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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10418/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06FMHJ2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 dal TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Genova ha applicato all'imputato la pena concordata con il pubblico ministero ex art. 444 c.p.p. per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando violazioni della legge processuale e vizi di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla immotivata esclusione di cause di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nessuna delle ipotesi ora elencate ricorre nel caso concreto, con conseguente inammissibilità del ricorso.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20.12.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06FMHJ2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 dal TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Genova ha applicato all'imputato la pena concordata con il pubblico ministero ex art. 444 c.p.p. per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando violazioni della legge processuale e vizi di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla immotivata esclusione di cause di proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna delle ipotesi ora elencate ricorre nel caso concreto, con conseguente inammissibilità del ricorso. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20.12.