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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47360/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/03/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 13/05/2019 aveva condannato PILI Elide e CIVERA Emanuele a pena di giustizia per il reato di concorso in truffa pluriaggravata, riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, commesso a TORINO nel giugno 2015, con condanna al risarcimento dei danni e con sospensione della pena.

PILI e CIVERA propongono entrambi ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, sostenendo che CIVERA era stato nella vicenda in esame un mero accompagnatore di PILI, e non aveva avuto alcun ruolo attivo, mentre i rapporti economici fra PILI e la persona offesa non avrebbero avuto una spiegazione univoca.

I ricorsi sono inammissibili, perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di essi.

Articolati in fatto, essi sono stati proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sulla responsabilità degli imputati, alla stregua di quanto dichiarato dalla persona offesa GIROT Margherita.

Il ricorso non si confronta con tale ricostruzione, né deduce in relazione a essa alcun elemento di illogicità.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 11 23/11/2021 DEPOS1TATA [OSCURATO:PERSONA] Il consigliere estensore 30 WC 2021 Il Prez9nte • [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 15/03/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TORINO in data 13/05/2019 aveva condannato PILI Elide e CIVERA Emanuele a pena di giustizia per il reato di concorso in truffa pluriaggravata, riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, commesso a TORINO nel giugno 2015, con condanna al risarcimento dei danni e con sospensione della pena. PILI e CIVERA propongono entrambi ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, sostenendo che CIVERA era stato nella vicenda in esame un mero accompagnatore di PILI, e non aveva avuto alcun ruolo attivo, mentre i rapporti economici fra PILI e la persona offesa non avrebbero avuto una spiegazione univoca. I ricorsi sono inammissibili, perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di essi. Articolati in fatto, essi sono stati proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione sulla responsabilità degli imputati, alla stregua di quanto dichiarato dalla persona offesa GIROT Margherita. Il ricorso non si confronta con tale ricostruzione, né deduce in relazione a essa alcun elemento di illogicità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 23/11/2021 DEPOS1TATA [OSCURATO:PERSONA] Il consigliere estensore 30 WC 2021 Il Prez9nte • [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47360/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris