CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2023
Cassazione n. 10405/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Pubblico Ministero presso il Tribunale di L'Aquila ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che non aveva convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il Pubblico Ministero premette che il giudice aveva affermato che l'arresto non poteva essere convalidato in quanto non si poteva configurare l'ipotesi di rapina impropria perché la sottrazione della res era avvenuta due ore prima della ipotizzata minaccia e comunque gli indagati erano stati fermati ben due ore dopo la sottrazione dell'auto, per cui non ricorreva l'ipotesi della "quasi flagranza"; ciò premesso, il Pubblico Ministero osserva che il giudice aveva escluso la quasi flagranza del furto commesso in concorso, nonostante l'immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indagato [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente immediata opera di rintraccio degli altri due responsabili; la decisione appariva ancora più eccentrica nella parte in cui aveva escluso la quasi flagranza in base al solo criterio temporale, in contrasto con la granitica giurisprudenza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire l'orientamento secondo il quale "in tema di arresto in flagranza, l'integrazione dell'ipotesi di cd. "quasi flagranza" costituita dalla "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" non richiede - a differenza del caso dell'inseguimento - che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l'immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto in flagranza dei reati di omicidio stradale e di fuga dopo un incidente stradale, di due soggetti che, sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, venivano sopresi, quattro ore dopo i fatti, uno ancora a bordo dell'autovettura con un asciugamano intriso di sangue e l'altro presso l'ospedale mentre ricorreva alle cure mediche per le lesioni riportate)" (Sez.4, n. 53553 del 26/10/2017, PM in proc Kukiqi e altro, Rv. 271683).) Nel caso in esame, a seguito della segnalazione della persona offesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto la diretta percezione che l'indagato aveva commesso il reato poco prima, per cui l'arresto era stato legittimamente eseguito; per poter procedere all'arresto di un soggetto, infatti, è necessario che vi sia "la coessenziale correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso le tracce rivelatrici della immediata consumazione, recate dal reo) e il successivo intervento di privazione della libertà dell'autore del reato." (così Sez. U. n. 39131 del 24/11/2015 Cc. - dep. 21/09/2016 - Rv. 267591) 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere accolto. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara la legittimità dell'arresto. Così deciso in Roma il 20/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]