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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 19846/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Sa) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto n. 15/22 del Tribunale di Salerno del 19/09/2022 letti gli atti, il ricorso e il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità; letta la memoria redatta per la [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di Nicolina Della Corte avverso il provvedimento - reso dal giudice delegato in data 7 luglio 2022 in sede di reclamo nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e riferito al sequestro del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale della [OSCURATO:PERSONA].

Coop. - che la obbliga alla restituzione della somma percepita e trattenuta a titolo di caparra confirmatoria in conseguenza della risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 30 novembre 2020 stipulato tra essa opponente e la predetta società, risoluzione dichiarata dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione giudiziale ai sensi dell'art. 56, comma 1, d.

Igs. n. 159 del 2011.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione l'opponente, deducendo i motivi di seguito riassuntivamente esposti.

2.1. Violazione degli artt. 1325 e 1385 cod. civ. nonché degli artt. 52 e 56 d.

Igs. n. 159 del 2011; violazione dell'affidamento legittimo ed incolpevole della contraente; violazione dell'art. 2 Cost., degli artt. 1 e 2 cod. civ., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 6 e 13 Conv.

EDU , dell'art. 117, comma 1, Cost. in rei. all'art. 1 Prot.

Addiz.

Conv.

EDU (protezione della proprietà) ed all'art. 42 Cost.; violazione dell'art. 2 Prot. n. 4 Conv.

EDU e dell'art. 1, comma 2, Prot.

Addiz.

Conv.

EDU , secondo cui nessuna privazione della proprietà può avvenire se non alle condizioni previste dalla legge.

La ricorrente contesta la decisione del Tribunale che non avrebbe considerato la vera natura del patto di caparra e le modalità del suo perfezionamento.

Il Tribunale, si sostiene, ha immotivatamente negato la natura contrattuale della pattuizione, disconoscendone la natura accessoria nonché il collegamento funzionale tra le cause dei due contratti (preliminare e caparra), dimenticando che la caparra confirnnatoria ha natura reale, con il corollario della perfezione del patto al momento della consegna di una somma di denaro ovvero dell'uscita della somma stessa dalla disponibilità del promissario acquirente per entrare in quella del venditore.

Il Tribunale ha erroneamente negato che la consegna costituisca l'elemento il discriminante della differenza tra negozi reali e negozi consensuali, nella misura in cui ha ricondotto al profilo dell'esecuzione ciò che, invece, rileva sotto l'aspetto della conclusione del patto di caparra confirmatoria.

In tal modo è stato violato l'affidamento legittimo e chiaro della contraente, radicato nella certezza del diritto oltre che nella stabilità dei rapporti giuridici e che è tutelato dalle previsioni normative comunitarie, nella misura in cui queste ultime postulano che accessibilità e prevedibilità definiscono la base legale per l'imposizione di ogni misura ablatoria.

2.2. Il provvedimento impugnato viola, inoltre, plurime previsioni di legge riguardo al tema della funzione della caparra ed in particolare: l'art. 56, comma 1, d.

Igs. n. 159 del 2011, perché eludendo il limite dei contratti reali, ritiene la funzione della caparra .esclusivamente risarcitoria in luogo di garanzia dell'adempimento del contratto principale; l'art. 1385 cod. civ. perché disconosce l'alternatività della scelta allocata in capo al contraente fedele tra il "può recedere dal contratto" (ritenendo la caparra ed il "preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto") con il risarcimento del danno regolato dalle norme generali; poiché, inoltre, pretermette la funzione di garanzia nell'esecuzione del contratto data dalla possibilità di incamerarla; perché sconfessa la funzione di autotutela, essendo consentito il recesso, senza necessità di adire il giudice; perché nega la funzione di garanzia per il risarcimento dei danni eventualmente liquidati in via giudiziale.

Infine, la nozione di proprietà prevista dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 della Conv.

EDU va interpretata estensivamente nel senso di ricomprendervi sia i "beni esistenti" che i "valori patrimoniali" tra cui rientrano, a determinate condizioni, anche i crediti sempre che il ricorrente possa sostenere di avere una speranza legittima di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (Corte EDU, 21 febbraio 2008, Maurice c.

Francia; Corte EDU, 18 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia; Corte EDU, 31 maggio 2011, Maggio e altro c.

Italia; Corte EDU, 7 giugno 2011, Agrati e altri c.

Italia), come per l'appunto occorso nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il comma 1 dell'art. 56 del d. lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che "Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso".

Come accennato in premessa, nel caso in esame, l'amministratore giudiziario dei beni sequestrati al proposto per la misura di prevenzione [OSCURATO:PERSONA], previa autorizzazione del giudice delegato, ha proceduto a dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA], la cui titolarità è al primo riconducibile, e l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cui ha ingiunto di restituire l'importo, pari a 70.000 euro, stabilito a titolo di caparra confirmatoria, trattenuto anche dopo e nonostante l'intervenuta dichiarazione risolutoria.

Ciò premesso, l'intero contenuto dell'impugnazione proposta avverso il decreto del Tribunale che ha avallato l'operato dell'amministratore giudiziario si basa sull'assunto che la caparra confirmatoria abbia natura reale, con il corollario dello avvenuto perfezionamento del patto al momento della consegna della somma di denaro ovvero dell'uscita di quest'ultima dalla disponibilità del promissario acquirente (nello specifico: la [OSCURATO:PERSONA]) per entrare in quella del venditore (l'odierna ricorrente).

Trattasi, tuttavia, di un assunto palesemente infondato.

Come chiaramente si desume, anche dalla collocazione nel Capo V (Effetti di contratto) del Titolo II del Codice civile, la caparra confirmatoria (art. 1385) non costituisce un negozio ad effetti reali, bensì una mera clausola accessoria al negozio principale.

Il contratto a efficacia reale o contratto ad effetti reali è, infatti, il contratto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto e nulla di tutto questo avviene con la stipula espressa di una clausola di caparra confirmatoria ovvero per effetto della dazione di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili a detto titolo, in funzione del rafforzamento della volontà negoziale di una parte di voler adempiere al negozio.

Non v'è stato, pertanto, trasferimento di alcun diritto, né reale né di altra natura, in favore della promissaria venditrice e odierna ricorrente, sicché non può darsi violazione dell'art. 56, comma 1, del d. igs. n. 159 del 2011.

Risultano, pertanto, inconferenti tutte le allegazioni di pretesa violazione di parametri normativi nazionali, eurounitari o convenzionali, che presuppongono la riconducibilità dell'istituto ai contratti reali o al più generale ambito del diritto di proprietà, riconducibilità che semplicemente non ha ragione di essere.Sotto altro ma subordinato profilo, alla base dell'impugnazione sta, inoltre, la mancata considerazione della circostanza che il comma 4 dello stesso art. 56 d.

Igs. n. 159 del 2011 contempla una disciplina speciale rispetto alle pertinenti norme del Codice civile, stabilendo che "La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo".

La previsione fonda la sua ratio nella circostanza che la risoluzione del contratto interviene in questo caso iussu iudicis (in forza del provvedimento del giudice delegato) nell'ambito della procedura di prevenzione, laddove il ricorso evoca ripetutamente il tema dell'affidamento legittimo ed incolpevole della promissaria venditrice nella stipula del contratto definitivo di compravendita, dimenticando per l'appunto di considerare, come puntualmente ricordato dal Tribunale, che nella fattispecie non si verte in ipotesi di colpa di uno dei contraenti e che proprio per tale ragione trova applicazione la statuizione derogatoria sopra indicata.

3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Sa) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto n. 15/22 del Tribunale di Salerno del 19/09/2022 letti gli atti, il ricorso e il decreto impugnato; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità; letta la memoria redatta per la [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di Nicolina Della Corte avverso il provvedimento - reso dal giudice delegato in data 7 luglio 2022 in sede di reclamo nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e riferito al sequestro del capitale sociale e dell'intero patrimonio aziendale della [OSCURATO:PERSONA]. Coop. - che la obbliga alla restituzione della somma percepita e trattenuta a titolo di caparra confirmatoria in conseguenza della risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 30 novembre 2020 stipulato tra essa opponente e la predetta società, risoluzione dichiarata dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione giudiziale ai sensi dell'art. 56, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione l'opponente, deducendo i motivi di seguito riassuntivamente esposti. 2.1. Violazione degli artt. 1325 e 1385 cod. civ. nonché degli artt. 52 e 56 d. Igs. n. 159 del 2011; violazione dell'affidamento legittimo ed incolpevole della contraente; violazione dell'art. 2 Cost., degli artt. 1 e 2 cod. civ., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 6 e 13 Conv. EDU , dell'art. 117, comma 1, Cost. in rei. all'art. 1 Prot. Addiz. Conv. EDU (protezione della proprietà) ed all'art. 42 Cost.; violazione dell'art. 2 Prot. n. 4 Conv. EDU e dell'art. 1, comma 2, Prot. Addiz. Conv. EDU , secondo cui nessuna privazione della proprietà può avvenire se non alle condizioni previste dalla legge. La ricorrente contesta la decisione del Tribunale che non avrebbe considerato la vera natura del patto di caparra e le modalità del suo perfezionamento. Il Tribunale, si sostiene, ha immotivatamente negato la natura contrattuale della pattuizione, disconoscendone la natura accessoria nonché il collegamento funzionale tra le cause dei due contratti (preliminare e caparra), dimenticando che la caparra confirnnatoria ha natura reale, con il corollario della perfezione del patto al momento della consegna di una somma di denaro ovvero dell'uscita della somma stessa dalla disponibilità del promissario acquirente per entrare in quella del venditore. Il Tribunale ha erroneamente negato che la consegna costituisca l'elemento il discriminante della differenza tra negozi reali e negozi consensuali, nella misura in cui ha ricondotto al profilo dell'esecuzione ciò che, invece, rileva sotto l'aspetto della conclusione del patto di caparra confirmatoria. In tal modo è stato violato l'affidamento legittimo e chiaro della contraente, radicato nella certezza del diritto oltre che nella stabilità dei rapporti giuridici e che è tutelato dalle previsioni normative comunitarie, nella misura in cui queste ultime postulano che accessibilità e prevedibilità definiscono la base legale per l'imposizione di ogni misura ablatoria. 2.2. Il provvedimento impugnato viola, inoltre, plurime previsioni di legge riguardo al tema della funzione della caparra ed in particolare: l'art. 56, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011, perché eludendo il limite dei contratti reali, ritiene la funzione della caparra .esclusivamente risarcitoria in luogo di garanzia dell'adempimento del contratto principale; l'art. 1385 cod. civ. perché disconosce l'alternatività della scelta allocata in capo al contraente fedele tra il "può recedere dal contratto" (ritenendo la caparra ed il "preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto") con il risarcimento del danno regolato dalle norme generali; poiché, inoltre, pretermette la funzione di garanzia nell'esecuzione del contratto data dalla possibilità di incamerarla; perché sconfessa la funzione di autotutela, essendo consentito il recesso, senza necessità di adire il giudice; perché nega la funzione di garanzia per il risarcimento dei danni eventualmente liquidati in via giudiziale. Infine, la nozione di proprietà prevista dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 della Conv. EDU va interpretata estensivamente nel senso di ricomprendervi sia i "beni esistenti" che i "valori patrimoniali" tra cui rientrano, a determinate condizioni, anche i crediti sempre che il ricorrente possa sostenere di avere una speranza legittima di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (Corte EDU, 21 febbraio 2008, Maurice c. Francia; Corte EDU, 18 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia; Corte EDU, 31 maggio 2011, Maggio e altro c. Italia; Corte EDU, 7 giugno 2011, Agrati e altri c. Italia), come per l'appunto occorso nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il comma 1 dell'art. 56 del d. lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che "Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, commi 1-bis e 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dall'immissione nel possesso". Come accennato in premessa, nel caso in esame, l'amministratore giudiziario dei beni sequestrati al proposto per la misura di prevenzione [OSCURATO:PERSONA], previa autorizzazione del giudice delegato, ha proceduto a dichiarare risolto il contratto di compravendita intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA], la cui titolarità è al primo riconducibile, e l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cui ha ingiunto di restituire l'importo, pari a 70.000 euro, stabilito a titolo di caparra confirmatoria, trattenuto anche dopo e nonostante l'intervenuta dichiarazione risolutoria. Ciò premesso, l'intero contenuto dell'impugnazione proposta avverso il decreto del Tribunale che ha avallato l'operato dell'amministratore giudiziario si basa sull'assunto che la caparra confirmatoria abbia natura reale, con il corollario dello avvenuto perfezionamento del patto al momento della consegna della somma di denaro ovvero dell'uscita di quest'ultima dalla disponibilità del promissario acquirente (nello specifico: la [OSCURATO:PERSONA]) per entrare in quella del venditore (l'odierna ricorrente). Trattasi, tuttavia, di un assunto palesemente infondato. Come chiaramente si desume, anche dalla collocazione nel Capo V (Effetti di contratto) del Titolo II del Codice civile, la caparra confirmatoria (art. 1385) non costituisce un negozio ad effetti reali, bensì una mera clausola accessoria al negozio principale. Il contratto a efficacia reale o contratto ad effetti reali è, infatti, il contratto che abbia per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto e nulla di tutto questo avviene con la stipula espressa di una clausola di caparra confirmatoria ovvero per effetto della dazione di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili a detto titolo, in funzione del rafforzamento della volontà negoziale di una parte di voler adempiere al negozio. Non v'è stato, pertanto, trasferimento di alcun diritto, né reale né di altra natura, in favore della promissaria venditrice e odierna ricorrente, sicché non può darsi violazione dell'art. 56, comma 1, del d. igs. n. 159 del 2011. Risultano, pertanto, inconferenti tutte le allegazioni di pretesa violazione di parametri normativi nazionali, eurounitari o convenzionali, che presuppongono la riconducibilità dell'istituto ai contratti reali o al più generale ambito del diritto di proprietà, riconducibilità che semplicemente non ha ragione di essere.Sotto altro ma subordinato profilo, alla base dell'impugnazione sta, inoltre, la mancata considerazione della circostanza che il comma 4 dello stesso art. 56 d. Igs. n. 159 del 2011 contempla una disciplina speciale rispetto alle pertinenti norme del Codice civile, stabilendo che "La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo". La previsione fonda la sua ratio nella circostanza che la risoluzione del contratto interviene in questo caso iussu iudicis (in forza del provvedimento del giudice delegato) nell'ambito della procedura di prevenzione, laddove il ricorso evoca ripetutamente il tema dell'affidamento legittimo ed incolpevole della promissaria venditrice nella stipula del contratto definitivo di compravendita, dimenticando per l'appunto di considerare, come puntualmente ricordato dal Tribunale, che nella fattispecie non si verte in ipotesi di colpa di uno dei contraenti e che proprio per tale ragione trova applicazione la statuizione derogatoria sopra indicata. 3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.
Decreto Cassazione n. 19846/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris