CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 32941/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, per l'intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 aprile 2025 il Tribunale di Lecce ha confermato il provvedimento emesso il 7 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di turbativa d'asta, falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha censurato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 3. L'8 agosto 2025 è pervenuta la rinuncia al ricorso, formulata in quanto la misura cautelare degli arresti donniciliari, applicata al ricorrente, è stata sostituita con quella della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici e servizi per la durata di otto mesi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, stante la rinuncia presentata, con cui si è evidenziata la carenza di interesse in ragione della sostituzione, intervenuta il 4 giugno scorso, della misura cautelare detentiva, applicata al ricorrente, con quella della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici e servizi. 2. Va ribadito, in linea con quanto già affermato da questa Corte, che, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il