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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27741/2023

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s o iscritt o a l numer o 12289 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé stesso, domiciliatosi presso il proprio studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] cooperativa in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale spillata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n.-controricorrente- per la cassazione deldecreto della c orte d’appello di Roma,depositato in data 17 aprile 2020 ; Oggetto: Fallimento - Revoca-Compenso curatore.RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato dal T ribunale di Roma con sentenza n. 28/16, fu revocato in sede di reclamo ex art. 18 l. fall. con sentenza n. 7759/16, passata in giudicato.

In seguito alla revoca il tribunale liquidò il compenso all’avv. [OSCURATO:PERSONA], curatore del fallimento, e lo pose a carico della fallita, ormai tornata in bonis, la quale impugnò il relativo decreto, limitatamente all’individuazione del soggetto tenuto a corrispondere l’ammontare del compenso.

La corte d’appello ha accolto il reclamo, osservando, per i profili ancora d’interesse, che: - infondata era l’eccezione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] concernente l’omessa rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, posto che egli era stato ritualmente raggiunto dalla notificazione e comunque si era costituito in giudizio; - pretestuosa era l’eccezione concernente l’omessa produzione da parte della reclamante della copia autentica del provvedimento impugnato, considerato che la copia era in atti e che al giudizio ex art. 26 l.fall. non è applicabile la disciplina prevista in tema di giudizio di appello dagli artt. 339 e ss. c.p.c.; - nel merito, il tribunale fallimentare si sarebbe dovuto limitare a liquidare il compenso, senza procedere all’individuazione del soggetto tenuto a sopportarne il peso, rimessa, invece, a un giudizio contenzioso, che il curatore deve intraprendere individuando il soggetto che ritiene onerato del pagamento delle spese e del compenso della procedura.RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questo decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a otto motivi, che illustra con memoria, cui la cooperativa in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA] replica con controricorso.

Motivi della decisione 1.- La memoria illustrativa depositata dal ricorrente è tardiva, per inosservanza del comma 2 dell’art. 378 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, giusta l’art. 35, comma 7, del d.lgs. n. 149/22. 2.- Va preliminarmente rilevata l’improponibilità della richiesta avanzata dal curatore del fallimento revocato al tribunale fallimentare, con la quale, si riporta in ricorso (pag. 19, punto 14) egli aveva rappresentato l’opportunità che il tribunale indicasse ai sensi dell’art. 147 del d.P.R. n. 115/02 se il compenso del curatore dovesse porsi a carico della società oppure in via solidale a carico dei creditori istanti per la declaratoria di fallimento.

Al riguardo, per un verso, l’art. 18, ultimo comma, l.fall., nel testo applicabile all’epoca dei fatti, stabilisce che « » « » E allora il tribunale già preposto al fallimento revocato si doveva limitare a liquidare il compenso del curatore, non certo a stabilire su quale soggetto gravassel’onere relativo, posto che la relativa determinazione, implicando un giudizio di responsabilità, RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore va svolta in contraddittorio e nelle forme del procedimento contenzioso (in termini, sia pure in relazione al regime previgente alla novella dell’art. 18 l.fall., Cass. n. 12411/06). 2.1.- Si tratta, difatti, di una controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale; e parte necessaria di tale tipologia di procedimento deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito che ne sia oggetto, anche quando il titolare passivo sia l’erario (Cass. n. 4266/16, a proposito del procedimento di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/02).

Ne consegue che il curatore è tenuto a instaurare un procedimento contenzioso in contraddittorio col soggetto che ritiene onerato del pagamento delle spese e del compenso della procedura e il tribunale è tenuto a verificare e a illustrare quale sia stato il contributo causale del soggetto del quale si assume la responsabilità dell’apertura della procedura (Cass. n. 18541/12).

A comprova della necessaria natura contenziosa del procedimento v’è la novella dell’art. 147 del d.P.R. n. 115/02, dovuta al primo comma dell’art. 366 del d.lgs. n. 14/2019, peraltro applicabile anche in caso di revoca di fallimenti ex art. 18 l.fall., in base alla quale «la corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore».- 3.- Il T ribunale di Roma, quindi, non avrebbe dovuto esaminare la domanda dell’avv.

D e Angelis, né , a maggior ragione, avrebbe dovuto deciderla nel merito, poiché la domanda doveva essere proposta instaurando un processo contenzioso.

La corte d’appello ha perciò correttamente emendato il decreto nella parte concernente l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso , affermando (ancorché implicitamente) l’improcedibilità di tale domanda in sede di richiesta di liquidazione del compenso, dov endo essa RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore necessariamente essere avanzata attraverso l’instaurazione di un giudizio a cognizione piena, nel rispetto del principio del contraddittorio. 4.- Con nessuno dei motivi di ricor so, peraltro partitamente inammissibili, si aggredi s ce questa statuizione, sulla quale s’impernia la decisione.

Difatti: - col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e della legge n. 890/82, oltre che della l. n. 53/94 e dell’art. 2697 c.c., perché la corte d’appello avrebbe trascurato che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non sarebbe stata eseguita, nei cinque giorni concessi, all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, bensì al fallimento, dopo la chiusura, di modo che la notificazione si doveva ritenere omessa: i l motivo è inammissibile perché con esso non si contesta la statuizione concernente l’efficacia sanante della costituzione in giudizio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale è corretta anche in relazione alla notificazione effettivamente omessa, come ribadito da ultimo da Cass. n. 3117/23; - col secondo motivo si denuncia l’omess a pronuncia o comunque l’omesso esame del fatto decisivo, utile secondo il ricorrente a escludere l’interesse ad agire della reclamante, della sussistenza di un debito della società ben maggiore rispetto alla somma liquidata a titolo di compenso del curatore: i l motivo è inammissibile in quanto, al contrario, proprio l’esistenza di un debito evidenzia l’interesse della società ad apprendere la somma corrispondente al compenso del curatore, posta a proprio carico,per la pur parziale soddisfazione dei propri debiti ; - col terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 39 l.fall., e 147 del d.P.R. n. 115/02, nonché i profili di omessa o contraddittoria motivazione in ordine RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore alla circostanza che al momento della liquidazione del compenso il fallimento non era ancora chiuso, di modo che era applicabile il principio d’intangibilità delle attribuzioni patrimoniali compiute in costanza di fallimento: il motivo è anch’esso inammissibile perché non congruente col contenuto della decisione e con la stessa ricostruzione offerta in ricorso, posto che il medesimo ricorrente riferisce (a pag. 20, punto 17) che, in data 8 novembre 2017, ossia antecedentemente al provvedimento di liquidazione del compenso, egli aveva già ottenuto il certificato di passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto la revoca del fallimento, sicché il principio d’intangibilità risulta invocato a sproposito, anche con riguardo al comma 15 dell’art.18 l.fall., che fa salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura antecedentemente al passaggio in giudicato della pronuncia di revoca; - analoghe considerazioni valgono per il settimo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in tema di soccombenza e spese di lite, sull’assunto che il tribunale abbia liquidato il compenso in costanza di fallimento; - col quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché la violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost. e i corrispondenti profili di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, perché la copia autentica del decreto impugnato è stata depositata, senza autorizzazione, e senza sollecitazione del contraddittorio, circa quindici mesi dopo la proposizione del ricorso: i l motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrastante col costante orientamento di questa Corte ( dettato in relazione all’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ma applicabile anche al procedimento di reclamo, tanto RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore più chel’art. 26 l.fall. non contiene alcuna norma corrispondente all’art. 347, comma 2, c.p.c.) secondo cui al deposito della copia autentica del decreto impugnato si può provvedere in qualsiasi momento, fino alla chiusura del contraddittorio, trattandosi di documento indispensabile per la decisione, la cui mancata produzione contestualmente all'atto oppositivo non costituisce causa di improcedibilità del procedimento, il quale, benché di natura impugnatoria, non è qualificabile come appello e nel quale, quindi, non trova applicazione la disciplina degli art. 339 e ss. c.p.c. ( tra le più recenti, Cass. nn. 18253/15; 19802/15; 17086/16; 19764/17; 23138/20); - il quinto e il sesto motivo, coi quali si denuncia rispettivamente la violazione o falsa applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e i corrispondenti profili d’insufficiente o contraddittoria motivazione (quinto motivo) nonché la nullità del decreto per violazione delle norme processuali sulle prove (sesto motivo), perché la Corte d’appello non avrebbe esaminato gli allegati all’istanza di liquidazione nei quali erano stati indicati i soggetti tenuti al pagamento del compenso, sono anch’essi inammissibili per mancanza di congruenza col contenuto della decisione, posto che, come dinanzi chiarito, e affermato anche dalla c orte d’appello, la determinazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso consegue a un procedimento contenzioso svolto nel contraddittorio con la controparte, per cui non basta la mera “indicazione”; - assorbito è l’ ottavo motivo di ricorso , che concerne la regolazione delle spese del procedimento di reclamo. 5.- In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro3500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa, con attribuzione ai difensor i della controricorrente, ch e ne hanno chiesto la distrazione .

Dà atto della sussistenza dei presupposti proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s o iscritt o a l numer o 12289 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé stesso, domiciliatosi presso il proprio studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] cooperativa in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale spillata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n.-controricorrente- per la cassazione deldecreto della c orte d’appello di Roma,depositato in data 17 aprile 2020 ; Oggetto: Fallimento - Revoca-Compenso curatore.RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato dal T ribunale di Roma con sentenza n. 28/16, fu revocato in sede di reclamo ex art. 18 l. fall. con sentenza n. 7759/16, passata in giudicato. In seguito alla revoca il tribunale liquidò il compenso all’avv. [OSCURATO:PERSONA], curatore del fallimento, e lo pose a carico della fallita, ormai tornata in bonis, la quale impugnò il relativo decreto, limitatamente all’individuazione del soggetto tenuto a corrispondere l’ammontare del compenso. La corte d’appello ha accolto il reclamo, osservando, per i profili ancora d’interesse, che: - infondata era l’eccezione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] concernente l’omessa rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, posto che egli era stato ritualmente raggiunto dalla notificazione e comunque si era costituito in giudizio; - pretestuosa era l’eccezione concernente l’omessa produzione da parte della reclamante della copia autentica del provvedimento impugnato, considerato che la copia era in atti e che al giudizio ex art. 26 l.fall. non è applicabile la disciplina prevista in tema di giudizio di appello dagli artt. 339 e ss. c.p.c.; - nel merito, il tribunale fallimentare si sarebbe dovuto limitare a liquidare il compenso, senza procedere all’individuazione del soggetto tenuto a sopportarne il peso, rimessa, invece, a un giudizio contenzioso, che il curatore deve intraprendere individuando il soggetto che ritiene onerato del pagamento delle spese e del compenso della procedura.RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questo decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a otto motivi, che illustra con memoria, cui la cooperativa in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA] replica con controricorso. Motivi della decisione 1.- La memoria illustrativa depositata dal ricorrente è tardiva, per inosservanza del comma 2 dell’art. 378 c.p.c., applicabile nel presente giudizio, giusta l’art. 35, comma 7, del d.lgs. n. 149/22. 2.- Va preliminarmente rilevata l’improponibilità della richiesta avanzata dal curatore del fallimento revocato al tribunale fallimentare, con la quale, si riporta in ricorso (pag. 19, punto 14) egli aveva rappresentato l’opportunità che il tribunale indicasse ai sensi dell’art. 147 del d.P.R. n. 115/02 se il compenso del curatore dovesse porsi a carico della società oppure in via solidale a carico dei creditori istanti per la declaratoria di fallimento. Al riguardo, per un verso, l’art. 18, ultimo comma, l.fall., nel testo applicabile all’epoca dei fatti, stabilisce che « » « » E allora il tribunale già preposto al fallimento revocato si doveva limitare a liquidare il compenso del curatore, non certo a stabilire su quale soggetto gravassel’onere relativo, posto che la relativa determinazione, implicando un giudizio di responsabilità, RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore va svolta in contraddittorio e nelle forme del procedimento contenzioso (in termini, sia pure in relazione al regime previgente alla novella dell’art. 18 l.fall., Cass. n. 12411/06). 2.1.- Si tratta, difatti, di una controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale; e parte necessaria di tale tipologia di procedimento deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito che ne sia oggetto, anche quando il titolare passivo sia l’erario (Cass. n. 4266/16, a proposito del procedimento di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/02). Ne consegue che il curatore è tenuto a instaurare un procedimento contenzioso in contraddittorio col soggetto che ritiene onerato del pagamento delle spese e del compenso della procedura e il tribunale è tenuto a verificare e a illustrare quale sia stato il contributo causale del soggetto del quale si assume la responsabilità dell’apertura della procedura (Cass. n. 18541/12). A comprova della necessaria natura contenziosa del procedimento v’è la novella dell’art. 147 del d.P.R. n. 115/02, dovuta al primo comma dell’art. 366 del d.lgs. n. 14/2019, peraltro applicabile anche in caso di revoca di fallimenti ex art. 18 l.fall., in base alla quale «la corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore».- 3.- Il T ribunale di Roma, quindi, non avrebbe dovuto esaminare la domanda dell’avv. D e Angelis, né , a maggior ragione, avrebbe dovuto deciderla nel merito, poiché la domanda doveva essere proposta instaurando un processo contenzioso. La corte d’appello ha perciò correttamente emendato il decreto nella parte concernente l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso , affermando (ancorché implicitamente) l’improcedibilità di tale domanda in sede di richiesta di liquidazione del compenso, dov endo essa RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore necessariamente essere avanzata attraverso l’instaurazione di un giudizio a cognizione piena, nel rispetto del principio del contraddittorio. 4.- Con nessuno dei motivi di ricor so, peraltro partitamente inammissibili, si aggredi s ce questa statuizione, sulla quale s’impernia la decisione. Difatti: - col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e della legge n. 890/82, oltre che della l. n. 53/94 e dell’art. 2697 c.c., perché la corte d’appello avrebbe trascurato che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non sarebbe stata eseguita, nei cinque giorni concessi, all’avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, bensì al fallimento, dopo la chiusura, di modo che la notificazione si doveva ritenere omessa: i l motivo è inammissibile perché con esso non si contesta la statuizione concernente l’efficacia sanante della costituzione in giudizio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale è corretta anche in relazione alla notificazione effettivamente omessa, come ribadito da ultimo da Cass. n. 3117/23; - col secondo motivo si denuncia l’omess a pronuncia o comunque l’omesso esame del fatto decisivo, utile secondo il ricorrente a escludere l’interesse ad agire della reclamante, della sussistenza di un debito della società ben maggiore rispetto alla somma liquidata a titolo di compenso del curatore: i l motivo è inammissibile in quanto, al contrario, proprio l’esistenza di un debito evidenzia l’interesse della società ad apprendere la somma corrispondente al compenso del curatore, posta a proprio carico,per la pur parziale soddisfazione dei propri debiti ; - col terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 39 l.fall., e 147 del d.P.R. n. 115/02, nonché i profili di omessa o contraddittoria motivazione in ordine RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore alla circostanza che al momento della liquidazione del compenso il fallimento non era ancora chiuso, di modo che era applicabile il principio d’intangibilità delle attribuzioni patrimoniali compiute in costanza di fallimento: il motivo è anch’esso inammissibile perché non congruente col contenuto della decisione e con la stessa ricostruzione offerta in ricorso, posto che il medesimo ricorrente riferisce (a pag. 20, punto 17) che, in data 8 novembre 2017, ossia antecedentemente al provvedimento di liquidazione del compenso, egli aveva già ottenuto il certificato di passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto la revoca del fallimento, sicché il principio d’intangibilità risulta invocato a sproposito, anche con riguardo al comma 15 dell’art.18 l.fall., che fa salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura antecedentemente al passaggio in giudicato della pronuncia di revoca; - analoghe considerazioni valgono per il settimo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in tema di soccombenza e spese di lite, sull’assunto che il tribunale abbia liquidato il compenso in costanza di fallimento; - col quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché la violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost. e i corrispondenti profili di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, perché la copia autentica del decreto impugnato è stata depositata, senza autorizzazione, e senza sollecitazione del contraddittorio, circa quindici mesi dopo la proposizione del ricorso: i l motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrastante col costante orientamento di questa Corte ( dettato in relazione all’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ma applicabile anche al procedimento di reclamo, tanto RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore più chel’art. 26 l.fall. non contiene alcuna norma corrispondente all’art. 347, comma 2, c.p.c.) secondo cui al deposito della copia autentica del decreto impugnato si può provvedere in qualsiasi momento, fino alla chiusura del contraddittorio, trattandosi di documento indispensabile per la decisione, la cui mancata produzione contestualmente all'atto oppositivo non costituisce causa di improcedibilità del procedimento, il quale, benché di natura impugnatoria, non è qualificabile come appello e nel quale, quindi, non trova applicazione la disciplina degli art. 339 e ss. c.p.c. ( tra le più recenti, Cass. nn. 18253/15; 19802/15; 17086/16; 19764/17; 23138/20); - il quinto e il sesto motivo, coi quali si denuncia rispettivamente la violazione o falsa applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e i corrispondenti profili d’insufficiente o contraddittoria motivazione (quinto motivo) nonché la nullità del decreto per violazione delle norme processuali sulle prove (sesto motivo), perché la Corte d’appello non avrebbe esaminato gli allegati all’istanza di liquidazione nei quali erano stati indicati i soggetti tenuti al pagamento del compenso, sono anch’essi inammissibili per mancanza di congruenza col contenuto della decisione, posto che, come dinanzi chiarito, e affermato anche dalla c orte d’appello, la determinazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso consegue a un procedimento contenzioso svolto nel contraddittorio con la controparte, per cui non basta la mera “indicazione”; - assorbito è l’ ottavo motivo di ricorso , che concerne la regolazione delle spese del procedimento di reclamo. 5.- In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi RG n. 12289/20 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro3500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa, con attribuzione ai difensor i della controricorrente, ch e ne hanno chiesto la distrazione . Dà atto della sussistenza dei presupposti proce
Decreto Cassazione n. 27741/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris