CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17731 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA] di M. Lisciandra", rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, presso il cui studio in Roma, piazza Cairoli, n. 2, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 70/29/13, depositata in data 16 maggio 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata e del ricorso si evince che: la contribuente [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA] di M. Lisciandra" aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento conseguente all'omesso versamento dell'Irap, Irpef e Iva, anno 2002, il cui importo risultava dalla dichiarazione dalla stessa presentata; la Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva accolto il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado aveva proposto appello l'Agenzia delle entrate; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che: erano infondate le eccezioni della contribuente relative al difetto di autorizzazione a proporre l'impugnazione e alla mancata notifica dell'appello al concessionario della riscossione (Serit), trattandosi di cause scindibili ed essendo preclusa la impugnazione alla stessa per avvenuto decorso dei termini processuali; la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non costituiva causa di nullità e, peraltro, la violazione era prevista solo dal primo giugno 2008; non sussisteva l'obbligo della preventiva comunicazione al contribuente, in quanto la pretesa era relativa all'omesso versamento degli importi dichiarati; l'Agenzia delle entrate era legittimata a proporre impugnazione; non erano state sollevate specifiche ed adeguate eccezioni dalla contribuente sulla esistenza ed ammontare del debito fiscale; avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la contribuente affidato a cinque motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso;questa Corte, con ordinanza del 18 dicembre 2019, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo e l'acquisizione dei fascicoli relativi ai giudizi di merito; la ricorrente ha depositato ulteriore memoria; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 52, decreto legislativo n. 546/1992 e dell'art. 332, cod. proc. civ., per non avere pronunciato l'inammissibilità dell'appello in quanto non proposto e non notificato all'agente della riscossione che era stato parte del giudizio di primo grado; il motivo è infondato; va evidenziato che dall'esame del fascicolo del giudizio di appello si evince che l'Agenzia delle entrate aveva notificato l'atto di appello non solo alla contribuente ma anche alla [OSCURATO:SOCIETA]., come risulta dalla relata di notifica allegata all'atto di appello del 15 settembre 2009 e dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 76370754295-6, ricevuta il 18 settembre 2009, depositato in data 5 ottobre 2009 presso la segreteria della Commissione tributaria regionale; d'altro lato, proprio la circostanza che l'appello era stato notificato anche all'agente della riscossione e che il nominativo dello stesso era stato esplicitamente riportato nella intestazione dell'atto di appello evidenzia chiaramente l'intenzione di proposizione dell'atto di impugnazione anche nei confronti del medesimo, sicchè è priva di rilevanza il profilo di doglianza secondo cui l'Agenzia delle entrate "non ha dichiarato di volere proporre appello contro l'Agente delle riscossione, ma si è solo limitata a segnalare che la controversia di primo grado pendeva tra [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e la stessa Agenzia"; in ogni caso, va evidenziato il difetto di interesse della ricorrente alla proposizione della questione, tenuto conto del fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, allorchè il giudice abbia omesso di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, tuttavia, quando l'esito del giudizio di merito sia stato tale da non poter arrecare alcun pregiudizio alla posizione del litisconsorte pretermesso, occorre indagare quale sia l'interesse della parte soccombente alla rinnovazione del giudizio con la loro partecipazione, che va evidentemente correlato alla tutela della posizione del soggetto ricorrente (Cass. Civ., 1 ottobre 2021, n. 26737); nella specie, l'esigenza di tutela della ricorrente va apprezzata, ex post, come palesemente insussistente, giacchè l'accoglimento dell'appello dell'amministrazione finanziaria e la ravvisata infondatezza del presente ricorso per cassazione danno luogo ad una situazione nella quale non può affermarsi che la stessa potesse conseguire alcun vantaggio dall'identico esito del processo che avesse visto la partecipazione anche del litisconsorte pretermesso, il cui interesse all'esito dell'impugnazione era opposto a quello dell'odierna ricorrente; la cassazione della sentenza e la rinnovazione del giudizio di merito potrebbe infatti sortire un effetto favorevole per la ricorrente solo ipotizzandone un diverso esito, ipotesi, peraltro, definitivamente ed incontestabilmente contrastata dall'infondatezza del ricorso per cassazione in ordine a tutte le censure mosse, nessuna delle quali era neppure astrattamente suscettibile di dar luogo ad un esito diverso se al processo avessero partecipato anche l'agente per la riscossione, la cui pretermissione, in ogni caso, non ha dunque comportato pregiudizio alcuno all'attuale ricorrente; deve conseguentemente affermarsi l'inammissibilità per difetto di interesse del motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte soccombente si dolga della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario quante volte essa non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio del medesimo, per essere risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata e per non potersi neppure astrattamente ipotizzare, in relazione all'atteggiarsi delle singole situazioni, che la partecipazione al giudizio del litisconsorte sarebbe stata suscettibile di risolversi in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa parte soccombente; l'inutile reiterazione del giudizio sarebbe tra l'altro contraria alle esigenze di economia processuale strumentali all'attuazione del principio della ragionevole durata del processo sancito dal novellato art. 111 Cost., comma 2, u.p., che impone un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del codice di rito in chiave ancora più accentuatamente funzionale (cfr., sul punto, i diffusi rilievi di Cass. Sez. Un., n. 24883/2008, anche nel senso della tendenziale preclusione della rinnovazione di atti certamente insuscettibili di offrire risultati diversi da quelli già dati); con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 2909, cod. civ., per avere ritenuta la legittimazione attiva dell'Agenzia delle entrate a proporre appello, non avendo la stessa interesse all'impugnazione, poiché la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'illegittimità della cartella di pagamento per vizio proprio (difetto di firma della cartella); prospetta, inoltre, un vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice si è pronunciato sulla questione della legittimità della cartella di pagamento mentre la controversia in appello verteva sulla legittimità della stessa; il motivo è infondato; la legittimazione attiva dell'Agenzia delle entrate deriva dalla circostanza che l'importo dovuto, richiesto con la cartella di pagamento, era relativo ad un credito della stessa e che la ragione di doglianza proposta dalla ricorrente con l'atto introduttivo era relativa non solo a vizi propri della cartella, ma anche, come si evince dal ricorso, alla mancata notificazione della comunicazione di cui all'art. 6, ultimo comma, legge n. 212/2000; è, quindi, pienamente coerente con il sistema normativo e con il consolidato quadro ermeneutico sul punto riconoscere che la legittimazione ad impugnare in capo all'Agenzia delle entrate si accompagna all'interesse ex art. 100 cod. proc. civ., sussistendo la soccombenza sui capi decisi in senso sfavorevole dal giudice di primo grado, correlata all'oggettivo pregiudizio subito dall'Amministrazione a causa della decisione di primo grado, apprezzabile in relazione all'utilità giuridica che poteva derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento; sicchè, come correttamente osservato dal giudice del gravame, l'Agenzia delle entrate era portatrice di un interesse proprio alla statuizione sulla questione, in quanto con la cartella di pagamento veniva fatta valere una pretesa dell'ente creditore: sussiste, infatti, l'interesse giuridico dell'ente creditore a contestare la decisione del giudice di primo grado al fine di far accertare la fondatezza formale e sostanziale della pretesa tributaria per tutelare la propria situazione soggettiva; la legittimazione, peraltro, deriva dalla circostanza che la stessa, parte del giudizio di primo grado e risultata soccombente, aveva interesse alla rimozione della statuizione ad essa contraria; si è altresì precisato, sul piano sostanziale, che la motivazione della cartella viene, di norma, a coincidere con l'esternazione delle medesime ragioni sottese all'iscrizione a ruolo, onde le stesse contestazioni che attengono alla validità o nullità della motivazione della cartella nella parte in cui essa riflette il contenuto del ruolo presuppongono ed implicano, sul piano logico, quelle che attengono direttamente alla motivazione dell'atto presupposto, alle quali finiscono per sovrapporsi, con conseguente configurabilità della legittimazione e dell'interesse ad impugnare le sfavorevoli statuizioni relative alla motivazione tanto del ruolo quanto della cartella in capo all'Erario ed esclusione della formazione di alcun giudicato interno (Cass. civ., 22 marzo 2019., n. 8149); non può, conseguentemente, parlarsi di passaggio in giudicato interno per il solo fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva proposto appello;infondata, è, poi, l'ulteriore ragione di censura relativa alla violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame pronunciato ultra petita, in quanto, secondo l'assunto di parte ricorrente, avendo il giudice di primo grado dichiarato l'illegittimità della cartella di pagamento per un vizio proprio, la controversia in appello non poteva vertere sulla legittimità del ruolo, ma solo sulla sussistenza o meno dei vizi propri della cartella, sicchè l'atto di appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva ovvero per carenza di interesse alla declaratoria di legittimità del ruolo; in realtà, secondo quanto precisato, l'Agenzia delle entrate era portatrice di un interesse proprio alla rimozione della decisione del giudice di primo grado relativo al vizio della cartella, in quanto incidente sulla legittimità della propria pretesa, sicchè correttamente il giudice del gravame si è pronunciato sulla questione; con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 21- septies, legge n. 241/1990, dell'art. 15, comma 7, decreto-legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, per avere ritenuto legittima la cartella in mancanza di sottoscrizione; il motivo è infondato; questa Corte ha più volte precisato che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacchè l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (da ultimo, Cass. Civ., 26 novembre 2021, n. 36896); il giudice del gravame, inoltre, ha chiaramente statuito che la mancata indicazione del "responsabile del procedimento" non può inficiare la validità formale della cartella di pagamento in esame, essendo la medesima stata emessa prima del 1 giugno 2008, stante la previsione in questo senso regolante la sua applicazione temporale della fonte normativa che tale obbligo, a pena di nullità, ha introdotto (D.L. n. 248 del 2007); con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 6, comma 5, legge n. 212/2000, per avere ritenuta legittima la cartella di pagamento sebbene non preceduta dalla comunicazione di irregolarità; il motivo è infondato; secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte "la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti í casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso" (Cass. civ., 30 giugno 2021, n. 18405) Cass. civ., 21 novembre 2017, n. 27716; Cass. civ., 24 gennaio 2018, n. 1711; Cass. civ., 28 giugno 2019, n. 17479); peraltro, con specifico riferimento al mancato invio della comunicazione di irregolarità di cui all'art. 60, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, in materia di Iva, lo stesso è previsto nel caso, quale quello di specie, d'imposta regolarmente risultante dalla dichiarazione annuale, ma non versata, sicchè, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione e successiva iscrizione a ruolo, per l'evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente, cosicchè sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (Cass. Civ., 27 gennaio 2017., n. 2104); nella vicenda in giudizio è incontroverso che la cartella è stata emessa in ragione del mero omesso pagamento di quanto risultava dalla dichiarazione, sicchè non era dovuta la comunicazione di irregolarità e. sotto tale profilo, la pronuncia censurata risulta conforme alle previsioni normative in esame; né può assumere rilevanza, come invece postulato dalla ricorrente, la considerazione che il giudice avrebbe dovuto verificare se, in concreto, sussistevano incertezze tali da imporre l'invio dell'avviso bonario ed a tal proposito era onere dell'amministrazione finanziaria depositare in giudizio copia delle dichiarazioni dei redditi; in realtà, proprio in considerazione del fatto che la cartella era stata emessa a seguito del mancato versamento di quanto dichiarato dalla ricorrente e, dunque, della circostanza che il controllo automatizzato discendeva dalla mera verifica dell'omesso versamento di somme dichiarate come dovute dal contribuente, non spettava affatto all'amministrazione finanziaria produrre la dichiarazione fiscale della società (come essa pretenderebbe), ma era preciso onere di quest'ultima versarla in atti, per dimostrare l'erroneità o l'insussistenza della pretesa fiscale; né può assumere rilievo la circostanza che l'amministrazione finanziaria avrebbe enunciato, nella cartella, di avere provveduto alla previa notificazione del suddetto avviso, posto che quel che rileva, come già evidenziato, è la ragione dell'emissione della cartella a seguito di controllo automatizzato, sicché non assume rilevanza la mancata prova dell'invio della suddetta comunicazione;né, infine, rileva la ulteriore considerazione espressa nella seconda memoria depositata dalla ricorrente, circa la necessità del rispetto del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui la pretesa concerne tributi armonizzati; a prescindere dalla novità della questione, non prospettata in sede di motivo di ricorso, limitato alla sola questione della mancata notifica dell'invito al versamento a seguito del controllo automatizzato, va comunque osservato che per l'Iva, per la quale in forza del diritto Eurounitario sussiste un obbligo di contraddittorio preventivo, la nullità dell'atto impositivo non è automatica ma trova applicazione la "prova di resistenza" (Cass. civ., 15 gennaio 2019, n. 701): nella fattispecie non viene nemmeno sostanziata l'allegazione necessaria a soddisfare tale onere, nei termini precisati dalle Sezioni unite con la sentenza 9 dicembre 2015 n. 24823, al fine di dimostrare in concreto che lo svolgimento del contraddittorio avrebbe portato il procedimento amministrativo a un diverso esito; con il quinto motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 212/2000, per avere ritenuto, in modo inconferente, relativamente alla questione della insufficiente motivazione della cartella di pagamento, che la parte non aveva prospettato rilievi sulla esistenza e sull'ammontare del debito; il motivo è infondato; in realtà, il passaggio della motivazione della sentenza censurata, con il quale si è evidenziato che la parte non aveva sollevato specifiche eccezioni sulla esistenza e sull'ammontare del debito fiscale, va valutata unitamente a quanto evidenziato in precedenza nella medesima motivazione, laddove il giudice del gravame ha escluso che vi fosse un obbligo di comunicazione atteso che la liquidazione non derivava da incertezze sulla dichiarazione, ma dal fatto in sé dell'omesso versamento;sicchè, ai fini della motivazione della cartella di pagamento, era sufficiente il riferimento a tale circostanza, come del resto si evince da quanto riportato a pag. 3 del ricorso, ove si fa chiaro riferimento al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 bis, d.P.R. n. 633/1972, nonchè alle dichiarazioni della contribuente; questa Corte (Cass. civ., 14 marzo 2019, n. 7245) ha precisato, sul punto, che, in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; in conclusione, i motivi di ricorso sono infondati, con conseguente rigetto e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio; si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis, dello stesso art. 13, se dovuti. P.Q.M. La Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali