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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 14928/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1467/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia ; - ricorrente - contro 2_9 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con domicilio eletto in Roma, via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio Chiomenti, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2513/12/2017, depositata il 7 giugno 2017, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2513/12/2017, depositata il 7 giugno 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così integralmente confermando il decisum di prime cure, di annullamento di un avviso di rettifica, e di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta dalla contribuente, in relazione ad una fattispecie impositiva (già) riqualificata, con un primo avviso di rettifica e liquidazione, in termini di cessione di azienda; - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso.

Considerato che:

1. - in via pregiudiziale, va rilevato che la controricorrente ha dato conto dell'accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento dell'importo dovuto; - la regolarità di detta definizione risulta, quindi, riscontrata dalla stessa Agenzia delle Entrate;

2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.» (comma 2 ter); - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ...» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); 2.1 — risultando quindi, da un lato, che la contribuente ha eseguito il versamento dovuto, - giustappunto calcolato nella misura del 5°/o del valore della controversia, - e, dall'altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, - in quanto la stessa Agenzia dà conto della regolarità della definizione della lite, - deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata;

3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1467/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia ; - ricorrente - contro 2_9 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con domicilio eletto in Roma, via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio Chiomenti, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2513/12/2017, depositata il 7 giugno 2017, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 2513/12/2017, depositata il 7 giugno 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così integralmente confermando il decisum di prime cure, di annullamento di un avviso di rettifica, e di liquidazione della maggiore imposta di registro dovuta dalla contribuente, in relazione ad una fattispecie impositiva (già) riqualificata, con un primo avviso di rettifica e liquidazione, in termini di cessione di azienda; - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso. Considerato che: 1. - in via pregiudiziale, va rilevato che la controricorrente ha dato conto dell'accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, così depositando documentazione a riscontro della domanda presentata e del versamento dell'importo dovuto; - la regolarità di detta definizione risulta, quindi, riscontrata dalla stessa Agenzia delle Entrate; 2. - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone che: - «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.» (comma 2 ter); - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.» (comma 10); - «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. ...» (comma 12); - «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (comma 13); 2.1 — risultando quindi, da un lato, che la contribuente ha eseguito il versamento dovuto, - giustappunto calcolato nella misura del 5°/o del valore della controversia, - e, dall'altro, che non è stata presentata la cennata istanza di trattazione, - in quanto la stessa Agenzia dà conto della regolarità della definizione della lite, - deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all'accesso alla definizione agevolata; 3. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.); - non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte controricorrente, rispetto alla parte ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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