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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22486/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catania del 12-13.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha respinto l'appello che era stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento della Corte di Appello etnea che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di durata della custodia cautelare inoltrata in relazione all'ipotesi di cui all'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cod. proc. pen.;

2. ricorre per cassazione il difensore del Rosano lamentando: 2.1 violazione di legge processuale con riferimento all'art. 303 cod. proc. pen.: rileva che il Rosano, già ristretto in Germania, era destinatario di una misura custodiale riportata in un MAE; segnala che, incontroverso il superamento del termine massimo di custodia, i giudici della cautela hanno sostenuto che la decorrenza del termine di fase andava fissata non già nel momento della notifica del provvedimento quanto in quello a partire dal quale il prevenuto, attualmente ristretto in forza di un provvedimento di altro Stato, sarà posto a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana; segnala che, al contrario, è pacifico, in giurisprudenza, che gli effetti del MAE decorrono dal momento della sua notifica atteso che la detenzione "mediata" comporta che il destinatario risulta "in vinculis" per conto dello Stato emittente anche se "per mano" dello Stato di esecuzione; sottolinea, per altro verso, che la espiazione della pena è compatibile con la custodia cautelare secondo il generale criterio desumibile dagli artt. 297, comma 5 e 298 cod. proc. pen. e richiama l'arresto della Corte Costituzionale n. 143 del 2008 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 33 della legge 69 del 2005 nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, disposta in esecuzione di un MAE sia computata, oltre che per i termini massimi complessivi, anche per la durata dei termini di fase sottolineando come a tale decisione si sia adeguata la giurisprudenza di legittimità;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su rilievi manifestamente infondati.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario di un MAE emesso in data 6.3.2018 e che gli era stato notificato il giorno 25.4.2018 mentre l'odierno ricorrente era detenuto in Germania per altra causa. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto istanza alla Corte di Appello di Catania deducendo che, a partire da quella data, era stato supei-tto il termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 cod. proc. pen.; la Corte ha respinto l'istanza sostenendo che si trattava della mera riproposizione - non sorretta da ulteriori e nuove argomentazioni - della richiesta già avanzata al GIP e respinta con provvedimento confermato in appello.

Anche il Tribunale, con il provvedimento qui impugnato, ha respinto l'appello avendo stimato l'istanza inammissibile perché analoga a quella precedente su cui, in assenza di ricorso per cassazione, si era formato il giudicato; ha escluso che potesse integrare un elemento o un profilo di novità la specificazione del numero di RG da cui desumere la data di notifica del MAE per il giorno 25.4.2018 trattandosi infatti di una circostanza già pacifica ed incontroversa.

2. Rileva il collegio che il Tribunale ha sviluppato una argomentazione ineccepibile e con la quale, peraltro, il ricorso non si è in alcun modo confrontato risultando per questa ragione generico.

Per altro verso va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte nel senso che in tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo intercorrente tra la decisione dello Stato richiesto di dar corso al MAE italiano e l'effettiva consegna del soggetto sottoposto a misura cautelare, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia o sia rimasto detenuto all'estero per effetto, come è nel caso di specie, di altro e diverso titolo cautelare o detentivo ivi emesso (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 6 - , Sentenza n. 6943 del 13/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275139, in cui la Corte ha precisato che il periodo di detenzione subita all'estero sulla base di un titolo ivi emesso non è equiparabile, ai fini del calcolo del termini di fase, al decorso del termine conseguente all'esecuzione del mandato di arresto europeo; conf., Sez. 6, Sentenza n. 36677 del 07/05/2015, Sansone, Rv. 264580; Sez. 3, Sentenza n. 9203 del 18/12/2012, Dines ed altro, Rv. 254513; Sez. 4, Sentenza n. 24583 del 15/04/2010, Rabbah, Rv. 247815; cfr., tra le non massimate, Sez. 6, sent. 2.7.2021 n. 35952, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, sent. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 50376, Manzi; Sez.1, sent. 30.9.2019 n. 41459, [OSCURATO:PERSONA]).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo ravvisabili ragioni di esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma it

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catania del 12-13.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha respinto l'appello che era stato proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento della Corte di Appello etnea che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di durata della custodia cautelare inoltrata in relazione all'ipotesi di cui all'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 cod. proc. pen.; 2. ricorre per cassazione il difensore del Rosano lamentando: 2.1 violazione di legge processuale con riferimento all'art. 303 cod. proc. pen.: rileva che il Rosano, già ristretto in Germania, era destinatario di una misura custodiale riportata in un MAE; segnala che, incontroverso il superamento del termine massimo di custodia, i giudici della cautela hanno sostenuto che la decorrenza del termine di fase andava fissata non già nel momento della notifica del provvedimento quanto in quello a partire dal quale il prevenuto, attualmente ristretto in forza di un provvedimento di altro Stato, sarà posto a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana; segnala che, al contrario, è pacifico, in giurisprudenza, che gli effetti del MAE decorrono dal momento della sua notifica atteso che la detenzione "mediata" comporta che il destinatario risulta "in vinculis" per conto dello Stato emittente anche se "per mano" dello Stato di esecuzione; sottolinea, per altro verso, che la espiazione della pena è compatibile con la custodia cautelare secondo il generale criterio desumibile dagli artt. 297, comma 5 e 298 cod. proc. pen. e richiama l'arresto della Corte Costituzionale n. 143 del 2008 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 33 della legge 69 del 2005 nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, disposta in esecuzione di un MAE sia computata, oltre che per i termini massimi complessivi, anche per la durata dei termini di fase sottolineando come a tale decisione si sia adeguata la giurisprudenza di legittimità; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su rilievi manifestamente infondati. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario di un MAE emesso in data 6.3.2018 e che gli era stato notificato il giorno 25.4.2018 mentre l'odierno ricorrente era detenuto in Germania per altra causa. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto istanza alla Corte di Appello di Catania deducendo che, a partire da quella data, era stato supei-tto il termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 cod. proc. pen.; la Corte ha respinto l'istanza sostenendo che si trattava della mera riproposizione - non sorretta da ulteriori e nuove argomentazioni - della richiesta già avanzata al GIP e respinta con provvedimento confermato in appello. Anche il Tribunale, con il provvedimento qui impugnato, ha respinto l'appello avendo stimato l'istanza inammissibile perché analoga a quella precedente su cui, in assenza di ricorso per cassazione, si era formato il giudicato; ha escluso che potesse integrare un elemento o un profilo di novità la specificazione del numero di RG da cui desumere la data di notifica del MAE per il giorno 25.4.2018 trattandosi infatti di una circostanza già pacifica ed incontroversa. 2. Rileva il collegio che il Tribunale ha sviluppato una argomentazione ineccepibile e con la quale, peraltro, il ricorso non si è in alcun modo confrontato risultando per questa ragione generico. Per altro verso va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte nel senso che in tema di mandato di arresto europeo, il periodo di tempo intercorrente tra la decisione dello Stato richiesto di dar corso al MAE italiano e l'effettiva consegna del soggetto sottoposto a misura cautelare, non può essere computato ai fini della decorrenza del termine, massimo o di fase, della custodia cautelare in Italia, se la persona da consegnare sia rimasta in stato di custodia o sia rimasto detenuto all'estero per effetto, come è nel caso di specie, di altro e diverso titolo cautelare o detentivo ivi emesso (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 6 - , Sentenza n. 6943 del 13/12/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275139, in cui la Corte ha precisato che il periodo di detenzione subita all'estero sulla base di un titolo ivi emesso non è equiparabile, ai fini del calcolo del termini di fase, al decorso del termine conseguente all'esecuzione del mandato di arresto europeo; conf., Sez. 6, Sentenza n. 36677 del 07/05/2015, Sansone, Rv. 264580; Sez. 3, Sentenza n. 9203 del 18/12/2012, Dines ed altro, Rv. 254513; Sez. 4, Sentenza n. 24583 del 15/04/2010, Rabbah, Rv. 247815; cfr., tra le non massimate, Sez. 6, sent. 2.7.2021 n. 35952, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, sent. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 50376, Manzi; Sez.1, sent. 30.9.2019 n. 41459, [OSCURATO:PERSONA]). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo ravvisabili ragioni di esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma it
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