CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 32133/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli - per quanto ora di interesse - ha riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputata dichiarando la prescrizione e rideterminando la pena per il delitto di cui all'art 455 cp. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando violazione di legge al ritenuto coefficiente psicologico e quanto al mancato riconoscimento delle generiche. Considerato che le censure di cui al primo motivo aspirano in sostanza ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti attraverso l'inammissibile richiesta di rivisitazione del merito del ragionamento condotto dal Giudice del merito il quale, con motivazione espressa alle pagine da 3 a 4, esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la presenza del dolo richiesto, confutando, altresì, le argomentazioni della difesa in proposito. Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito, ai precedenti penali specifici, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna£ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de regorio Dr sIorgai_43, e D E l' O S TATA 31 AGO 2O,