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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 19303/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2573-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1727/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/07/2020 R.G.N. 429/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.2573/2021 Cron.

Rep.

Ud.07/05/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la sua domanda nei confronti del datore di lavoroAlma Mater di riconoscimento del diritto a indennità di vacanza contrattuale, oltre domande subordinate;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con due motivi, cui ha resistito con controricorso lasocietà;

3. in prossimità dell'adunanza i difensori delle parti hanno depositatoatto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. da parte della lavoratrice , accettata dalla società, dando atto di avere sottoscritto verbale di conciliazione e chiedendo congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA]

1. attesa la regolarità e tempestività di rinuncia e accettazione delle parti, può darsi corso alla richiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere, anche per le spese;

2. non sussistono , di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese.

Così deciso in Roma nell’Adu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2573-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1727/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/07/2020 R.G.N. 429/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] retributive R.G.N.2573/2021 Cron. Rep. Ud.07/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la sua domanda nei confronti del datore di lavoroAlma Mater di riconoscimento del diritto a indennità di vacanza contrattuale, oltre domande subordinate; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con due motivi, cui ha resistito con controricorso lasocietà; 3. in prossimità dell'adunanza i difensori delle parti hanno depositatoatto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. da parte della lavoratrice , accettata dalla società, dando atto di avere sottoscritto verbale di conciliazione e chiedendo congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] 1. attesa la regolarità e tempestività di rinuncia e accettazione delle parti, può darsi corso alla richiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere, anche per le spese; 2. non sussistono , di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Così deciso in Roma nell’Adu
Sentenza Cassazione n. 19303/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris