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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 18486/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della difesa trasmessa il 6 febbraio 2024 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui ci si duole della sussistenza dei delitti contestati ai capi a (artt. 110, 56, 393 cod. pen.) e b (110, 582 e 585 cod. pen.) è declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe confutare la conoscenza del credito da parte del ricorrente; osservato che la Corte territoriale ha fornito corretta risposta f avendo fondato detta conoscenza dalla presenza del ricorrente all'incontro che aveva luogo tra le parti della vicenda economica, al contempo valorizzando il personale tentativo di portar via la cassa con dentro il denaro dall'esercizio commerciale (gesto ex se significativo della consapevolezza di quale fosse l'oggetto della contesa) e partecipando all'aggressione da cui sono scaturite le lesioni; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della difesa trasmessa il 6 febbraio 2024 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui ci si duole della sussistenza dei delitti contestati ai capi a (artt. 110, 56, 393 cod. pen.) e b (110, 582 e 585 cod. pen.) è declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe confutare la conoscenza del credito da parte del ricorrente; osservato che la Corte territoriale ha fornito corretta risposta f avendo fondato detta conoscenza dalla presenza del ricorrente all'incontro che aveva luogo tra le parti della vicenda economica, al contempo valorizzando il personale tentativo di portar via la cassa con dentro il denaro dall'esercizio commerciale (gesto ex se significativo della consapevolezza di quale fosse l'oggetto della contesa) e partecipando all'aggressione da cui sono scaturite le lesioni; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08
Sentenza Cassazione n. 18486/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris