Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 4 febbraio 2021

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:99
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0701_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / BCE (causa C‑701/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione manifestamente infondata – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Misure sospensive adottate dall’autorità nazionale di vigilanza – Nomina di una persona di contatto – Comunicazione condizionale con la Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell’autorizzazione precedente alla proposizione del ricorso – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Assenza di esposizione sufficientemente chiara e precisa dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata dimostrazione di un interesse ad agire – Qualificazione errata di atto preparatorio – Sostituzione di motivazione»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale – Motivo di ordine pubblico vertente sul cambiamento della rappresentanza della ricorrente – Esame d’ufficio (v. punto 23)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente (v. punto 25)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 27, 30-38) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] plc è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 406 del 2.12.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0701_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 febbraio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / BCE (causa C‑701/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Impugnazione manifestamente infondata – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Misure sospensive adottate dall’autorità nazionale di vigilanza – Nomina di una persona di contatto – Comunicazione condizionale con la Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell’autorizzazione precedente alla proposizione del ricorso – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Assenza di esposizione sufficientemente chiara e precisa dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata dimostrazione di un interesse ad agire – Qualificazione errata di atto preparatorio – Sostituzione di motivazione» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Irricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale – Motivo di ordine pubblico vertente sul cambiamento della rappresentanza della ricorrente – Esame d’ufficio (v. punto 23) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente (v. punto 25) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 27, 30-38) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] plc è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 406 del 2.12.2019 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris