CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99, 69, comma 4, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 53 e seguenti I. 689/81 con particolare riferimento alla mancata esclusione della recidiva ed alla mancata applicazione dell'istituto del lavoro di pubblica utilità. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione della gravità del fatto di cui si è reso responsabile e dei molteplici precedenti specifici annoverati. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Considerato, quanto alla seconda doglianza, che la motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine alla non meritevolezza della invocata sostituzione della pena detentiva è conforme ai principi stabiliti in questa sede e del tutto congrua in relazione alla negativa personalità dell'imputato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estenso