CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16915/2022 R.G.,proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.u.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege comeda indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA],- intimata -per la cassazione della sentenza n. 575/2022 della CORTE d'APPELLO di Baripubblicata il 20.4.2022;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] intimava sfratto per morosità e contestuale citazioneper la convalida nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.u.r.l., convenendola dinanzi alTribunale di Bari.Pag. 1 di 10Numero registro generale 16915/2022Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7751/2026Data pubblicazione 31/03/2026Esponeva la locatrice: che con contratto del 31.8.2005 aveva locatoad uso diverso da quello abitativo a [OSCURATO:PERSONA] l’immobile sitoin Bari, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 103, per il canone mensile di euro2.600,00; che con scrittura privata del 17.1.2006 il contratto di locazioneera stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.u.r.l., della quale lo [OSCURATO:PERSONA] era socio eamministratore unico; che in data 17.1.2013 aveva intimato sfratto permorosità nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]; a seguito dell’opposizione dellaparte intimata e del mutamento del rito, il Tribunale adito aveva rigettatola domanda di risoluzione per carenza di legittimazione passiva in capo allaparte intimata; che il bene era detenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.u.r.l. la quale si eraresa morosa nel pagamento dei canoni di agosto ed ottobre 2011, agosto edicembre 2012, gennaio e febbraio 2013, giugno, luglio e agosto 2014nonché dei canoni a decorrere da maggio a novembre 2016, oltre onericondominiali e al 50% della tassa di registrazione del contratto, per unammontare di euro 74.728,40.[OSCURATO:PERSONA] s.u.r.l. nel costituirsi aveva eccepito l’inammissibilità del ricorsoper violazione del principio del ne bis in idem, data la pendenza in grado diappello del procedimento di sfratto per morosità promosso nei confrontidello [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale la locatrice aveva eccepito la nullitàdella scrittura privata del 2006.Ordinato il rilascio dell’immobile, che avveniva il 25.10.2016, ilTribunale di Bari, con sentenza pubblicata il 28.01.2021, dichiarata lacessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio,pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento dellaconduttrice e la condannava al pagamento di euro 91.916,23, onerandoladelle spese del giudizio.2. La Corte d’Appello di Bari con sentenza pubblicata il 20.4.2022dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.u.r.l., gravandoladelle spese del grado.Osservava la Corte d’appello come non ricorresse il pericolo diformazione di giudicati contrastanti poiché i due giudizi riguardavano partiPag. 2 di 10Numero registro generale 16915/2022Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7751/2026Data pubblicazione 31/03/2026diverse, petita e causae petendi diversi: il primo giudizio vertevasull’inadempimento dello [OSCURATO:PERSONA] del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ilsecondo (quello contro [OSCURATO:PERSONA] s.u.r.l.) afferiva al mancato pagamento deicanoni maturati successivamente alla cessione del contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Assumeva ancora la Corte d’appello che in relazione al mancatopagamento dei canoni non vi era stata contestazione da partedell’appellante, la quale si era limitata a invocare il riflesso del ne bis inidem anche sulla pretesa della locatrice in ordine alla misura dei canoniimpagati.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.u.r.l., sullabase di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.La ricorrente non ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc.civ.: errata motivazione per violazione o falsa applicazione di norme didiritto”.La ricorrente lamenta che il principio del ne bis in idem debba essereapplicato al caso di specie, al fine di evitare il pericolo di contrasto tragiudicati, “ove il giudicato che si sarebbe potuto formare sulla scorta dellasentenza che aveva individuato il sig. [OSCURATO:PERSONA] quale conduttore morosoe debitore avrebbe impedito che, per lo stesso contratto, si andasse adindividuare nella [OSCURATO:PERSONA] surl la parte debitrice, con una sentenza successivain contrasto con la prima sentenza”.Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione dell’art. 324 cod.Pag. 3 di 10Numero registro generale 16915/2022Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7751/2026Data pubblicazione 31/03/2026proc. civ.: errata motivazione per violazione o falsa applicazione di normedi diritto”.La ricorrente lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appelloper il mancato riconoscimento della identità, sia nel procedimento n.4665/2015 R.G. Tribunale di Bari, sia nel procedimento n. 12776/2016 R.G.del Tribunale di Bari, dell’intimante, del contratto, dell’immobile locato edegli stessi canoni dei quali era lamentata la morosità. L'unica differenzatra le due cause è data dalla parte intimata, ma questo non impedisce laviolazione del principio del ne bis in idem, “giacché proprio la diversità delleparti intimate avrebbe potuto portare all'eccepito possibile contrasto tragiudicati”.Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., “omessa o insufficiente motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio”.La ricorrente si duole che la Corte d’appello avrebbe affermato inmodo apodittico che l’appellante, “a proposito del rigetto dell’opposizione”non aveva “confutato e contrastato le ragioni addotte sul punto dalTribunale”, ma tale pronuncia è stata resa “senza tenere in conto alcunotutte le motivazioni spiegate in atto di appello”.2. In via preliminare, è necessario puntualizzare il tenore della decisioneimpugnata. Esso è stato, a ben leggere la motivazione resa, nel senso diaffermare senza dubbio l’inammissibilità dell’appello.Questo risultato è l’approdo sostanziale della poco perspicuaesposizione con cui la corte barese, assumendo di esaminare un’eccezionedel ricorso introduttivo, scilicet un motivo di appello, il primo, tendente asostenere la violazione del principio del ne bis in idem, da parte delTribunale, ha affermato – in buona sostanza e parlando di “eccezione”, làdove scrutinò appunto il primo motivo di appello proposto in quel senso –che esso era inammissibile, «non avendo l’appellante confutato econtrastato le ragioni addotte sul punto dal Tribunale, ma essendosi limitatoa reiterare l’eccezione» (pagina 2, primo capoverso del paragrafo 3.1.).Pag. 4 di 10Numero registro generale 16915/2022Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7751/2026Data pubblicazione 31/03/2026Ebbene, tale motivazione si è risolta in sostanza nell’affermarel’inammissibilità del motivo per difetto di specificità, in quanto privo di unareale critica alla ratio decidendi della sentenza di primo grado.Ora, tutti e tre i motivi deducono la violazione dell’art. 324 c.p.c.,anziché quella dell’art. 342 c.p.c. che si sarebbe dovuta invocare (in quantoun appello che non critica la motivazione per definizione viola la specificitàivi richiesta).Se anche si volesse sorvolare su tale patente incongruenza e, in basea quanto consentito alla stregua di Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n.17931, dando rilievo all’assunto svolto dal ricorso alla pagina 6, cioè allariproduzione del tenore dell’appello, si evidenzierebbe in modo manifestoche, al di là della mancata spendita di una minima argomentazioneesplicativa, il contenuto dell’appello come riprodotto in alcun modo eraidoneo a criticare la motivazione del primo giudice per come riferita dallasentenza impugnata. Nessuna delle argomentazioni spese nel motivoeffettivamente fu idonea a criticare la motivazione del primo giudice.Deve essere aggiunto, peraltro, che è singolare che sia partericorrente, sia il primo che il secondo giudice, abbiano discusso del tema delgiudicato. I due giudici del merito si sono astenuti dall’osservare che ladeduzione della violazione del ne bis in idem, cioè del giudicato era un fuord’opera, non essendosi ancora formato un giudicato formale sull’altroprocesso. Ancora a tutt’oggi parte ricorrente non lo dice e non lo spiega edovrebbe questa Corte cercarlo, esaminando la decisione cassatoria conrinvio (Cass. 3305/2020) per comprendere se un giudicato si sia formatosulla titolarità del rapporto e soprattutto sulla unicità o meno di esso.La relazione fra i due processi, invece, avrebbe dovuto essereesaminata semmai in termini di eventuale connessione per ipoteticapregiudizialità dipendenza condizionata, tuttavia, dall’essere la posizionedella qui ricorrente eventualmente successore nel rapporto locativo pereffetto di cessione del contratto.Pag. 5 di 10Numero registro generale 16915/2022Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7751/2026Data pubblicazione 31/03/20263. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamentestante l'evidente connessione, sono inammissibili.La ricorrente invoca impropriamente la violazione dell’art. 324 cod.proc. civ. poiché, come già detto, nemmeno indica quale sarebbe lapronuncia coperta dal giudicato. A pagina 4 la ricorrente riferisce che lasentenza della Corte d’appello di Bari n. 1677/2017, pronunciata nel diversoprocedimento promosso dalla locatrice contro lo [OSCURATO:PERSONA], è stataannullata da Cass. 3305/2020, ma della sorte del procedimento di rinvionulla è dato sapere.Come reiteratamente sostenuto da questa Corte, nel giudizio dilegittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinatocon l'onere di specificità del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deducal'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso,riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assumeessere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo astralci della motivazione (v. Cass., sez. II, 23 giugno 2017, n. 15737; Cass.,sez. lav., 8 marzo 2018, n. 5508; Cass., sez. II, 19 agosto 2020, n. 17310;Cass., sez. III, 25 settembre 2024, n. 25700). Nella specie, come già detto,la ricorrente non ha neanche precisato quale pronuncia conterebbe ilgiudicato asseritamente violato.In realtà, quel che la ricorrente vorrebbe prospettare con la dedottaviolazione del principio del ne bis in idem si riferisce al mero pericolo diformazione di pronunce contrastanti, rispetto al quale i rimedi offertidall’ordinamento sono costituiti dalla litispendenza, continenza (v. Cass.,sez. III, 14 novembre 2017, n. 26835; Cass., sez. III, 3 giugno 2020, n.10439, che, in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primogrado, hanno escluso l’applicazione dell’art. 39, comma secondo, cod. proc.civ., dovendo assicurare l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplinadella continenza mediante la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. delprocesso che avrebbe dovuto subire l'attrazione), riunione per connessionee sospensione per «pregiudizialità-dipendenza». Più in particolare, ilPag. 6 di 10Numero registro generale 16915/2022Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7751/2026Data pubblicazione 31/03/2026pericolo di contrasto tra future pronunce, in assenza di un giudicato, siconfigura come una questione di coordinamento tra pendenze, risolvibilemediante i criteri di connessione (nella specie, veniva in rilievo una ipotesidi connessione per ipotetica pregiudizialità dipendenza condizionata,tuttavia, dall’essere la posizione della qui ricorrente eventualmentesuccessore nel rapporto locativo per effetto di cessione del contratto),continenza o pregiudizialità, i quali impongono la riunione dei processi o, insubordine, la sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. pergarantire l'unità logica dell'ordinamento.Tale pericolo, fermi i rilievi sopra esposti in ordine alla trattazione neidue giudizi di merito del tema del giudicato, è stato escluso dalla Corted’appello sul rilievo della diversità delle parti, dei petita e delle causaepetendi, la quale, sia pur richiamando la pronuncia del Tribunale, haaffermato “È evidente, pertanto, che la pronuncia resa nell’ambito delgiudizio pendente tra l’odierna ricorrente e lo [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e qualeoriginaria parte conduttrice del bene oggetto di locazione) non può spiegareeffetti nella presente controversia, in quanto vede coinvolti soggettidifferenti.” (pagina 3, terzo capoverso).La ricorrente, senza che risulti aver mai sollecitato l’attivazione deirimedi per prevenire il possibile contrasto tra pronunce, né tantomenocensurato tale profilo, quest’oggi nel richiamare quanto sostenuto dallaCorte d’appello (da pagina 2, ultimo capoverso, a pagina 3, primocapoverso) sollecita un riesame della quaestio facti, là dove evidenzia che“la contestazione di inadempimento viene avanzata per gli stessi canoni dilocazione, maturati dalla stessa locatrice in forza dello stesso contratto(datato 31.08.2005, e poi ceduto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] surll’[OSCURATO:DATA_NASCITA]: la Corte sembrerebbe invece aver erroneamente considerato ilcontratto di locazione del 2006 e la sua cessione del 2006 come due diversicontratti: da qui è forse nato l'equivoco nel quale sembra essere caduta laCorte nel -sembrerebbe- considerare come diversi gli inadempimentiPag. 7 di 10Numero registro generale 16915/2022Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7751/2026Data pubblicazione 31/03/2026contestati prima al sig. [OSCURATO:PERSONA] e poi alla [OSCURATO:PERSONA])”(ricorso da pagina 5,ultimo capoverso, a pagina 6, primo capoverso).Ancora, la ricorrente a pagina 7 del ricorso, pur menzionando ladecisione del giudice di secondo grado (“l’eccezione è inammissibile, nonavendo l’appellante confutato le ragioni addotte sul punto dal Tribunale, maessendosi limitato a reiterare l’eccezione, pagina 2 della sentenza,penultimo capoverso), oltre a riprodurre genericamente e apoditticamenteil tenore dell’appello svolge la propria censura nei confronti della sentenzadel Tribunale, tant’è che poi afferma: “Le conclusioni della Corte(inammissibilità dell’appello) sono pertanto da cassare, dovendosiaccogliere l’appello”, non considerando, altresì, che la decisione impugnataè stata di inammissibilità dell’impugnazione, rispetto alla quale avrebbedovuto invocare l’art. 342 cod. proc. civ.3. Il terzo motivo è inammissibile.La ricorrente nel denunciare l“omessa o insufficiente motivazione circaun fatto controverso e decisivo per il giudizio” invoca la previgenteformulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. Tale normanella sua attuale formulazione, invece, presuppone la sussistenza di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non consideratodal giudice del gravame.La ricorrente nel motivo non indica nemmeno quale sarebbe il fattoomesso, dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modoa «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v.Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024,n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106), masi duole genericamente del fatto che non sarebbero state tenute “in contoalcuno tutte le motivazioni spiegate in atto di appello (e richiamate nellanarrativa del presente ricorso) proprio per confutare le argomentazioni delPag. 8 di 10Numero registro generale 16915/2022Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7751/2026Data pubblicazione 31/03/2026Tribunale: la Corte non ha dunque spiegato perché avrebbe ritenuto di nonconsiderare sufficienti dette argomentazioni”.Quand’anche volesse apprezzarsi alla stregua di un vizio dimotivazione, la censura dedotta si colloca fuori dal perimetro segnato dalleSezioni Unite di questa Corte in termini di riduzione al «minimocostituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, èdenunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di «sufficienza» della motivazione»” (cfr. Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n.23940; Sez. VI-3, 25 settembre 2018, n. 22598; sez. I, 3 marzo 2022, n.7090).La Corte d’appello ha spiegato con motivazione adeguatamenteesplicativa l’inammissibilità dell’appello per mancanza di adeguata censuradella sentenza del Tribunale, non solo con il breve passo della motivazionecitato dalla ricorrente, ma con quanto riportato nel seguito (da pagina 2,ultimo capoverso, a pagina 3, fino al secondo capoverso), il cui contenutonon è stato adeguatamente censurato con i primi due motivi.4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.Nulla per le spese per essere rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso,Pag. 9 di 10Numero registro generale 16915/2022Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 7751/2026Data pubblicazione 31/03/2026a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 27 gennaio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaPag. 10 di 10