo secondo criteri di p roporzionalità all'entità della presta-
zione lavorativa
d) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del lavoratore in forza formalizzato
con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part -
time orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto).
Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
E' fatto salvo, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi familiari e/o per sonali, la facoltà del
lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione originariamente concordata previo preavviso di
almeno 5 giorni lavorativi.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in
cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva dell'8%.
La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Lavoro supplementare
In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati dal pre-
sente CCNL, quali punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze
produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del lavoratore, la prestazione di lavoro supple-
mentare fino al raggiungimento dei 25% del normale orario di lavoro annuo.
Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiora-
zione del 10%.
Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di
lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all’orario giornaliero
originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni
sono retribuite sulla base di quanto previsto in materia di lavoro straordinario dagli articoli del pre-
sente Accordo.
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Articolo 35 – Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti, riconoscono che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costitui-
sce la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato
rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare
le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto
di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un
lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano preceden-
temente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa.
Affiancamento
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento tra
sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di que-
st'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. L'affianc amento potrà avere una durata
massima di 90 giorni di calendario.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata pro-
grammata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato, oltre all'af-
fiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usu-
fruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
Limiti quantitativi
Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tr a questi sia i lavoratori a tempo indeterminato
che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine.
Nelle imprese da 6 a 18 dipendenti comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato
è consentita l'assunzione di un lav oratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in
forza.
Nelle imprese da 19 dipendenti in poi comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indetermi-
nato, l'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35%
del personale in forza.
Ai sensi del co. 2, lett. a) dell'art. 23, DLgs n. 81/2015 sono in ogni caso esenti da limitazioni quan-
titative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività
d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di
una nuova unità produttiva aziendale.
Le parti concordano che il periodo di cui al comma precedente può essere elevato dalla contrattazione
collettiva regionale.
Durata complessiva massima del rapporto
Ai sensi del D.L. 87/2018 il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari
livello e categoria legale tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 24
mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercor-
rono tra un contratto e l'altro. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente sezione si rimanda alla
disciplina stabilita dalle vigenti norme di legge.
Diritto di precedenza
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Il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia pre-
stato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni
a tempo indeterminato effettuate dal dator e di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento
alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria
volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Tale
diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Intervalli temporali
Ai sensi dell'art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. 81/2015 ai contratti stipulati ai sensi del presente
articolo non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispet-
tare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro.
Ai sensi dell'art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. 81/2015, si conviene sull'assenza di intervalli
temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto.
Stagionalità
In relazione alla particolarità dei settori rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, le
Parti in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva previsto dall'art. 21, co. 2 del
DLgs n. 81/2015, concordano che, ad ogni effetto di legge, oltre alle attività stagionali definite dal
DPR n. 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, sono attività stagionali le attività produttive
concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per
ragioni collegate ad esigenze cicliche, e alle variazioni climatiche, all'approvvigionamento di materie
prime a sua volta condizionato dal clima, dal mercato che varia in funzione della stagione o perché
obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività.
A riguardo le Parti indicano di seguito le causali, rispondenti ai criteri sopra concordati
• Fabbricazioni e installazione di tende, zanzariere, e ogni altra schermatura solare
• Lavorazione di estrazione del sughero naturale, selezione e stagionatura;
• Fabbricazione di turaccioli comuni o da spumante;
• Fabbricazione elementi di arredo ligneo per esterno/giardino.
Nell'ambito dell'osservatorio previsto dal presente Accordo le aziende comunicheranno ai soli fini
statistici entro la fine di ogni anno, per le ipotesi diverse da quelle previste dal DPR n. 1525/1963, i
contratti stagionali attivati e le professionalità utilizzate.
Le Parti stabiliscono che nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di
cinque mesi per ogni singola azienda, ivi comprese eventuali proroghe e rinnovi.
Ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato
In applicazione dell'art. 41 bis del DL 73/2021, convertito in L n. 106/2021, le parti concordano che
in aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato previste dall'art. 19, co. 1, lett. a)
e b), del DLgs 81/2015 vengono individuate le seguenti specifiche esigenze che costituiscono ulteriori
ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato fatte salve le attività stagionali:
• punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con
il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavora-
zioni richieste;
• incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipen-
denza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
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• esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella nor-
male produzione;
• esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’ese-
cuzione di commesse particolari.
Tutte le causali di ricorso al contratto a tempo determinato previste dalla legge e dal presente CCNL
sono alternative tra loro.
Per quanto non disciplinato dal presente Articolo si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 36 - Apprendistato
Premessa
Le Parti considerano il contratto di apprendistato lo strumento privilegiato per il rilancio
dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato, finalizzato alla formazione di figure professionali con competenze
coerenti e utilizzabili nel contesto organizzativo, costituisce per le imprese artigiane e per le piccole
e medie imprese dei settori Legno e Lapidei un istituto di qualità per l'ingresso dei giovani nel mercato
del lavoro, nonché uno strumento indispensabile di trasmissione delle competenze e dei mestieri.
Definizione e norme generali
Ai sensi del D.Lgs. 81/2015 l'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle
disposizioni del presente CCNL e da eventuali disposizioni stabilite da accordi e contratti regionali.
Età di assunzione
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra
i diciotto anni ed i ventinove anni.
Ai sensi dell'art. 44, c. 1, del D.Lgs. 81/2015 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante
può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Forma e contenuto del contratto
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizza nte è necessario un contratto in forma
scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualifica che sarà acquisita al
termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, la retribuzione, il periodo
di prova, ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale (PFI) per
iscritto. Il contratto di apprendistato può essere instaurato per i profili di tutti i lavoratori, con
l'esclusione di esclusione di quelli della categoria F del settore Legno e di quelli previsti nel livello 7
del settore Lapideo.
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Periodo di prova
Può essere convenuto un periodo di prova, da indicare nella lettera di assunzione, per una durata non
superiore a due mesi per il settore legno e per gli operai del settore lapideo; per gli impiegati del
settore lapideo si fa riferimento a quanto previsto per i lavoratori inquadrati nei rispettivi livelli di
destinazione dell'apprendistato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto di lavoro senza
l'obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o le giornate di
lavoro effettivamente prestate.
In caso di malattia insorta durante il per iodo di prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere
risolto con le modalità del comma precedente.
Apprendistato presso altri datori di lavoro
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere
computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra
i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. Analogament e sarà computato per intero il periodo di
apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale, sempreché riguardi
le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato precedentemente prestati
presso altre aziende l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti e
la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da
svolgere. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio
presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Durata dell'apprendistato professionalizzante
La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in 6 mesi.
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in
settore e alla qualificazione da raggiungere:
Settore legno, arredamento, mobili
➢ 1 gruppo (categorie As, A e B) durata: 5 anni
➢ 2° gruppo (categorie Cs, C e D) durata: 5 anni
➢ 3° gruppo (categoria E) durata: 2 anni e 6 mesi
Per gli impiegati amministrativi la durata del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni.
Settore escavazione e lavorazione dei materiali lapidei
➢ 1° gruppo (livelli 1°, 2°, 3°) durata: 5 anni
➢ 2° gruppo (livelli 4° e 5°) durata: 5 anni;
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➢ 3° gruppo (livello 6°) durate: 2 anni e 6 mesi
Per gli impiegati amministrativi la durata del periodo di apprendistato è fissata in 3 anni.
Agli apprendisti in possesso di titolo di studio post -obbligo, o di attestato di qualifica professionale,
attinenti alle mansioni per le quali viene assunto con contratto di apprendistato, la durata è ridotta di
sei mesi. Per le piccole e medie imprese la durata massima dell'apprendistato è ridotta a 3 anni a tutti
gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.
Computo dei periodi di sospensione nell’ambito del rapporto di apprendistato
Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del
presente accordo in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi d i eventi per i
quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia,
infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di
sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di
apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a
condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di
sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di la voro deve comunicare al
lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere
stabilita da un apposito accordo sindaca le o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le
associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali.
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva
dell'apprendista.
Retribuzione
II trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali
riportate di seguito sulla retribuzione tabellare relativa al livello salariale nel quale egli sarà
inquadrato al termine del periodo di apprendistato, al lordo delle ritenute previdenziali.
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive -
la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al
lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo
successivo alla qualificazione.
Settore Legno, Arredamento, Mobili OPERAI
Gruppi 1 sem. Il sem. III sem. IV sem. V sem. VI
sem.
VII
sem.
VIII
sem.
IX
sem. X sem.
1° 70% 70% 73% 73% 80% 80% 85% 85% 90% 90%
2° 70% 70% 75% 75% 88% 88% 90% 90% 95% 95%
3° 70% 75% 80% 90% 95%
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Settore Legno, Arredamento, Mobili IMPIEGATI
Gruppi I sem. Il sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem.
1° 70% 70% 73% 73% 80% 80%
2° 70% 70% 75% 75% 88% 88%
3° 70% 75% 80% 90% 95% 95%
Settore Escavazione e Lavorazione dei Materiali Lapidei OPERAI
Gruppi I sem. Il sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII
sem.
VIII
sem.
IX
sem. X sem.
1° 70% 70% 73% 73% 80% 80% 85% 85% 90% 90%
2° 70% 70% 75% 75% 88% 88% 90% 90% 95% 95%
3° 70% 75% 80% 90% 95%
Settore Escavazione e Lavorazione dei Materiali lapidei – IMPIEGATI
Gruppi I sem. Il sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem.
1° 70% 70% 73% 73% 80% 80%
2° 70% 70% 75% 75% 88% 88%
3° 70% 75% 80% 90% 95% 95%
Qualora a seguito del conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del D.Lgs.
17/10/2005, n. 226, le parti trasformino il contratto in "apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere" la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella
prevista dal presente articolo.
Resta inteso che qualora la durata dell'apprendistato per la qualifica o il diploma professionale sia
pari alla durata del contratto di appr endistato professionalizzante, l'apprendista dovrà comunque
svolgere un ulteriore periodo di apprendistato professionalizzante. In questo caso la durata massima
è di 1 anno.
Il periodo di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale è ritenuto utile ai fini della
determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.
Tutor o referente aziendale
Il tutor o referente aziendale per l’apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il
periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative
e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di
lavoro.
Il tutor o referente aziendale può essere il datore di lavoro o un lavorat ore che, inserito
nell'organizzazione dell'impresa, sia in possesso di adeguata professionalità.
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Piano Formativo Individuale (PFI)
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la
qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome
del tutor o referente aziendale.
Le parti allegano al presente contratto uno "sc hema tipo" di piano formativo individuale. Il piano
formativo individuale può essere redatto anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva regionale o dagli enti bilaterali.
Esso potrà essere modificato a seguito di conco rdi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche
su istanza del tutor referente aziendale.
Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali in
materia di richiesta di parere di conformità all'Ente Bilate rale territoriale sul piano formativo
individuale predisposto dall'impresa avente sede nel territorio interessato ovvero soluzioni equivalenti
al predetto parere pattuite allo stesso livello.
Formazione dell'apprendista
Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto
dei profili formativi stabiliti dal presente contratto collettivo (allegati) o e, in assenza di questi, delle
declaratorie o dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento dei
CCNL ovvero dei profili formativi previsti dalle corrispondenti classificazioni dell'ISFOL i quali
dovranno, in ogni caso, essere a dattati alle specificità dell'impresa. In assenza di specifici profili
formativi, che le parti si impegnano a definire entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo di
rinnovo, potranno essere presi a riferimento quelli relativi alla professionalità più affine.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e -
learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura f ormativa esterna, accreditata dalla Regione, per
l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere.
Per garantire un'idonea formazione tecnico -professionale all'apprendista, le parti concordano che
l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, 80 ore medie annue di formazione, ivi
compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sott o la responsabilità dell'impresa,
può essere integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o
esterne all'azienda.
Le parti si danno reciprocamente atto che le ore relative alla formazione in sicurezza di cui
all'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 fanno parte del monte ore di formazione medio annuo (80
ore) e che, pertanto, non sono da considerarsi aggiuntive rispetto a questo.
Pertanto, il datore di lavoro che assuma un apprendista che abbia già ricevuto tale formazione durante
un precedente periodo di apprendistato svolto presso un altro datore di lavoro è tenuto ad erogare la
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formazione in sicurezza solo a con dizione che la nuova attività lavorativa si collochi in una diversa
classe di rischio ed il monte ore andrà ridotto.
Registrazione della formazione e della qualifica
La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente
acquisita saranno registrate nel Fascicolo elettronico del lavoratore cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2015.
In assenza del Fascicolo elettronico del lavoratore la registrazione della formazione potrà essere
effettuata attraverso apposita dichi arazione dal datore di lavoro sulla base del modello posto in
allegato.
Trattamento malattia e infortunio
Settore legno, arredamento e mobili
Agli apprendisti si applicano i seguenti trattamenti:
a) Conservazione del posto
➢ Malattia
L'apprendista non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 9 mesi
consecutivi, oppure nel caso di ricaduta per un periodo di 9 mesi nell'arco dei 12 mesi consecutivi.
➢ Infortuni
Nel caso di infortunio all'apprendista verrà conservato il posto fino a guarigione clinica.
Effetti sugli altri istituti
La malattia, l'infortunio non sul lavoro, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti
durante il periodo di prova o di preavviso sospendono la prova o il preavviso per un periodo pari alla
durata dell'evento morboso o dell'infortunio nell'ambito massimo del periodo di conservazione del
posto di cui sopra. Al termine del periodo di astensione per gli eventi sopra indicati riprenderà la
decorrenza del periodo di prova o del preavviso per la parte residua.
➢ Trattamento economico
Agli apprendisti trova applicazione il trattamento economico di malattia previsto per i lavoratori non
apprendisti inquadrati nelle categorie di riferimento, fino al 180° giorno di evento morboso
Settore escavazione e lavorazione di materiali lapidei
In caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro l'apprendista non in prova avrà diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di 9 mesi consecutivi, oppure, nel caso di più
malattie o di ricadute della stessa malattia, per un periodo di 9 mesi nell'arco di 18 mesi consecutivi.
In caso di infortunio all'apprendista verrà conservato il posto fino a guarigione clinica.
Agli apprendisti trova applicazione il trattamento economico di malattia previsto per i lavoratori non
apprendisti inquadrati nelle categorie di riferimento, fino al 180° giorno di evento morboso.
Ferie
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All'apprendista viene riconosciuto un periodo di ferie pari a quello previsto rispettivamente per gli
operai e per gli impiegati dal presente CCNL.
Gratifica natalizia
L'impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno all’apprendista considerato in servizio, in
occasione della ricorrenza natalizia una gratifica secondo quanto stabilito dagli artt. 47 e 47/Bis. Nel
caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a
tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti mesi di servizio prestati presso l'impresa.
Disciplina del recesso
Durante il periodo di apprendis tato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di
quanto disposto dall'art. 2118 del codice civ ile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto
periodo. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato; in caso di malattia insorta durante il periodo di preavviso, il rapporto prosegue fino al
termine del preavviso stesso.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto,
prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Apprendistato a tempo parziale
Il rapporto di apprendistato di cui alla presente regolamentazione può essere sottoscritto anche a
tempo parziale. Le ore di formazione di tipo professionalizzante e di mestiere non dovranno essere
riproporzionate sulla base dell'orario di lavoro ridotto.
Per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro part -time
si fa riferimento a quanto previsto dal presente CCNL e dal D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.
Apprendistato in cicli stagionali
Le Parti ritengono che il contra tto di apprendistato possa essere, in via eccezionale, stipulato anche
in cicli stagionali, pertanto ne demandano la regolamentazione a livello regionale.
A tale livello saranno individuati i settori e/o i territori per i quali sarà possibile ricorrere all'istituto.
Resta inteso che ai sensi di quanto previsto dall'art. 44, comma 5, del D.Lgs. 81/2015 tale contratto
può essere sottoscritto in più stagioni, l'ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 5 anni
dalla data di prima assunzione attraverso rapporti a tempo determinato di durata non inferiore a 14
settimane, e non superiore a 6 mesi, di attività lavorativa per ogni 12 mesi.
Il lavoratore che abbia già svolto periodi di apprendistato in cicli stagionali avrà diritto di precedenza
nell'assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva.
Decorrenza
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La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante sottoscritti
a partire dalla data di stipula del presente accordo.
Ai contratti di a pprendistato stipulati prima della data di sottoscrizione del presente accordo
continuano ad applicarsi la previgente normativa fino alla naturale scadenza.
Conferma in servizio
Al lavoratore che venga confermato in servizio, il periodo di apprendistato v errà computato
nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, anche da quelli introdotti
e disciplinati dal presente CCNL, ad esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
Disposizioni per le province autonome di Trento e Bolzano
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province autonome di Trento e Bolzano,
le parti si danno atto che in queste province la definizione degli aspetti contrattuali del rapporto di
apprendistato è normata a livello territoriale.
Resta inteso che in via transitoria si applicano le norme previste dal presente accordo.
Articolo 37 – Contratto a tempo indeterminato per il reinserimento al lavoro a finalità
formativa
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo presso le imprese cui si applica il presente CCNL le
parti concordano una specifica regolamentazione del contratto a tempo indeterminato, applicabile alle
seguenti categorie di lavoratori:
a) soggetti che abbiano più di 29 anni di età;
b) lavoratori sospesi, disoccupati o inoccupati, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso
un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova
occupazione;
c) i lavoratori di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17/10/2017.
Il contratto di cui al presente articolo, può essere stipulato, alle seguenti condizioni:
a) forma scritta;
b) periodo di prova non superiore a 6 mesi.
Durante i primi 24 mesi l'inquadramento retributivo sarà così determinato:
➢ prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale
spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto;
➢ seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento fin ale
spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo di cui al precedente comma, non
può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e
trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al
personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle
specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo
(lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.).
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Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto ad
impartire apposita formazione per un periodo non inferiore a 24 ore, comprensive della formazione
in sicurezza relativa al rischio specifico prevista per legge.
Ciascuna azienda potrà assumere lavoratori con il contratto a tempo indeterminato ai sensi del
presente articolo rispettando i seguenti limiti quantitativi:
1. 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
2. 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;
3. 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.
E' previsto per il lavoratore assunto con tale contratto un periodo di conservazione del posto di lavoro
pari a giorni 70, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia. Nell'ambito di detto
periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di
eguale qualifica (operai e impiegati).
Il contratto di lavoro di cui al presente articolo non può essere sottoscritto da soggetti che abbiano
precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di la voro negli
ultimi 12 mesi.
Tale tipologia contrattuale non si applica per i lavoratori inquadrati nella categoria F del Settore
Legno, Arredamento, Mobili e del Livello 7 del Settore Escavazione e Lavorazione dei Materiali
Lapidei.
Articolo 38 – Lavoro a domicilio (settore legno, arredamento e mobili)
Definizione del lavoro a domicilio
Per la definizione di lavoro a domicilio si fa riferimento a quanto in proposito disposto dalla legge
18/12/1973, n. 877, ed integrazioni successive.
Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio oltre al libretto di cui alla legge 10/1/1935, n. 112, deve essere munito a cura
dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente il lavoratore comuni cherà al datore di lavoro quando ne ricorra la
circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché
quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.
Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale
che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro
in conformità alle istruzioni ricevute.
Retribuzioni
I lavoratori a domicilio dovranno beneficiare del trattamento economico -salariale; previsto
contrattualmente per gli operai in ragione della categoria e della qualifica prevista dai contratti stessi.
II trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi
che compongono la retribuzione di fatto degli operai interni.
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Base di computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sarà la misurazione
tecnica normalmente necessaria ad un lavoratore di normale capacità per eseguire l'operazione o il
gruppo di lavorazione ad esso richieste.
L'anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui sopra per i
tempi accertati nei modi dianzi indicato.
Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o diminuzione dal variare della paga base, delle
eventuali indennità accessorie daranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza,
all’aggiornamento delle tariffe di cottimo. Per le indennità di contingenza si darà luogo alla variazione
semestrale.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Articolo si rimanda alla normativa vigente.
Maggiorazione della retribuzione
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza delle ferie e delle festività natalizie, sarà corrisposta
al lavoratore a domicilio, a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali,
delle festività nazionali ed infrasettimanali, una maggiorazione del 22% (ventidue per cento ) da
computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso, nel
corso del periodo considerato.
Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavoratore a domicilio in conformità con la legge,
un’indennità sostitutiva della indennità di anzianità nella misura del 4% (quattro per cento)
dell’ammontare complessivo della retribuzione globale complessiva. Inoltre con le stesse modalità
sarà retribuita al lavoratore a domicilio una indennità a titolo di rimborso spese per u so macchine,
locali ed energia pari ad un minimo del 2% (due per cento) dell’ammontare della retribuzione globale
retribuita.
Dall’1/1/1989, in applicazione della legge 29/5/1982, n. 297, l’indennità sostitutiva del T.F.R. viene
determinata mensilmente sul l’imponibile complessivo della retribuzione percepita nella misura del
7,4%.
L’importo così determinato verrà accantonato e corrisposto alla risoluzione del rapporto di lavoro con
le rivalutazioni previste dalla legge.
Lavoro notturno e festivo
I lavori consegnati al lavoratore a domicilio la sera di una vigilia e di una festività e da riconsegnarsi
al mattino susseguente la festività stessa, nonché i lavori consegnati alla sera e da riconsegnarsi al
mattino successivo e che impegnano l’attività dei lavorante a domicilio anche nelle ore comprese fra
le 22 e le 6 o in un giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda
indispensabile una prestazione in periodi notturni e festivi, con le corrispondenti maggiorazioni
previste per i lavoranti interni.
Pagamento della retribuzione
II pagamento della retribuzione sarà effettuato all'atto della riconsegna del lavoro e secondo le
consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli
operai interni.
Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere
fornito dal datore di lavoro.
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E’ tuttavia riconosciuta alle parti la facoltà di concordare, in base ai prezzi cor renti, la misura del
rimborso spettante al lavoratore per quella parte del materiale accessorio che, in deroga alle
disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro.
Per tutto quanto non è espressamente disposto dalla presente regolamentazione dei lavoro a domicilio,
valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni della categoria, in
quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applichino le disposizioni relative
assicurazioni sociali previste dalla legge 18/12/1973, n. 877, ed integrazioni successive.
TITOLO III
DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO
Articolo 39 – Orario di lavoro
Lavoro supplementare settore Legno, Arredamento, Mobili
La durata dell’orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni con riposo
di norma cadente il sabato, nell'ambito della giornata lavorativa il lavoratore il cui orario di lavoro
superi le 6 ore, deve poter consumare il proprio pasto in un intervallo di tempo di almeno mezz'ora;
in presenza di particolari condizioni, tale pausa potrà essere ridotta eccezionalmente, di comune
accordo, a 15 minuti retribuiti.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico -produttive ripartisca su 6 giorni il suddetto orario
normale contrattuale, per le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una
maggiorazione dell'8% da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto e le ore normali contrattuali
nella giornata di sabato potranno essere massimo 4.
Per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale sopra indicato e sino a 44 ore
settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, l'azienda corrisponderà, ai soli effetti contrattuali,
una maggiorazione del 25% sulla retribuzione, globale di fatto.
E’ fatto salvo quanto previsto in tema di flessibilità.
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare
l’utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità
delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile:
➢ distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli
di più settimane;
➢ articolare l’orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo
in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di
lavoro con orario diverso.
Nel rispetto delle regole e del sistema d i relazioni sindacali stabilite dagli Accordi interconfederali
dell’artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od
articolazioni dell'orario settimanale, saranno concordate fra le parti stipulanti il present e CCNL al
livello di contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima, a livello territoriale. Resta
inteso che in assenza di accordo, quanto sopra non potrà essere attuato.
Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per il settore Legno, Arredamento, Mobili
51
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o
continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe
relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50
settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o ne lle immediate vicinanze
sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore
giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalie norme degli accordi interconfederali
vigenti. Le ore di lavoro prestate oltre l'orario settimanale suindicato sono considerate straordinarie e
retribuite con una maggiorazione del 28% sulla retribuzione globale di fatto.
Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui 50 ore settimanali, si procede
come segue: la retribuzione base (minimo tabellare più indennità di contingenza) prevista per la
corrispondente categoria degli operai di produzione, si divide per 174 e il quoziente ottenuto si
moltiplica per 217,5.
Gli addetti a mansioni discon tinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua
degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga
di fatto al lavoro il carattere delle discontinuità.
Lavoro Supplementare Settore Escavazione di Materiali Lapidei
La durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni con riposo
di norma cadente il sabato.
Le ore lavorate oltre l'orario settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di
fatto maggiorata delle percentuali di cui alle tabelle allegate in tema di straordinario.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali, cadenti in giorno
lavorativo, saranno computate ai fine del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale.
Le parti convengono che ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmen te o
collettivamente.
I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando
un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell’anno. La parte event ualmente non utilizzata
sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare
l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità
delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile:
➢ distribuire diversamente l’orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli
di più settimane;
➢ articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo
in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di
lavoro con orario diverso.
Nel rispetto delle regole e del sistema di rela zioni sindacali stabilite dagli accordi interconfederali
dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od
articolazioni dell'orario settimanale, saranno concordate fra le parti stipulanti il presente CCNL al
52
livello di contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest'ultima, a livello territoriale. Resta
inteso che in assenza di accordo, quanto sopra non potrà essere attuato.
Durata massima dell’orario di lavoro
La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di
straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi, così come previsto dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs.
n. 66/2003.
La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata dalla legislazione vigente. La
contrattazione collettiva regionale o, su delega di quest’ultima a livello territoriale, potrà
diversamente regolamentare.
Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe
consentite dalla legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalia legge prestino la loro opera di domenica, godranno il
prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana che deve essere prefissato.
Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la
loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche
dell'azienda, fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuano l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di
mezz’ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure con orario di lavoro di 8 or e
consecutive, il riposo intermedio egualmente retribuito è di mezz'ora ai sensi dell’art. 18 della legge
26/4/1934, n. 653.
Articolo 40 – Lavoro straordinario, notturno e festivo
Settore legno, Arredamento, Mobili
Per lavoro straordinario si intende la prestazione lavorativa effettuata oltre il limite delle 44 ore
settimanali fissate per il settore dall’articolo precedente (dunque comprensive delle 4 ore di lavoro
supplementare). Come stabilito dall'art. 5, terzo comma, del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoro straordinario
non può superare le 250 ore annuali.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale, nei qual caso nessun lavoratore può rifiutarsi
salvo giustificato motivo di impedimento di effettuare il lavoro straordinario.
Per lavoro festivo si intende la prestazione lavorativa effettuata nelle domeniche o nei giorni di riposo
per coloro che godono di un riposo compensativo in altro giorno della settimana.
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Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali
da calcolarsi sulla retribuzione di fatto.
lavoro straordinario 28%
lavoro notturno 35%
lavoro notturno a turni 25%
lavoro straordinario notturno 50%
lavoro festivo 40%
lavoro straordinario festivo 50%
lavoro straordinario festivo notturno 60%
Le ore straordinarie effettuate, comprese quelle di lavoro supplementare verranno recuperate, nella
misura di 1/3, con riposi compensativi di 8 ore non retribuite, computate semestralmente, con
godimento nel semestre successivo.
Settore Escavazione e lavorazione di materiali lapidei
È considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore
e 40 minuti se il lavoro è svolto nell’arco di 6 giorni nella settimana) o le 40 ore settimanali.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o
nelle festività di cui all’art. 44.
Non si considera festivo il lavoro prestato di domenica dai lavoratori che godono del riposo
compensativo in altro giorno della settimana.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali
da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di fatto:
lavoro straordinario 28%
lavoro notturno in turni avvicendati 18%
lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 50%
lavoro festivo 50%
lavoro festivo con riposo compensativo 12%
lavoro straordinario festivo 50%
lavoro straordinario notturno 50%
lavoro straordinario effettuato nel sesto giorno:
- prime due ore;
- ore successive.
28%
50%
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
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Articolo 41 – Flessibilità
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi
allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la
flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda
potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari pe riodi, con il superamento dell'orario
contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici
mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei
periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10%, da calcolarsi
sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi, per un massimo di
104 ore nell'anno; per le ore di flessibilità eccedenti le ottanta e fino al massimo delle novantasei ore
verrà riconosciuta una maggiorazione del 15%; per le ore di flessibilità eccedenti le novantasei e fino
ad un massimo di centoquattro, verrà riconosciuta una maggiorazione del 18%. Tale maggior azione
non è cumulabile con quanto previsto per il lavoro supplementare.
Le modalità attuative di quanto previsto in relazione alla distribuzione delle ore di supero, alle forme,
ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definit e congiuntamente, e per
iscritto, in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali
motivate.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Settore escavazione e lavorazione di materiali lapidei
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi
allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la
flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda
potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superame nto dell'orario
contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 88 ore annue.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed
in periodi di minore intensità produttiva, una pari e ntità di riposi compensativi. Tale recupero può
avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei
periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta una maggiorazione del 10% da calcolarsi
sulla retribuzione oraria normale di fatto, da liquidare nei periodi di superamento dell'orario.
Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto in materia di straordinario.
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Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione
delle ore di supero ed all'utilizzo delle r iduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto, in
tempo utile, tra l'azienda ed i lavoratori.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali
a fronte di comprovati impedimenti.
Flessibilità individuale per il Settore legno, Arredamento, Mobili
In alternativa a quanto previsto dall'ultimo comma dell’Art. 40 (Settore Legno, Arredamento, Mobili)
è possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la
traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di
cui al 3° comma dell'art. 27, al 6° comma dell'art. 29 ed ai commi successivi del presente articolo,
purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore.
Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell’accumulo delle ore
e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze
del lavoratore, compatibilmente queste ultime con le esigenze tecnico -produttive o organizzative
dell'impresa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e
straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di per messo retribuite pari al
4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore
eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate,
nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni e l’ulteriore quota di ore di
permesso maturata. Il lavoratore è tenuto e ntro tre giorni dal ricevimento della busta paga ad
evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati ivi indicati.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale, possono essere
definite specif iche regolamentazioni di costituzione e di recupero del monte ore accumulato dai
singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un meccanismo di banca -ore territoriale, come
indicato nell’art. 34.
Articolo 42 – Gestione dei regimi di orario
Settore legno, Arredamento e Mobili
Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario al fine di
consentire la predisposizione di strumenti che permettano di far fronte ai periodi di congiuntura
negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro,
offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di
realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e de lla relativa retribuzione,
senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della
crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra queste, le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o calendari diversi dell’orario di
lavoro, nonché modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti
alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambit o, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in
parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte -ore in questione, nonché le caratteristiche
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delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compe nsativi, le modalità ed i tempi di
liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca -ore"
con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.
Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei
Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale possono realizzare accordi di
gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strume nti che permettano di
fare fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative
dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese
interessate da tali fenomeni d i realizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e
della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del
reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di "banca -ore" riguardanti
tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro
retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a
costituire l'accantonamento nel monte -ore dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle
casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di liquidazione
dei residui.
Articolo 43 – Banca Ore
Settore legno, Arredamento e Mobili
E’ istituita la banca ore individuale a gestione del singolo dipendente ed è composta da:
➢ i permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione;
➢ le ore maturate di ex festività non fruite in corso d'anno;
➢ eventuali ore di straordinario (riposo compensativo) fermo restando il riconoscimento delle
maggiorazioni previste al momento della loro realizzazione.
Nella contrattazione collettiva regionale le parti ne articoleranno le modalità operative.
Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compr esa la
traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui all’art.
41 venire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria
della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore
medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall’inizio dell'accumulo delle ore e della
relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produtt iva o di caduta ciclica
dell’attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari e
straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore permesso retribuito pari al 4%
delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
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Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato,
compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente al monte-ore
eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga
oraria in atto al momento della liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche
modalità attuative e regolamentazioni.
Articolo 44 – Festività Religiose e Nazionali
Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente. Esse attualmente
sono:
➢ 1° gennaio;
➢ 6 gennaio;
➢ lunedì di Pasqua;
➢ 25 aprile;
➢ 1° maggio;
➢ 2 giugno;
➢ 15 agosto;
➢ 1° novembre;
➢ 8 dicembre;
➢ 25 dicembre;
➢ 26 dicembre;
➢ S. Patrono.
➢ Le domeniche oppure gli altri giorni di riposo compensativo.
In tali giornate, salvo diverso accordo, sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di
corrispondere la normale retribuzione.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta
alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro
festivo.
Qualora una delle festività elencate ai punti precedenti (con eccezione delle domeniche e dei riposi
compensativi) del 1° c omma cada di domenica ai lavoratori è dovuta, in aggiunta alla normale
retribuzione globale, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività anche a
coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo
compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel
caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
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Festività abolite
Sono istituiti gruppi di 8 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle 4 festività abolite dalla Legge
n. 54/1977 e successive modificazioni.
Detti permessi saranno fruiti dai lavoratori individualmente o collettivamente.
I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1° gennaio -31 dicembre) potranno essere utilizzati
entro il 31 gennaio dell’anno successivo; qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con
la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.
Per i lavoratori nuovi assunti, i dimissionari e i licenziati, la maturazione delle 32 ore avverrà secondo
i criteri di maturazione previsti per le ferie (in dodicesimi).
I permessi indicati non potranno essere utilizzati per un prolungament o della continuità del periodo
feriale.
Per quanto riguarda le due festività, la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (2 giugno-
4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento economico previsto per le festività che
coincidono con la domenica.
Articolo 45 – Ferie
II lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di ferie di 160 ore retribuito pari a 4
settimane.
I giorni festivi di cui all’art. 44 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono
computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
L'epoca delle ferie sarà stabilita contemperando le esigenze dei lavoratori con quelle dell'impresa. Al
lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere
ancora un’anzianità di servizio di almeno dodici mesi consecutivi presso l'impresa, spetterà un
dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.
In caso di licenziamento o di dimissioni al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione
dei dodicesimi maturati.
II periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Le ferie hanno normalmente
carattere continuativo.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto.
Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad otto ore e la retribuzione relativa sarà
possibilmente corrisposta all'inizio del godimento delle ferie stesse, assicurando comunque al
lavoratore un congruo acconto.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero, il lavoratore che entro
3 giorni dal termine del periodo di ferie non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario salvo
i casi di comprovato e giustificato motivo.
TITOLO IV
CONGEDI E PERMESSI
59
Articolo 46 – Congedo Matrimoniale
In caso di matrimonio compete al lavoratore ed alla lavoratrice non in prova, un congedo
matrimoniale di 15 giorni consecutivi di calendario remunerati con la retribuzione di fatto (pari ad 80
ore) comprensiva di quanto corrisposto dall'INPS.
Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né
potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal lavoratore o lavoratrice
con un preavviso di almeno 6 giorni. La celebrazione del matrimonio, dovrà essere documentata entro
i trenta giorni successivi dall'inizio del periodo di congedo.
Conformemente a quanto previsto dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Articolo 47 - Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza
dei corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o
durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prova di esame, hanno diritto
a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle
certificazioni necessarie all’ esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Articolo 48 – Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le imprese concede-
ranno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in
prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ ordinamento scolastico e svolti presso
istituti pubblici legalmente riconosciuti.
Tale norma si applica nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti.
A tale scopo deve essere messo a disposizione un ammontare d i ore retribuite conteggiate aziendal-
mente nel triennio e corrispondenti a 10 (dieci) ore annue per ogni dipendente.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 (centocinquanta) ore di un
triennio, usufruibili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende parteci-
pare si svolga per un numero di ore doppie di quelle richieste come permesso retribuito. Potranno
contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra escludendo la contemporaneità di
più lavoratori nelle aziende fino a 10 dipendenti, due lavoratori nelle aziende da 11 a 25 dipendenti,
tra lavoratori nelle aziende con più di 25 dipendenti.
In ogni caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all' impresa almeno un mese prima dell'i-
nizio del corso specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all' impresa un certificato di iscrizione ai corso e successivamente i certi-
ficati di frequenza mensile con l’indicazione delle ore lavorative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguito l’ordine di
precedenza delle domande.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il
60
lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la
disciplina di cui al presente articolo.
Per i lavoratori che frequentino i corsi per la scuola d' obbligo il monte ore pro -capite previsto è di
200.
I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22 della legge 56/1987 saranno inquadrati nella categoria D nei
Settore Legno e nel Livello V nel Settore Lapidei. Gli stessi percepiranno per un periodo di 6 mesi
una retribuzione tabellare mensile ridotta del 10%.
Articolo 49 - Permessi per Handicap
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap,
in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33, della
L. 5 febbraio 1992 n. 104 e dall'art. 2, della L. 27 ottobre 1993 n. 423 e cioè:
a) prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino,
con diritto all'indennità economica del 30% della retribuzione a carico dell'INPS; il pe-
riodo di prolunga mento potrà essere richiesto anche se non si è beneficiato dell'intero
periodo di astensione facoltativa entro gli otto anni di età, ma avrà inizio a partire dal
nono mese dopo il parto;
b) in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retri buito fino a tre anni di
età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS; (se l'orario di lavoro è inferiore a 6 (sei)
ore le ore saranno ridotte a una).
c) dopo il terzo anno e fino al 18° anno di età, tre giorni di permesso ogni mese o in alter-
nativa una r iduzione di orario mensile corrispondente, indennizzati a carico dell'INPS.
Questo beneficio può essere ripartito tra i genitori, anche con assenze contestuali dal ri-
spettivo orario di lavoro e può essere utilizzato da un genitore anche quando l'altro si
trova in astensione facoltativa.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizione che il bambino o la persona
con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e possono essere fruite
anche quando l'altro gen itore non ne ha diritto (casalinga/o, disoccupata/o, lavoratore auto-
nomo/a, lavoratrice/ore, addetti ai servizi domestici, lavoranti a domicilio).
Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona con handicap in si-
tuazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.
I genitori di figli maggiorenni e familiari di persona portatrice di handicap non convivente pos-
sono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al punto c) del presente articolo, a condizione
che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.
I genitori di figli maggiorenni e familiari di persone diversamente abili conviventi possono fruire
dei congedi giornalieri mensili a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva e non
debbano essere presenti nella famiglia altri soggetti che siano in grado di assistere la persona con
handicap.
Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di persona portatrice di handicap ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più v icina e non può essere trasferito senza il
proprio consenso.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli affidatari di persone portatrici
di handicap in situazioni di gravità.
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alter-
nativamente dei congedi a giorni o ad ore di cui alla lettera c).
61
Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedente-
mente avanzata.
Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra
congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che
il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni
ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.
Articolo 50 – Permessi brevi
Durante l’orario di lavoro il lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo
e non potrà uscire dall’azienda senza esserne autorizzato.
Tuttavia, brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi
per giustificati motivi.
Articolo 51 - Permessi retribuiti straordinari per il Settore Legno, Arredamento e Mobili
Con riferimento e in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53/2000 al lavoratore che sia colpito da
documentata grave infermità o lutto per la perdita di un familiare entro il secondo grado (geni-
tore, figlio/figlia, coni uge, fratello/sorella, nipoti e nonni, convivente more uxorio) verrà con-
cesso un permesso straordinario retribuito di tre giorni lavorativi secondo le modalità e gli ob-
blighi fissati al comma 1 dell'art. 4 della suddetta legge e all’art. 1 del D.P.C.M. 21/ 7/2000, n.
278.
Articolo 52 – Permessi per decesso o grave infermità del coniuge o di parente entro il 2°
grado per il Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei
Sulla base di quanto previsto dall’art. 4 della legge 8/3/2000 n. 53, al lavorat ore sarà concesso
un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratr ice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa,
nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore o la lavoratrice possono concordare con il
datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
Articolo 53 - Aspettative per documentate gravi necessità personali e/o familiari per il Set-
tore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei
Periodi di aspettativa, oltre a quelli previsti dalle norme vigenti, possono essere concessi su ri-
chiesta scritta del dipendente, purché sussistano documentate e gravi necessità personali e/o fa-
miliari, senza che ciò comporti nessun onere a carico dell’impresa né gravi compromissioni
dell’attività produttiva. Detto periodo di aspettativa non è retribuito non deve comportare alcun
onere per l’azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare
a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale ai di fuori dell’orario di lavoro.
L’azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, inserirà il lavoratore in turni
di lavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.
Articolo 54 - Permessi Per i Familiari di un Tossicodipendente
I familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita
62
per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo del tossicodipendente qualora il ser-
vizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non
frazionabile e non ripetibile.
Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato
esclusivamente nel caso in cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma scritta, dall'interes-
sato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra
indicate.
Articolo 55 - Obbligo di forma scritta per le richieste di aspettativa e congedo parentale
per il Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei
Tutti i periodi di aspettativa, nonché i periodi di congedo e aspettativa dei genitori nei primi otto
anni di vita del bambino, previsti dal D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, dovranno essere comunicati per
iscritto all'azienda, salvo ì casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15
giorni di calendario.
Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a
tempo determinato.
Articolo 56 – Lavoratori donatori di midollo osseo per il Settore Escavazione e Lavorazione
dei materiali Lapidei
Al lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti i diritti previsti dall’art. 5 della
legge 6/3/2001 n. 52.
Articolo 57 - Permessi di entrata e di uscita per il Settore Legno, Arredamento e Mobili
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare l'impresa se non debitamente autorizzato
dal datore di lavoro.
Salvo permesso del datore di lavoro non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nell'im-
presa in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
l permesso di uscita dall'impresa deve essere chiesto dai lavoratori al datore di lavoro nella prima
ora di lavoro salvo casi eccezionali.
Articolo 58 – Richiamo alle Armi
In caso di chiamata alle armi il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo ed il lavo-
ratore ha diritto alla conservazione del posto.
Al lavoratore, ripresentatosi nei termini di 30 giorni, sarà conservato il posto di lavoro. Per il
richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria, risolve il rapporto
di lavoro.
Articolo 59 - Permessi per Donatori di Sangue
Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamen te per trasfusioni dirette o indirette o per
l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (venti-
quattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, legge n. 584/1967;
artt. 1e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del prelievo della normale
63
retribuzione.
Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore
di lavoro la regolare documentazione.
Articolo 60 – Congedi per la formazione
Il dipendente con almeno cinque anni di anzianità nel medesimo settore ed almeno 2 anni di
servizio presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazio-
nato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento
del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
La richiesta di congedo potrà essere differita o negata.
Implicano il diniego della richiesta i casi di:
➢ oggettiva e comprovata impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
➢ mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'ob-
bligo di frequenza ai corsi.
In caso di comprovate esigenze organizzative, che saranno comunicate in forma scritta al lavo-
ratore, la richiesta potrà essere differita per un massimo di sei mesi.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l'esercizio del
congedo non dovranno essere superiori a:
➢ 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i la-
voratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori appren-
disti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
➢ per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo
di un lavoratore ogni 3 o frazioni.
La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di
almeno trenta giorni.
Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi.
Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del D.M. 21/7/2000, n. 278 e
comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
Articolo 61 - Formazione continua ai sensi dell'art. 6 legge n. 53/2000
Ai sensi dell'art. 6 della legge 8/3/2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso
di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove
necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24/6/1997, n.
196 e successive modificazioni e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta
formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi
in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavo-
ratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali,
settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della
64
legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Per gli interventi di formazione continua
richiesti dall'azienda non sarà posto alcun onere economico a carico del lavoratore.
Le condizioni e le modalità di funzionamento di cui al comma precedente saranno definite
nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, come definita dall'accordo interconfederale
del febbraio 2006.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il
lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione
la disciplina di cui al presente articolo.
Articolo 62 – Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case
rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto, in base all'art. 24 del DLgs n. 80 del 15 giugno
2015, ad un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utiliz-
zabile nell'arco temporale di tre anni.
Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva
impossibilità, è tenuta ad informare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore
a cinque giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrr e la
certificazione di cui al comma 1.
Il contratto stabilisce come condizione di miglior favore ulteriori 2 mesi di aspettativa non retri-
buita.
E' riconosciuto, inoltre, alla lavoratrice il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale, ove disponibili in organico con diritto su richiesta della lavoratrice alla ritrasfor-
mazione in lavoro a tempo pieno nonché dove possibile e compatibilmente con le esigenze or-
ganizzative e produttive aziendali il diritto ad essere trasferita presso altra sede. Tale diritto alla
trasformazione in part time risulta indipendente dal diritto al congedo.
Articolo 63 - Congedi Familiari non Retribuiti
In ottemperanza a quanto disciplinato in materia dalla L. n. 53, dell'8 marzo 2000, il datore di lavoro
concederà al lavoratore un periodo di congedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a
due anni, in presenza di gravi e documentati motivi familiari qui sotto indicati:
a) necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone del coniuge; i f igli legittimi o
legittimati o naturali o adottivi; e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i
generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con pre-
cedenza dei germani sugli unilaterali;
b) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia
nella cura o nella assistenza delle persone indicate al comma precedente.
c) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipen-
dente medesimo.
d) situazioni riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti
da una delle seguenti patologie:
• patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o per-
dita dell'autonomia person ale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post -traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni
periodiche;
65
• patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monito-
raggi clinici, ematochimici e strumentali;
• patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del famigliare nel
trattamento sanitario;
• patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il pro-
gramma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita
la potestà.
Il lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi oggett ivamente urgenti e indifferi-
bili. Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.
TITOLO V
IMPRESE ARTIGIANE – SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO, MOBILI
Art. 63bis – Retribuzione Tabellare – Minimo contrattuale
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi da erogarsi in quattro tranches, parametrati sui
livelli di seguito indicati a partire dal 1° marzo 2024, dal 1° gennaio 2025, dal 1° gennaio 2026 e dal
1° ottobre 2026 così come da tabelle che seguono.
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo
forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto
nel periodo interessato, pari a 130 euro.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la
retribuzione del mese di aprile 2024, la seconda con la retribuzione del mese di maggio 2024. Agli
apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una
tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part -
time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta ed indiretta, dì origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di
futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una
tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una
tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere
corrisposti con la retribuzione relativa al mese marzo 2024.
L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
66
Incrementi retributivi - Imprese Artigiane
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello
Prima
tranche
dal 1°
marzo
2024
Seconda
Tranche
dal 1° gen-
naio 2025
Terza Tran-
che
dal 1° gennaio
2026
Quarta Tranche
dal 1° ottobre
2026
Incremento salariale a
regime
D € 55 € 50 € 40 € 35 € 180
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello
Prima
tranche
dal 1°
marzo
2024
Seconda
Tranche
dal 1° gen-
naio 2025
Terza Tran-
che
dal 1° gennaio
2026
Quarta Tranche
dal 1° ottobre
2026
Incremento salariale a
regime
5 € 55 € 50 € 40 € 44 € 189
Incrementi retributivi - PMI
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello
Prima
tranche
dal 1°
marzo
2024
Seconda
Tranche
dal 1° gen-
naio 2025
Terza Tran-
che
dal 1° gen-
naio 2026
Quarta Tranche
dal 1° ottobre
2026
Incremento salariale
a regime
D € 55 € 50 € 40 € 36 € 181
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello
Prima
tranche
dal 1°
marzo
2024
Seconda
Tranche
dal 1° gen-
naio 2025
Terza Tran-
che
dal 1° gennaio
2026
Quarta Tranche
dal 1° ottobre
2026
Incremento salariale a
regime
5 € 55 € 50 € 40 € 46 € 191
Retribuzione tabellare - Imprese Artigiane
Settore Legno, Arredamento, Mobili
67
Livello Retribuzione Tabellare
al 29/02/2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a
regime
AS 2033,54 244,89 2278,43
A 1895,44 228,25 2123,69
B 1732,57 208,65 1941,22
C Super 1657,27 199,58 1856,85
C 1581,22 190,42 1771,64
D 1494,71 180 1674,71
E 1415,50 170,47 1585,97
F 1329,97 160,16 1490,13
Livello Retribuzione Tabellare
al 29/02/2024
Prima tranche di incre-
mento dal 01/03/2024
Retribuzione tabellare
dal 01/03/2024
AS 2033,54 74,83 2108,37
A 1895,44 69,75 1965,19
B 1732,57 63,75 1796,32
C Super 1657,27 60,98 1718,25
C 1581,22 58,18 1639,4
D 1494,71 55 1549,71
E 1415,50 52,09 1467,59
F 1329,97 48,94 1378,91
Livello Retribuzione Tabellare
al 31/12/2024
Seconda tranche di in-
cremento dal
01/01/2025
Retribuzione tabellare
dal 01/01/2025
AS 2108,37 68,02 2176,39
A 1965,19 63,40 2028,59
B 1796,32 57,96 1854,28
C Super 1718,25 55,44 1773,69
C 1639,4 52,89 1692,29
D 1549,71 50 1599,71
E 1467,59 47,35 1514,94
F 1378,91 44,49 1423,40
68
Livello Retribuzione Tabellare
al 31/12/2025
Terza tranche di incre-
mento dal 01/01/2026
Retribuzione tabellare
dal 01/01/2026
AS 2176,39 54,42 2230,81
A 2028,59 50,72 2079,31
B 1854,28 46,37 1900,65
C Super 1773,69 44,35 1818,04
C 1692,29 42,32 1734,61
D 1599,71 40 1639,71
E 1514,94 37,88 1552,82
F 1423,40 35,59 1458,99
Livello Retribuzione Tabellare
al 30/09/2026
Quarta tranche di in-
cremento dal
01/10/2026
Retribuzione tabellare
dal 01/10/2026
AS 2230,81 47,62 2278,43
A 2079,31 44,38 2123,69
B 1900,65 40,57 1941,22
C Super 1818,04 38,81 1856,85
C 1734,61 37,03 1771,64
D 1639,71 35 1674,71
E 1552,82 33,15 1585,97
F 1458,99 31,14 1490,13
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello Retribuzione Tabellare
al 29/02/2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a
regime
1 2135,77 256,50 2392,27
2 2002,42 240,49 2242,91
3 1743,75 209,41 1953,16
4 1635,27 196,39 1831,66
5 1573,71 189 1762,71
6 1501,31 180,31 1681,62
7 1395,75 167,63 1563,38
69
Livello Retribuzione Tabellare
al 29/02/2024
Prima tranche di incre-
mento dal 01/03/2024
Retribuzione tabellare
dal 01/03/2024
1 2135,77 74,64 2210,41
2 2002,42 69,98 2072,40
3 1743,75 60,94 1804,69
4 1635,27 57,15 1692,42
5 1573,71 55 1628,71
6 1501,31 52,47 1553,78
7 1395,75 48,78 1444,53
Livello Retribuzione Tabellare
al 31/12/2024
Seconda tranche di in-
cremento dal
01/01/2025
Retribuzione tabellare
dal 01/01/2025
1 2210,41 67,86 2278,27
2 2072,40 63,62 2136,02
3 1804,69 55,40 1860,09
4 1692,42 51,96 1744,38
5 1628,71 50 1678,71
6 1553,78 47,70 1601,48
7 1444,53 44,35 1488,88
Livello Retribuzione Tabellare
al 31/12/2025
Terza tranche di incre-
mento dal 01/01/2026
Retribuzione tabellare
dal 01/01/2026
1 2278,27 54,29 2332,56
2 2136,02 50,90 2186,92
3 1860,09 44,32 1904,41
4 1744,38 41,56 1785,94
5 1678,71 40 1718,71
6 1601,48 38,16 1639,64
7 1488,88 35,48 1524,36
Livello Retribuzione Tabellare
al 30/09/2026
Quarta tranche di incre-
mento dal 01/10/2026
Retribuzione tabellare
dal 01/10/2026
1 2332,56 59,71 2392,27
2 2186,92 55,99 2242,91
70
Livello Retribuzione Tabellare
al 30/09/2026
Quarta tranche di incre-
mento dal 01/10/2026
Retribuzione tabellare
dal 01/10/2026
3 1904,41 48,75 1953,16
4 1785,94 45,72 1831,66
5 1718,71 44 1762,71
6 1639,64 41,98 1681,62
7 1524,36 39,02 1563,38
Retribuzione tabellare - Piccole e Medie Imprese
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello Retribuzione Tabellare
al 29/02/2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a
regime
AS 2048,50 246,25 2294,75
A 1909,40 229,53 2138,93
B 1745,34 209,81 1955,15
C Super 1669,48 200,69 1870,17
C 1592,85 191,46 1784,31
D 1505,71 181 1686,71
E 1425,91 171,41 1597,32
F 1339,76 161,05 1500,81
Livello Retribuzione Tabellare
al 30/04/2022
Prima tranche di incre-
mento dal 01/03/2024
Retribuzione tabellare
dal 01/03/2024
AS 2048,50 74,83 2123,33
A 1909,40 69,75 1979,15
B 1745,34 63,75 1809,09
C Super 1669,48 60,98 1730,46
C 1592,85 58,18 1651,03
D 1505,71 55 1560,71
E 1425,91 52,09 1478
F 1339,76 48,94 1388,70
71
Livello Retribuzione Tabellare
al 31/12/2024
Seconda tranche di in-
cremento dal
01/01/2025
Retribuzione tabellare
dal 01/01/2025
AS 2123,33 68,02 2191,35
A 1979,15 63,41 2042,56
B 1809,09 57,96 1867,05
C Super 1730,46 55,44 1785,90
C 1651,03 52,89 1703,92
D 1560,71 50 1610,71
E 1478 47,35 1525,35
F 1388,70 44,49 1433,19
Livello Retribuzione Tabellare
al 31/12/2025
Terza tranche di incre-
mento dal 01/01/2026
Retribuzione tabellare
dal 01/01/2026
AS 2191,35 54,42 2245,77
A 2042,56 50,72 2093,28
B 1867,05 46,37 1913,42
C Super 1785,90 44,35 1830,25
C 1703,92 42,31 1746,23
D 1610,71 40 1650,71
E 1525,35 37,88 1563,23
F 1433,19 35,59 1468,78
Livello Retribuzione Tabellare
al 30/09/2026
Quarta tranche di in-
cremento dal
01/10/2026
Retribuzione tabellare
dal 01/10/2026
AS 2245,77 48,98 2294,75
A 2093,28 45,65 2138,93
B 1913,42 41,73 1955,15
C Super 1830,25 39,92 1870,17
C 1746,23 38,08 1784,31
D 1650,71 36 1686,71
E 1563,23 34,09 1597,32
F 1468,78 32,03 1500,81
72
Settore - Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello Retribuzione Tabellare
al 29/02/2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a
regime
1 2150,70 259,22 2409,92
2 2016,41 243,03 2259,44
3 1755,94 211,63 1967,57
4 1646,70 198,47 1845,17
5 1584,71 191 1775,71
6 1511,80 182,21 1694,01
7 1405,51 169,41 1574,92
Livello Retribuzione Tabellare
al 29/02/2024
Prima tranche di incre-
mento dal 01/03/2024
Retribuzione tabellare
dal 01/03/2024
1 2150,70 74,64 2225,34
2 2016,41 69,98 2086,39
3 1755,94 60,94 1816,88
4 1646,70 57,15 1703,85
5 1584,71 55 1639,71
6 1511,80 52,47 1564,27
7 1405,51 48,78 1454,29
Livello Retribuzione Tabellare
al 31/12/2024
Seconda tranche di in-
cremento dal
01/01/2025
Retribuzione tabellare
dal 01/01/2025
1 2225,34 67,86 2293,20
2 2086,39 63,62 2150,01
3 1816,88 55,40 1872,28
4 1703,85 51,96 1755,81
5 1639,71 50 1689,71
6 1564,27 47,70 1611,97
7 1454,29 44,35 1498,64
73
Livello Retribuzione Tabellare
al 31/12/2025
Terza tranche di incre-
mento dal 01/01/2026
Retribuzione tabellare
dal 01/01/2026
1 2293,20 54,29 2347,49
2 2150,01 50,90 2200,91
3 1872,28 44,32 1916,60
4 1755,81 41,56 1797,37
5 1689,71 40 1729,71
6 1611,97 38,16 1650,13
7 1498,64 35,48 1534,12
Livello Retribuzione Tabellare
al 30/09/2026
Quarta tranche di incre-
mento dal 01/10/2026
Retribuzione tabellare
dal 01/10/2026
1 2347,49 62,43 2409,92
2 2200,91 58,53 2259,44
3 1916,60 50,97 1967,57
4 1797,37 47,80 1845,17
5 1729,71 46 1775,71
6 1650,13 43,88 1694,01
7 1534,12 40,80 1574,92
Articolo 64 – Parametri Retributivi
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 174
Articolo 65 – Corresponsione della retribuzione e reclami sulla retribuzione
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con scadenza periodica, comunque non superiore
a quella mensile, secondo le consuetudini dell'impresa, tenendo presente che per retribuzione base si
intende il minimo tabellare più la contingenza e per retri buzione normale si intende la retribuzione
globale di fatto.
La consegna della retribuzione al lavoratore deve essere accompagnata da un prospetto che può essere
riprodotto sulla medesima busta paga, contenente le seguenti indicazioni:
1) estremi della categoria del lavoratore;
2) elementi costitutivi della retribuzione;
3) elementi costitutivi delle trattenute;
74
4) elementi del periodo di paga relativo.
Il datore di lavoro sul prospetto dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o
documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento;
il lavoratore che non provveda, perde ogni diritto ai reclami per ciò che riguarda il denaro contenuto
nella busta stessa.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'interessato entro e non oltre il terzo giorno
da quello della corresponsione della retribuzione, affinché il competente ufficio dell'azienda possa
provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
Articolo 66 – Scatti di anzianità
Ai lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da
qualsiasi aumento di merito, sarà corrisp osto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un
aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
A partire dal 01.10.2025, gli scatti di anzianità previsti sono i seguenti
- AS: euro 20,494;
- A: euro 18,944;
- B: euro 16,879;
- CS: euro 16,181;
- C: euro 15,329;
- D: euro 14,296;
- E: euro 13,522.
Resta inteso che, per gli scatti maturati fino al 31-12-2024 continuano ad applicarsi gli importi previsti
dal precedente regime, in caso di passaggio di categoria si fa riferimento a quanto previsto nel comma
4 del presente articolo.
Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024
verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull'ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del
precedente regime. In occasione dei futuri rinnovi contrattuali le Parti ne valuteranno gli effetti.
Il lavoratore che alla data del 31 -12-2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al
precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto
allo scatto secondo il nuovo importo.
Passaggio di qualifica (da operaio ad impiegato)
Nel caso di passaggio di qualifica da operaio ad impiegato il numero degli aumenti periodici di
anzianità maturabili è di 5.
Articolo 66/bis Aumenti periodici di anzianità per il settore Escavazione e Lavorazione di
materiali Lapidei
75
Tutti i lavoratori, compresi quelli in forza alla data di stipula del presente c.c.n.l., hanno diritto a
maturare 5 aumenti periodici di anzianità.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in
cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti maturati sarà rivalutato
secondo la cifra indicata in tabella e corrispondente al nuovo livello.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni,
quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile secondo la normativa.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della
maturazione del successivo scatto di anzianità.
Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito né questi potranno
essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.
Gli scatti di anzianità che matureranno a far data dal 1° gennaio 2025 corrisponderanno ai seguenti
nuovi importi:
Livello
Importi Euro
1° 17,39
2° 16,36
3° 14,30
4° 13,26
5° 12,75
6° 12,23
7° 11,20
Resta inteso che, per gli scatti maturati fino al 31-12-2024 continuano ad applicarsi gli importi previsti
dal precedente regime. In caso di passaggio di categoria si fa riferimento a quanto previsto nel comma
5 del presente articolo.
76
Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024
verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull'ultimo dei 5 scatti maturati nel corso del
precedente regime. In occasione dei futuri rinnovi contrattuali le Parti ne valuteranno gli effetti.
Il lavoratore che alla data del 31 -12-2024 aveva in corso la maturazione di uno scatto in base al
precedente regime, qualora termini il biennio di maturazione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà diritto
allo scatto secondo il nuovo importo.
Articolo 67 – Lavoro a cottimo per il settore Legno, Arredamento, Mobili
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo
che individuale, secondo le possibilità tecniche.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'impresa in modo di garantire all'operaio di normale
capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore ai 5% del minimo di paga
tabellare.
Tale condizione si presume adempiuta quando gli operai lavoranti a cottimo nel medesimo gruppo
abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 5%.
Nel caso in cui un operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal
precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà
integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Articolo 68 - Gratifica natalizia per il Settore Legno, Arredamento, Mobili
L’impresa è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio una gratifica
pari ad una mensilità di retribuzione globale di fatto.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle
prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia,
infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per
gravidanza e puerperio, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. La corresponsione
deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non
in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima men silità quanti sono i mesi
di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Il periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Articolo 68/bis - Gratifica natalizia per il Settore Escavazione e Lavorazione di materiali
Lapidei
In occasione della ricorrenza del Santo Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in prova una
tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle
prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia,
77
infortunio, nell'ambito dei previsti peri odi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione
delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavora tore non
in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi
di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Articolo 69 - Trasferte per il Settore Legno, Arredamento, Mobili
A) Trasferte che si esauriscono nell'arco della giornata:
Al lavoratore comandato a prestare la sua opera fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua attività
compete:
1) il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute per recarsi sul luogo del lavoro;
2) il rimborso delle spese che si rendono necessarie di vitto nei limiti della normalità ed in base a nota
documentata salvo accordo forfettario tra la ditta e il datore, oppure una indennità sostitutiva da
stabilirsi dalle competenti organizzazioni territoriali, riferita al tempo in cui la trasferta si effettua;
3) una indennità pari al 100% della retribuzione normale (minimo tabellare più contingenza, più
eventuale terzo elemento) per le ore di viaggio effettivamente compiute dal lavoratore per recarsi sul
luogo del lavoro, detratto il tempo che sarebbe stato necessario per accedere allo stab ilimento,
analogo trattamento sarà riservato al lavoratore per il tempo impiegato nel viaggio di ritorno alla sua
abitazione;
4) una indennità del 15% per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Sono esclusi dalla corresponsione della indennità cui al pu nto 4) i lavoratori che operano di fatto in
imprese che per le loro caratteristiche produttive richiedono la predisposizione e/o il completamento
di alcune fasi della lavorazione e/o la posa in opera del manufatto all’esterno dell'impresa.
Il datore di lavoro stabilirà caso per caso, l’orario e l'itinerario che il lavoratore dovrà osservare nei
viaggi e stabilirà il mezzo di trasporto di cui il lavoratore dovrà servirsi.
Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive
eventualmente richieste dal cliente, se non sia esplicitamente autorizzato dal proprio datore di lavoro.
B) Trasferte che non si esauriscono nell'arco della giornata
Al lavoratore in trasferta per esigenze di servizio, l’azienda retribuisce:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della trasferta
obblighi il lavoratore a sostenere tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della trasferta, sempreché siano
autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 20% della retribuzione giornaliera.
Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedono la sua
permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese,
l’indennità verrà ridotta al 15%.
78
In presenza di particolari condizioni ambientali caratterizzate da eccessiva distanza dal normale luogo
di lavoro a quello in cui si deve svolgere l'attività lavorativa che comporta obiettivamente il protrarsi
della trasferta oltre il primo giorno, la maggiorazione dovuta per il lavoro prestato nel secondo giorno
è del 15%, salvo nel caso in cui la trasferta non si esaurisca nei due giorni.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore avrà durata superiore a tre mesi, il lavoratore
trascorsi i tre mesi, potrà richiedere un permesso retribuito di tre giorni con il rimborso delle relative
spese di trasporto.
Il periodo di godimento del permesso sarà stabilito in relazione con le esigenze di lavoro.
Nel caso di gravi e riconosciute necessità familiari la ditta dovrà su richiesta del lavoratore in trasferta,
concedere al lavoratore stesso, un permesso con solo rimborso delle spese occorrenti per il trasporto
con mezzi ordinari.
Articolo 69bis - Trasferte per il Settore Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei
I lavoratori che per ragioni di lavoro siano inviati fuori dei limiti del comune in cui ha sede l’impresa
avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, in base a nota documentata e
comunque nei limiti della normalità, oppure in misura da convenirsi preventivamente tra le parti.
Le ore di viaggio effettuate per motivi di lavoro al di fuori del normale orario di stabilimento vengono
retribuite nella misura del 100% della paga globale di fatto.
Al lavoratore in missione, qualora questa superi le 24 ore, sarà corrisposta un'indennità pari al 20%
della retribuzione giornaliera per tutto il periodo di durata della trasferta.
Tale indennità, che non fa parte della retribuzione a nessun effetto, va intesa in qualità di compenso
per il maggior disagio.
TITOLO VI
TRATTAMENTO PER MALATTIA ED INFORTUNIO
Articolo 70 – Trattamento di malattia ed infortunio
L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa, entro l’inizio del normale
orario di lavoro del primo giorno di assenza, salvo casi di giustificato impedimento, al f ine di
consentire all’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si
rendessero eventualmente necessari.
Fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, in caso di trasmissione telematica
del certificato di malattia, il lavoratore adempie agli obblighi contrattuali relativi alla documentazione
dell’assenza, comunicando al datore di lavoro, entro due giorni, via telefax, tramite e-mail o con SMS
se previsto dall’azienda, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato dal
medico.
In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo (quale,
a mero titolo esemplificativo, problemi tecnici di trasmissione, insorgenza dello stato patologico
all’estero, struttura curante non convenzionata con il SSN, eventi di malattia che richiedono ricovero
ospedaliero o che vengono certificati da strutture di pronto soccorso) il lavoratore, previo avviso al
datore, adempie agli obblighi contrattuali relati vi alla documentazione dell’assenza inviando in
79
azienda, entro il secondo giorno di assenza, il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare
su supporto cartaceo secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18/3/2011, n. 4. In questo caso
l’inoltro della certificazione medica potrà avvenire anche mediante l’utilizzo di fax o di pos ta
elettronica, fermo restando, in tal caso, l’obbligo della successiva produzione della certificazione in
originale.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni e degli adempimenti suddetti nei tempi previsti,
l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L’Impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio non sul lavoro del lavoratore,
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, secondo le norme di legge.
SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO, MOBILI
Conservazione del posto
In caso di malattia, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di 12 mesi consecutivi.
Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia non potranno essere superati i seguenti
periodi massimi complessivi di conservazione del posto: 12 mesi in un periodo di 18 mesi consecutivi.
Superati i termini massimi sopra indicati, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il
perdurare della malattia o suoi postumi, il datore d i lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro
corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto e della indennità di
preavviso.
Analogamente, qualora per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non
sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello
stesso con il diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla
scadenza del preavviso stesso.
Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di malattia non si presenti al lavoro, sarà
considerato dimissionario salvo i casi di comprovato e giustificato motivo.
In caso di malattia professionale o infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo di:
1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità
per inabilità temporanea prevista dalla legge;
2) nel caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico
definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.
Trattamento economico
In caso di assenza per malattia al lavoratore di Categoria B operaio, C Operaio, D Operaio, E, F
(Vedasi declaratorie) le imprese assicurano il seguente trattamento:
- il 100% della retribuzione netta per i primi 3 giorni in caso di malattia superiore a 7 giorni;
- fino al 100% della retribuzione netta per l'intero periodo dal 4° al 180° giorno;
- una indennità sostitutiva del 34% della retribuzione netta di fatto nei casi di malattia superiore a
180 giorni, per un periodo massimo di 90 giorni.
80
Ai lavoratori della categoria A Super, A, B Impiegati, C Impiegati, D Impiegati (vedasi declaratorie)
le imprese garantiranno, in caso di malattia, un trattamento economico pari all'intera retribuzione
globale per i primi sei mesi.
Nei casi di malattia superiore a 180 giorni, le imprese corrisponderanno un trattamento economico
pari al 34% della retribuzione netta di fatto per un periodo massimo di 90 giorni.
In caso di malattia professionale o di infortunio, le imprese garantiranno ai lavoratori assenti una
integrazione della indennità percepita dall’istituto assicuratore, fino al 100% della retribuzione netta
dal 1° giorno e sino a guarigione clinica.
In ogni caso restano salve le condizioni di miglior favore.
La malattia, l'infortunio non sul lavoro, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti
durante il periodo di p rova o preavviso sospendono la prova o il preavviso per un periodo pari alla
durata dell'evento morboso o dell’infortunio nell’ambito massimo del periodo di conservazione del
posto di cui sopra. Al termine del periodo di astensione per gli eventi sopra ind icati riprenderà la
decorrenza del periodo di prova o del preavviso per la parte residua.
Fermo restando che le integrazioni a carico del datore di lavoro di cui al presente articolo, saranno
corrisposte ai lavoratori direttamente da parte dei datori di la vori, questi ultimi potranno ricorrere a
norme mutualistiche o assicurative per le integrazioni suddette. Al fine suindicato potranno essere
costituiti appositi Organismi.
Per gli Operai i ratei di gratifica natalizia corrisposti dagli istituti assicurator i verranno conteggiati
dalle aziende per raggiungere le percentuali di cui sopra. Quindi la gratifica natalizia verrà
corrisposta, a suo tempo, al lavoratore per intero.
Nel caso in cui la malattia è causata da infortunio non sul lavoro ascrivibile a resp onsabilità di terzi,
resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte
per il trattamento come sopra regolato restando ad esso ceduta, su delega del lavoratore, la
corrispondente azione nei limiti del detto importo.
Comporto in presenza di gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapia
salvavita
I lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapia salvavita
certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA.SS.LL. hanno diritto ad un periodo di
comporto di 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi.
Per questi lavoratori l'indennità sostitutiva della retribuzione netta di fatto prevista dal presente
articolo per un periodo massimo di 90 giorni, nei casi di malattia superiore a 180 giorni, è elevata al
50%.
SETTORE ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI
Conservazione del posto
In caso di malattia, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di 12 mesi consecutivi. Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia non
potranno essere superati t seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto: 12 mesi
in un periodo di 24 mesi consecutivi.
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Superati i te rmini massimi sopra indicati qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il
perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro
corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto e della indennità di
preavviso.
Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore
non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello
stesso con il diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla
scadenza del preavviso stesso.
Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo di ma lattia non si presenti ai lavoro, sarà
considerato dimissionario salvo i casi di comprovato e giustificato motivo.
In caso di malattia professionale o di infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo di:
1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità
per inabilità temporanea prevista dalla legge;
2) nel caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico
definitivo da parte dell’istituto assicuratore.
Trattamento economico
Agli operai in caso di malattia, sarà riconosciuta una integrazione economica all'indennità di malattia
corrisposta dal l’Istituto assicuratore preposto al fine di garantire:
- il 100% della retribuzione netta per i primi 3 giorni in caso di malattia superiore a 6 giorni;
- fino al 100% della retribuzione netta per l’intero periodo dal 4° al 180° giorno;
- una indennità sostitutiva del 45% della retribuzione netta di fatto nei casi di malattia superiore a 180
giorni, per un periodo massimo di 90 giorni.
Agli impiegati in caso di malattia, sarà garantito un trattamento economico pari all'intera retribuzione
globale per i primi sei mesi. Nei casi di malattia superiore a 180 giorni, le imprese corrisponderanno
un trattamento economico pari al 45% della retribuzione netta di fatto per un periodo massimo di 90
giorni.
In caso di malattia professionale o di infortunio, le imprese garantiranno ai lavoratori operai e
impiegati assenti una integrazione della in dennità percepita dall’istituto assicuratore, fino al 100%
della retribuzione netta dal 1° giorno e sino a guarigione clinica.
Fermo restando che le integrazioni a carico del datore di lavoro di cui al presente articolo, saranno
corrisposte ai lavoratori direttamente da parte dei datori di lavori, questi ultimi potranno ricorrere a
norme mutualistiche o assicurative per le integrazioni suddette.
Per gli Operai i ratei di gratifica natalizia corrisposti dagli istituti assicuratori verranno conteggiati
dalle aziende per raggiungere le percentuali di cui sopra. Quindi la gratifica natalizia verrà
corrisposta, a suo tempo, al lavoratore per intero.
Nel caso in cui la malattia è causata da infortunio non sul lavoro ascrivibile a responsabilità d i terzi,
resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte
per il trattamento come sopra regolato restando ad esso ceduta, su delega del lavoratore, la
corrispondente azione nei limiti del detto importo.
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Comporto in presenza di gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapia
salvavita
I lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche degenerative e richiedenti terapia salvavita
certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o delle AA .SS.LL. hanno diritto ad un periodo di
comporto di 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi.
Per questi lavoratori l'indennità sostitutiva della retribuzione netta di fatto prevista dal presente
articolo per un periodo massimo di 90 giorni, nei casi di malattia superiore a 180 giorni, è elevata al
50%.
TITOLO VII
TUTELA DELLA MATERNITA’ E PATERNITA’
Articolo 71 – Tutela della maternità e paternità
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
Nel periodo di congedo di maternità (cinque mesi) alla lavoratrice sarà corrisposta una integrazione
del trattamento corrisposto dall'Istituto assicuratore fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto
netta.
Alla lavoratrice in stato di gravidanza, per malattie insorte in tale periodo e causate dallo stesso stato,
è fatto obbligo di presentare domanda di prematernità alla Direzione Provinciale del Lavoro
competente secondo le norme vigenti.
In materia di congedo obbligatorio (10 giorni) e facoltativo (1 giorno) di paternità trovano
applicazione le disposizioni normative vigenti e s.m.i..
TITOLO VIII
NORME DISCIPLINARI
Articolo 72 – Assenze
Tutte le assenze devono essere giustificate. Per le assenze non giustificate valgono le norme
disciplinari previste nel presente contratto.
Le giustificazioni devono essere presentate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza
stessa, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Sarà considerato dimissionario il lavoratore che senza giustificato motivo sia assent e per più di tre
giorni consecutivi e per tre volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi. L'assenza, ancorché
giustificata e autorizzata, non dà luogo a decorrenza di retribuzione.
Permessi di entrata e uscita per il Settore Legno, Arredamento, Mobili
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare l'impresa se non debitamente autorizzato dal
datore di lavoro.
Salvo permesso del datore di lavoro non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nell'impresa
in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
83
Il permesso di uscita dall'impresa deve essere chiesto dal lavoratore al datore di lavoro nella prima
ora di lavoro salvo casi eccezionali.
NORME DISCIPLINARI PARTICOLARI PER IL SETTORE LEGNO, ARREDAMENTO E
MOBILI
Articolo 73 – Consegna e conservazione degli utensili personali
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli utensili, gli attrezzi, i
disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha
ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite
eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui
imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l’autorizzazione
dell'azienda.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore prima di lasciare il luogo di lavoro dovrà
riconsegnare tutto ciò che gli era stato affidato: qualora non lo restituisse in tutto od in parte, l'azienda
tratterrà l'importo corrispondente al valore degli ogge tti non riconsegnati sui compensi e sulle
indennità spettanti al lavoratore a qualsiasi titolo. Qualora il dipendente lavorasse con utensili di sua
proprietà, l’azienda dovrà corrispondergli una indennità di consumo ferri la cui misura verrà stabilita
dalle Organizzazioni territoriali.
L'azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili quelli di proprietà del lavoratore e in tal
caso non corrisponderà più indennità ferri di cui al comma precedente. I danni che importino
trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza
della ditta.
L'importo del risarcimento, in relazione alle entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto
nella misura massima del 10% della retribuzione normale per ogni per iodo di paga, salvo il caso di
risoluzione del rapporto nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed
indennità dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.
Articolo 74 – Doveri dell’Impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni
affidategli, e in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle
presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al d isbrigo delle mansioni assegnategli osservando le norme
del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno
all'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria
agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il
contratto d'impiego, delle notizie attinte durante ¡i servizio; l'imprenditore a sua volta, non potrà con
84
speciale convenzione restringere l'ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il
rapporto contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Articolo 75 – Provvedimenti disciplinari per gli Impiegati
Ferma restando l'applicabilità della procedura di cui all’ art. 7 della legge 20/5/1970, n. 300, nei casi
dalla medesima previsti, le mancanze dell'impiegato potranno essere sanzionate a seconda della loro
gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in
considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere
applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione
nei disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto
di lavoro senza giustificato motivo, ritardi l'inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione
senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro
affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che provoca all'azienda grave nocumento
morale o materiale o che compia mancanze che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate
nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nei provvedimenti di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che provochi all’azienda grave nocumento
morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni
che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso
l’impiegato.
Articolo 76 – Preavviso di Licenziamento per gli impiegati
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza
un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui
appartiene l'impiegato:
Anni di servizio Cat. A - B Cat. C - CS - D
Fino a 5 anni 1 mese e mezzo 1 mese
Oltre 5 e fino a 10 anni 2 mesi 1 mese e mezzo
Oltre i 10 anni 2 mesi e mezzo 2 mesi
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I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto
di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una
indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E’ in facoltà della parte che riceve l a disdetta ai sensi dei 1° comma di troncare il rapporto, sia
all’inizio o sia nel corso del preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il
periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di l icenziamento l'impresa concederà
all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la retribuzione e la durata dei permessi
stessi saranno stabiliti dall'impresa.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
II periodo di preavviso se sostituito dalla corrispondente indennità, non è computabile nell’anzianità
agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Articolo 77 – Trattamento di fine rapporto per gli Impiegati
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto all'impiegato un trattamento di fine rapporto
da calcolarsi ai sensi della legge 29/5/1982, n. 297, secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa.
La quota annua è ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retri butivi a carattere continuativo
corrisposti nell'anno al lavoratore.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del
rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le compartecipazioni agli
utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, la frazione di mese par i o superiore ai 15
giorni sarà considerata mese intero.
Articolo 78 - Ammonizioni, multe e sospensioni per gli ex operai
L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente
al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con
voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di
lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario e delle
eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per
esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
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h) sia trovato addormentato;
i) tras gredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o
dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo
o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimenti di danni è devoluto alle esistenti istituzioni
assistenziali e previdenziali.
Articolo 79 - Provvedimenti disciplinari per gli Operai
Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all' art. 7 della legge 20/5/1970, n. 300 , nei casi
dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione del lavoratore alle norme del presente contratto potrà
essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con la multa fino all’importo di tre quote orarie della retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalia retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento.
Articolo 80 – Licenziamento per mancanze per gli Operai
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita
dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza
del la voro e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni
delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono
sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve
entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni
di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità d elle persone
o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un
anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
g) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato per
azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura
morale dell'operaio;
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h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art 88 del presente contratto per i lavoratori
quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 89.
i) furto nel luogo di lavoro, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensil i o di altri
oggetti o documenti dell’impresa;
I) danneggiamento volontario al materiale dell’impresa o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o
comunque dove ciò pu ò provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli
impianti e dei materiali.
Articolo 81 – Preavviso di licenziamento e dimissioni per gli Operai
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'articolo 80 (licenziamento per mancanze)
e le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana
con un preavviso di sei giorni.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del predetto termine deve corrispondere
all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova
occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Articolo 82 – TFR per gli Operai
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto all'operaio un trattamento di fine rapporto da
calcolarsi ai sensi della legge 29/5/1982, n. 297, secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa. La quota
annua, ottenuta dividendo per 13,5 gli elementi retributivi a carattere continuativo corrisposti
nell'anno al lavoratore.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
Articolo 83 – Ulteriori normative per il settore
Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti
mobili, nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da
terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di
verniciatura o lucidatura con sistemi a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con
catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di
protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente a lle ore di effettiva prestazione nei
lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10% sulla retribuzione tabellare con
facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso
titolo.
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Agli operai c ostretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a
temperature superiori ai 50 gradi, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.
Indennità di preavviso e TFR in caso di morte
In caso di morte le indennità di preavviso e di T.F.R. saranno corrisposte in base alle disposizioni
dell’art. 2122 del codice civile.
Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate qualora nello svolgimento del
rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di
conciliazione, alle competenti Associazioni sindacali territoriali degli artigiani e dei lavoratori.
In caso di mancato accordo per diversa interpretazione del c ontratto, prima di adire l’Autorità
giudiziaria, la vertenza sarà demandata all’esame delle parti stipulanti il presente contratto.
Indennità di maneggio denaro – impiegati
L'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti
con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al
6% del minimo contrattuale di stipendio mensile del gruppo di appartenenza e della indennità di
contingenza.
Le somme eventualmente r ichieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e
vincolate a norma del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.
NORME DISCIPLINARI PART ICOLARI PER IL SETTORE ESCAVAZIONE E
LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI
Articolo 84 - Ammonizioni, multe e sospensioni
L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell'art. 85 il lavoratore
che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con
voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di
lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario e delle
eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per
esso;
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f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o
dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina,
alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo
o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimenti di danni è devoluto alle esistenti istituzioni
assistenziali e previdenziali.
Articolo 85 - Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all' art. 7 della legge 20/5/1970, n. 300 , nei casi
dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione del lavoratore alle norme del presente contratto potrà
essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con la multa fino all'importo di tre quote orarie della retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento.
Articolo 86 – Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita
dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza
del lavoro e che provochi all'azienda grave nocumen to morale o materiale o che compia azioni
delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve
entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni
di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone
o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un
anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;
90
g) condanna ad una pena detent iva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato per
azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura
morale dell'operaio;
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 84 (Multe e sospensioni) della presente
regolamentazione per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di
cui allo stesso articolo;
i) il furto nel luogo di lavoro, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri
oggetti o documenti dell'impresa;
l) danneggiamento volontario al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o
comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli
impianti e dei materiali.
Articolo 87 – Preavviso per licenziamento e dimissioni
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 85 (Provvedimenti disciplinari),
nel rispetto delle vigenti norme di leggi, o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso i
cui termini sono stabiliti come segue:
Livello Operai Impiegati
1 - 2 mesi
2° - 2 mesi
3° 10 giorni lavorativi 2 mesi
4° 10 giorni lavorativi 2 mesi
5° 10 giorni lavorativi 1 mese
6° 5 giorni lavorativi 1 mese
7° 5 giorni lavorativi -
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere
all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio che nel corso del
preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non
compiuto.
Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Tanto il licenziamento che le dimissioni dovranno essere comunicati per iscritto.
Il periodo di preavviso, se sostituito dalla corrispondente indennità, non è computabile nell'anzianità
agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova
occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Articolo 88 – Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto da
calcolarsi ai sensi della Legge 29/5/1982, n. 297.
91
Per l'anzianità precedentemente al 31/12/1989 valgono, in ogni caso, le norme contrattuali applicate
o comunque indicate nelle dichiarazioni obbligatorie (INPS - INAIL - Ispettorato del lavoro, ecc.)
oppure nelle contrattazioni regionali e territoriali, fra le parti, a quella data in vigore.
Articolo 89 – Ulteriori normative per il settore
Indumenti di lavoro
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente
dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di sc arpe da
lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà
concessa in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, una tuta da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavoro
di ufficio.
Lavori speciali e disagiati
Lavori speciali
Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su scale aree, con funi in
tecchia o parete, su posti a sbalzo, su bilance o zattere potranno essere corrisposti compensi la cui
misura verrà determinata con accordi a livello regionale.
Lavori disagiati
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la pioggia o la neve, in
presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di
canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, potrà essere cor risposto per tutto il tempo
della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi
a livello regionale.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti,
ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la
gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnic a degli interventi che potranno rendersi
necessari.
Le aziende riporteranno mensilmente in busta paga le ore di lavoro notturno effettuate. Su richiesta
del lavoratore l'azienda fornirà un documento riepilogativo delle ore di lavoro notturno effettuate
nell'anno precedente.
Lavori usuranti
In occasione della entrata in vigore della emananda normativa sui lavori usuranti, le parti
costituiranno una Commissione paritetica al fine di approfondire i contenuti delle attribuzioni
eventualmente assegnate alle parti medesime dalla nuova legislazione, nonché al fine di fornire ogni
utile chiarimento e proposta per l'attuazione delle attribuzioni stesse.
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TITOLO IX
NORME AGGIUNTIVE
Articolo 90 - Lavoratori Immigrati
Le parti, in considerazione della crescente presenza dei lavoratori stranieri, convengono
sull’opportunità di favorire un proficuo clima aziendale orientato al rispetto delle specificità culturali
e alla reciproca correttezza.
Pertanto, al fine di favorire il periodico rientro dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, il datore
di lavoro, a seguito di formale richiesta e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative
nonché i picchi di attività dell’impresa, potrà riconoscere l’utilizzo cumulativo di ferie e ROL
maturati.
Per i lavoratori immigrati che debbano assolvere gli obblighi di leva militare nei rispettivi Paesi di
origine, da comprovare con idonea documentazione, è previsto il diritto alla conservazione del posto
di lavoro. Al termine del servizio di leva il lavorato re dovrà consegnare al datore di lavoro il
certificato di congedo rilasciato dal Paese di origine, pena la risoluzione del rapporto di lavoro.
Le parti convengono di incontrarsi all’inizio di ogni anno a livello regionale per:
- esaminare l’andamento occupazionale dei lavoratori immigrati sulla base dei dati qualitativi forniti
dalle aziende;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative tendenti a
realizzare la completa integrazione dei lavoratori immigrati.
Articolo 91 - Cessione, trasformazione, trapasso di azienda
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di
lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti (anzianità
di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
Articolo 93 - Tirocinio
I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22 della legge 56/1987 saranno inquadrati nella categoria D nei
Settore Legno e nel Livello V nel Settore Lapidei. Gli stessi percepiranno per un periodo di 6 mesi
una retribuzione tabellare mensile ridotta del 10%.
Articolo 94 - Decorrenza e Durata
l presente CCNL avrà decorrenza dal 15/10/2025 e scadrà il 15/10/2028.
Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo
lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data della sua scadenza.
93
In caso di disdetta, le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del Contratto 6 mesi prima
della scadenza stessa.
Il presente Contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore finché non sarà rinnovato.
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SEZIONE SPECIALE
Le parti di comune accordo, vista la specificità del Settore hanno determinato di introdurre nel CCNL
una specifica sezione relativa ai rapporti di lavoro nell’ambito delle onoranze funebri, con riferimento
a specifiche norme relativa applicazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
regolamentazione, si rimanda alle norme del CCNL applicabile.
PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELLE ONORANZE FUNEBRI
PREMESSA
Il settore funerario si qualifica come caratterizzato da una alta specificità che richiede, come da
accordo integrativo del 01.10.2025, una normativa c he possa essere specificatamente attagliata su
esigenze particolari. Da qui, la necessità di disciplinare alcuni elementi del CCNL in modo specifico
su questo settore, fermo restando che per tutti gli istituti contrattuali sia normativi che obbligatori non
espressamente oggetto della presente sezione, si applicheranno le norme di parte generale sopra
indicate.
Art. 1 – Classificazione del personale
La classificazione delle figure professionali deve tener conto della realtà delle strutture organizzative
attuali e future, in particolar modo bisogna distinguere tra operatori specializzati impiegati nelle
strutture denominate “Case Funerarie” e quelli impiegati nelle strutture denominate “Sale del
Commiato” così come descritte dal progetto di legge n. 1306/2024 (Disposizioni in materia di attività
funebre e delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle disposizioni di settore).
Le figure professionali più semplici possono trovare più occasione di collocazione nelle Strutture per
il Commiato mentre nel caso delle Strutture Case Funerarie in virtù della loro particolare funzione
possono trovare maggiore impiego figure professionali altamente specializzate.
La Sala del Commiato è una struttura tesa ad ospitare la salma durante il periodo di osservazione
passato il quale il feretro deve essere sigillato per poter essere trasportato presso la sua ultima
destinazione; la Casa Funeraria è una struttura concepita per poter operare sul cadavere attraverso
operazioni di imbalsamazione e di tanatoprassi e pertanto in tali strutture il feretro dopo tali
trattamenti può rimanere aperto a discrezione dei familiari.
Sezione "disciplina Del Rapporto Di Lavoro" - Classificazione Del Personale
I lavoratori sono inquadrati in un´unica scala classificatoria composta da 8 livelli professionali.
L´inquadramento dei lavoratori nei vari livelli professionali, previsti dal presente articolo, avviene
sulla base di declaratorie generali, che differenziano qualitativamente i livelli, e di esemplificazioni
non esaustive fornite dai profili professionali. I requisiti fondamentali derivanti dalle declaratorie e
dai contenuti professionali, specificati nei profili e relative esemplificazioni consentono, per analogia,
di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo, il tutto con la sola eccezione della categoria
C super.
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima
contrattuale, non modifica per il resto l´attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di caratt ere
normativo ed economico (come ad esempio il t.f.r., gli adempimenti assicurativi, i trattamenti per
sospensione e riduzione di lavoro, ecc.), che continuano ad essere distintamente previsti per gli
impiegati e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contrattazione
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collettiva e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il
presente contratto.
Categorie professionali:
• Categoria A super - quadri
• Categoria A - ex impiegati 1ª categoria
• Categoria B- ex impiegati 2ª categoria; ex operaio specializzato provetto
• Categoria C super - specifici tre profili della categoria C
• Categoria C - ex impiegato 3ª categoria; - ex operaio specializzato
• Categoria D - ex impiegato di 4ª categoria; - ex operaio qualificato
• Categoria E - ex operaio di 3ª categoria
• Categoria F - Lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del
campo di applicazione del c.c.n.l.
I livelli indicati nelle tabelle sono ragguagliati a mese (174 ore).
Categoria "A super". Quadri
Declaratoria
Appartengono a questa categoria con qualifica di quadro:
• i lavoratori che, avendo svolto un percorso di apprendistato o avendo acquisito comunque una
specifica preparazione tecnico -pratica e particolari capaci tà ed abilità attraverso scuole o
istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente o provenendo da categoria
inferiore, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza e
responsabilità complessiva ai fini dello sviluppo e dell´attuazione degli obiettivi dell´impresa.
Profili
Lavoratori con elevata capacità gestionale che operando nei limiti delle strategie generali dell´impresa
ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso attività di elevata speciali zzazione,
di rilevante importanza e responsabilità operando anche nella ricerca e progettazione ai fini dello
sviluppo dell´impresa.
Categoria "A"
Declaratoria
Appartengono a questa categoria:
• gli impiegati con funzioni direttive ai quali il titolare, ric onoscendo la loro preparazione
professionale acquisita sia attraverso una alta formazione professionale o una lunga esperienza
nel settore, assegna lo sviluppo di programmi e progetti nel campo dell´innovazione di
96
prodotto o processo, ovvero nella promozione e vendita dei prodotti, ovvero conferisce anche
deleghe parziali nell´ambito della gestione amministrativa.
Categoria "B"
Declaratoria
Appartengono a questa categoria:
• gli operai specializzati provetti, che avendo svolto un percorso di apprendistato o avendo
acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacità ed abilità
attraverso scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente o
provenendo da categoria inferiore, sono in grado di seguire in au tonomia l’intero processo
necessario a sollevare le famiglie dolenti dalle incombenze relative al lutto subito.
• gli impiegati che, avendo svolto un percorso di apprendistato o avendo acquisito comunque
una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacità ed abilità attraverso scuole o
istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente o provenendo da categoria
inferiore, svolgono mansioni di concetto che comportano iniziative ed autonomia operative
nell´ambito delle direttive ri cevute, mansione per le quali si richiede una particolare e
specifica conoscenza o adeguata pratica ed esperienza nel campo amministrativo o
commerciale ed umano, comunque acquisite e che coordinano se richiesto l´attività di
impiegati di livello inferiore;
Profilo
- se operaio è in grado di provvedere all’intera filiera di eventi necessari alla produzione del
servizio in tutti i suoi passaggi.
- se impiegato è in grado di provvedere alla gestione delle attività amministrative o
commerciali interfacciandosi anche con enti esterni in autonomia nell´ambito delle direttive ricevute
dal titolare.
Esemplificazioni non esaustive del profilo
- Capacità di primo approccio alla famiglia dolente nel momento della chiamata
- Lavoratori che sanno predis porre gli annunci mortuari e tutte le richieste creative delle
famiglie
- Lavoratori esperti in tanatocosmesi e tanatoprassi
- Lavoratori che gestiscono relazioni con istituzioni sanitarie per la gestione delle fasi
autorizzatorie
Categoria C super
Declaratoria e profili esaustivi
• I lavoratori, che avendo svolto un percorso di apprendistato o avendo acquisito comunque una
specifica preparazione tecnico -pratica e particolari capacità ed abilità attraverso scuole o
istituti professionali o mediante corsi d i istruzione equivalente o provenendo da categoria
inferiore, che oltre a possedere nell´ambito della propria specializzazione le competenze
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previste nella categoria inferiore, svolgono con adeguata autonomia nell´ambito di indicazioni
impartite:
1. Apparatori di cerimonie funebri con adeguata autonomia
2. Tanatoprassi
3. Tanatocosmesi
Le parti dichiarano che tale categoria è costituita esclusivamente dai lavoratori aventi le caratteristiche
dei tre profili sopra descritti e che quindi gli stessi sono da ritenersi e saustivi della declaratoria della
categoria C Super sino a diversa intesa espansiva delle parti firmatarie.
Categoria "C"
Declaratoria
• gli operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato o avendo acquisito
comunque una specifica prepa razione tecnico -pratica e particolari capacità ed abilità
attraverso scuole o istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente o
provenendo da categoria inferiore, svolgono in autonomia, con la necessaria conoscenza dei
mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, le lavorazioni di finitura,
di montaggio, costruzione o altre attività loro assegnate;
• gli operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato o provenendo da
categoria inferiore, hanno conseguito abilità e competenze professionali tali da essere in grado
di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed
all´attrezzaggio delle stesse interpretando, ove occorra, schemi e/o disegni tecnici e/o
programmi informatici
• gli autisti, avendo svolto un percorso di apprendistato o avendo acquisito comunque una
specifica preparazione tecnico -pratica e particolari capacità ed abilità attraverso scuole o
istituti professionali o mediante corsi di istruzione equivalente o pr ovenendo da categoria
inferiore, oltre le consegne e il ritiro delle merci eseguono direttamente o in collaborazione
con il personale apposito le operazioni di carico e scarico delle merci e che svolgono la
manutenzione ordinaria dell´automezzo nonché il rifornimento e la pulizia dello stesso e che
sanno accertare la regolarità delle attività amministrative collegate e connesse ai documenti
di trasporto
• gli impiegati di concetto che avendo svolto con profitto scuole di formazione professionale o
un percorso di apprendistato o provenendo da categoria inferiore svolgono la loro attività
nell´ambito delle mansioni assegnate nel campo tecnico e/o amministrativo e/o commerciale.
Profilo
Al lavoratore che svolge la propria attività nell´ambito di una delle diverse specializzazioni necessarie
allo sviluppo del processo produttivo, organizzativo, tecnico, amministrativo o commerciale:
- se operaio viene richiesto un grado di autonomia adeguato al servizio da svolgere in
particolare in rapporto con le famiglie dolenti; di riconoscere i materiali , le attrezzature da utilizzare
e il procedimento per il loro corretto utilizzo, che è in grado di seguire le varie fasi del processo
produttivo dall’inizio alla fine.
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- se impiegati viene richiesto di eseguire autonoma mente le ricorrenti pratiche proprie della
mansione assegnata che potrà essere o in campo amministrativo o tecnico o commerciale o logistico
provvedendo di persona alla corretta gestione degli archivi o magazzini segnalando ai superiori
eventuali anomalie e/o problematiche riscontrate.
Esemplificazioni non esaustive del profilo:
- Lavoratori che gestiscono le varie fasi del processo produttivo con adeguata autonomia
Categoria "D"
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono specifiche conoscenze acquisite presso
scuole professionali o mediante istruzioni equivalenti o con percorsi di apprendistato, e che
sulla base di conoscenze del processo organizzativo e gestionale della propria mansione,
operano nel settore amministrativo e/o commerciale e/o tecnico anche in affiancamento ad
altri lavoratori
• gli operai che svolgono con perizia mansioni esecutive per le quali risultano in possesso di
specifiche capacità tecnico - pratiche acquisi te o con adeguato tirocinio in azienda o con
preparazione conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante
percorsi di apprendistato, sanno eseguire con perizia diverse mansioni esecutive nell´ambito
del processo produttivo e/o anche in affiancamento ad altri lavoratori;
• autisti di mezzi speciali idonei al trasporto funebre che svolgono la manutenzione ordinaria
dell´automezzo nonché il rifornimento e la pulizia dello stesso
Profilo
Sulla base delle indicazioni tecniche impartite:
- all´operaio è richiesto una certa autonomia nell’espletamento delle sue mansioni,
- all´impiegato è richiesto di eseguire semplici pratiche in campo amministrativo e/o commerciale e/o
tecnico che richiedono anche l´ausilio di strumenti informatici ed elettronici e l´eventuale gestione
delle stesse in dialogo con i servizi per l´impresa offerti dalle associazioni di categoria, consulenti del
lavoro, commercialisti, banche, uffici postali, altri enti.
Esemplificazioni non esaustive del profilo:
- ricomposizione e vestizione salma .
- Montaggio e smontaggio camere ardenti.
- Conduzione di autocarri speciali per il trasporto funebre.
- Lavorazioni semplici di imbottitura dei feretri con applicazione di prodotti idonei.
- Lavorazioni semplici di confezionamento casse zinco con applicazione di prodotti idonei.
99
- Sigillatura feretri per il trasporto funebre.
Categoria "E"
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli impiegati che, con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole
professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi di apprendistato, svolgono
mansioni esecutive quali ad esempio archiviazione e compilazione di documentazioni in
campo amministrativo o gest ionale, che richiedono generiche conoscenze professionali
acquisite anche con l´eventuale partecipazione a corsi di addestramento, ovvero che operano
in ausilio ad impiegati anche di livello superiore;
• gli operai che, con adeguato tirocinio in azienda o co n preparazione conseguita in scuole
professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi di apprendistato, svolgono
mansioni esecutive per le quali sono richieste generiche capacità tecnico-pratiche
Esemplificazioni non esaustive del profilo:
- operazioni di preparazione feretri per la camera ardente;
- operazione di preparazione casse di zinco con accessori idonei;
- montaggio e smontaggio camere ardenti;
- lavoratore che esegue semplici operazioni di gestione materiale per il trasporto.
Categoria "F"
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
• gli operai comuni dotati di normali capacità pratiche necessarie per svolgere elementari
mansioni manuali quali la movimentazione manuale dei carichi, e altre attività elementa ri
nella manutenzione degli ambienti e delle attrezzature per le quali non è richiesta alcuna
preparazione o esperienza.
Tali lavoratori permarranno in tale categoria per un periodo massimo di 12 mesi di calendario dalla
data di assunzione, decorsi i quali saranno automaticamente inquadrati nella categoria E.
Tale automatismo nel passaggio di categoria avrà efficacia anche nei confronti degli assunti a tempo
determinato.
I lavoratori stranieri che dopo l´assunzione nella categoria "F" si iscrivono a corsi di lingua italiana
(da tenersi fuori dal normale orario di lavoro), presso scuole pubbliche o private e/o presso società di
formazione espressione dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l., una volta ottenuto e depositato in
copia al datore di lavoro il relativo attestato finale di frequenza permarranno in tale categoria per un
periodo massimo di 6 mesi di calendario dalla data di assunzione; laddove i 6 mesi siano già trascorsi
alla data della consegna dell´attestato di cui prima il passaggio automatico nella categoria "E" avverrà
con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna della copia dell´attestato.
100
Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori italiani che imparino, con le stesse modalità di cui sopra,
una lingua straniera.
Art. 2 – Contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 e
ss.mm.ii.
Fermo restando tutto quanto disciplinato in Parte Generale, si prevedono ulteriori specificazioni per
il settore delle onoranze funebri.
L’andamento dei decessi mostra una marcata stagionalità con valori massimi in alcuni mesi invernali
ed estivi. Conseguentemente l’effetto delle condizioni climatiche estive ed invernali estreme incide
in modo periodico sulla mortalità, comportando dei picchi di lavor o intensificati per le imprese
esercenti attività funebre in determinati periodi dell’anno.
Parimenti picchi di attività possono verificarsi a seguito del diffondersi di epidemie/pandemie su scala
internazionale o nazionale dichiarate dalle Autorità sanitarie competenti.
Al fine di gestire l’intensificazione dell’attività nei casi definiti dai commi precedenti con personale
dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze, le Parti concordano che i contratti a tempo
determinato conclusi per gestire i picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità ai sensi
dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, pertanto esclusi dai termini di durata del rapporto a termine
(art. 19, co. 2), dai limiti di contingentamento (art. 23, co. 2, lett. c), dagli intervalli temporali previsti
tra contratti (art. 21, co. 2), dalle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, co. 01).
I contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 possono essere
conclusi, per le ipotesi di cui al comma 1, nei seguenti periodi:
- dal 1° novembre al 28 febbraio (29 febbraio negli anni bisestili)
- dal 1° giugno al 31 agosto.
Per le ipotesi di cui al comma 2 dovrà essere preso a riferimento il periodo in cui è dichiarato lo stato
di emergenza nazionale.
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha – ai sensi dell’art. 24 comma
3 del d.lgs. n. 81 del 2015 – diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello
stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando la sussistenza dei necessari
requisiti psico-fisici, attitudinali e professionali.
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine di tipo stagionale presso la stessa
azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sette mesi ha diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi
con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a t ermine. Il diritto di
precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti, per iscritto, la propria
volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto.
Nel caso di concomitanza tra più aspiranti sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il
maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni. Il diritto di precedenza di cui ai commi 6
e 7 non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato stagionale che abbiano concluso il rapporto
di lavoro per licenziamento o dimissioni.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.lgs. n. 81/2015, così come modificato
e integrato dalla legislazione successiva.
101
Art. 3 –Somministrazione di lavoro a tempo determinato
L’ azienda pu ò fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato o
indeterminato, anche a tempo parziale, ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015 , così
come modificati dalla L. 203/2024, nonché delle norme del presente articolo.
Modalità di instaurazione del rapporto
Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione
adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al
somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che
svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore
gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, in
mancanza, alle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie
del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro
i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta all’anno, l’azienda utilizzatrice fornisce alle RSA /RSU o in mancanza, alle
Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL
informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi,
alla durata ed alle caratteristiche degli stessi.
Prima di essere assegnato al servizio e per tutta la durata del contratto, il lavoratore temporaneo dovrà
essere opportunamente informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso.
Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavo ratori temporanei tutte le misure, le
informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni.
Le imprese non potranno ricorrere al contratto di lavoro temporaneo per lo svolgimento delle seguenti
mansioni:
a. addetto al recupero salme;
b. tanatoprattore.
Limiti quantitativi
Con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, fermo il limite
disposto dall'articolo 23 del D.Lgs. 81/ 215, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo
102
determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere
complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del
decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività
nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso
esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori, ai sensi
dell'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, nonché di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mes i di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, come individu ati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche
mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.
Durata
La durata del contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare, nel massimo,
24 mesi. In caso di superamento del suddetto limite temporale si intenderà costituito un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato tra datore di lavoro e lavoratore somministrato.
Per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025,
data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori
somministrati, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015, deve tenere conto
di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data
considerata.
Divieto di lavoro somministrato e relative deroghe
Il contratto di somministrazione non è ammesso nei seguenti casi:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia
concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo
8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre
mesi;
c. presso unità produ ttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione a tempo determinato;
d. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del decreto
legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni.
e. con lavoratori che non siano stati adeguatamente formati.
La somministrazione è invece amme ssa nelle aziende con almeno 4 dipendenti a tempo
indeterminato, compresi gli apprendisti, per un numero di lavoratori pari a 4. Per le aziende con più
di 4 dipendenti, tale misura è incrementata del 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato,
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compresi gli apprendisti. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si
arrotonda all’unità superiore.
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che nelle aziende con un
numero di dipendenti inferiore a quat tro, rientrano nei casi di legittima instaurazione di un rapporto
di lavoro in somministrazione a tempo determinato le seguenti ipotesi:
a. per sostituzione di una posizione rimasta vacante per il periodo necessario a reperire un altro
lavoratore da inserire stabilmente nella posizione;
b. esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non
possono essere attuati ricorrendo unicamente alle professionalità. esistenti aziendalmente;
c. per l’esecuzione di particolari servizi o commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impegno
di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale
o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
d. personale addetto all’adeguamento dei programmi informatici aziendali compreso consulenza ed
assistenza informatica;
e. per punte di intensa attività non fronteggiabili con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
f. sospensione in via cautelare p er motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n.
16 e successive modificazioni;
g. per far fronte a necessità eccezionali od occasionali e quando non è possibile fare ricorso a contratti
a tempo determinato.
Trattamento economico
Per il trattamento economico si rimanda integralmente alla sezione generale del presente CCNL
valida per tutti i lavoratori. In ogni caso, Il trattamento economico dovuto dalle imprese fornitrici ai
lavoratori temporanei non è inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice,
a parità di livello e di mansioni svolte, così come stabilito dall’art. 35, co. 1, d.lgs. n. 81/2015.
Disciplina
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è
soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21,
comma 2, 23 e 24. ((Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano in caso di impiego di
soggetti disoccupati che godono da almeno sei mes i di trattamenti di disoccupazione non agricola o
di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99)
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come
individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 31,
comma 2, del presente decreto)).Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso
essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal
contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione
di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute