Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 4 febbraio 2021
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:99
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0701_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / BCE
(causa C‑701/19 P) (
1
)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione manifestamente infondata – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Misure sospensive adottate dall’autorità nazionale di vigilanza – Nomina di una persona di contatto – Comunicazione condizionale con la Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell’autorizzazione precedente alla proposizione del ricorso – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Assenza di esposizione sufficientemente chiara e precisa dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata dimostrazione di un interesse ad agire – Qualificazione errata di atto preparatorio – Sostituzione di motivazione»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale – Motivo di ordine pubblico vertente sul cambiamento della rappresentanza della ricorrente – Esame d’ufficio
(v. punto 23)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente
(v. punto 25)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 27, 30-38)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] plc è condannata alle spese.
(
1
)
GU C 406 del 2.12.2019
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