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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 04414/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11332/2018 R.G. proposto da: Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco e legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, come da procura in atti, presso il quale è ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 4; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], res.in Pozzuoli, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, come da procura in atti, el.dom.to in Roma, L.go [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]; - parte controricorrente – e nei confronti di Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 8500/2017 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11332/2018 Numero sezionale 412/2022 Numero di raccolta generale 4414/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. Il Comune di Pozzuoli propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] per Ici 2008 su una quota di comproprietà immobiliare.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che l’avviso in questione si basava su un provvedimento di attribuzione di rendita catastale adottato successivamente al 2000 ed inefficace a fini impositivi, in quanto non notificato prima dell’avviso stesso (art.74 l. 342/00); la prova della sua tempestiva ed autonoma notificazione non era infatti stata fornita né dal Comune impositore, né dall’Amm.ne Finanziaria (costituitasi in appello).

Resistono con controricorso tanto il Tovecci quanto l’ Agenzia delle Entrate la quale contesta la propria legittimazione passiva, in quanto estranea all’imposizione locale.

Con ordinanza 26.4.2021, questa Corte disponeva la rimessione della causa sul ruolo “al fine di consentire al contribuente di fornire tale prova ed al Comune di Pozzuoli di confermare i menzionati pagamenti”, ciò con riguardo all’affermata definizione della lite con il Comune ex articolo 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18.

Le parti hanno depositato memorie. §

2. Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.74 l. 342/00; norma che doveva intendersi nel senso che, comunque, a far data dalla notificazione dell'avviso di liquidazione Ici, il contribuente era posto in grado di conoscere anche la rendita attribuita, così da poterla F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11332/2018 Numero sezionale 412/2022 Numero di raccolta generale 4414/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 impugnare anche nei confronti dell'agenzia delle entrate, cosa che nella specie era infatti avvenuta.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta violazione del giudicato esterno (sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.682 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che aveva accertato la debenza dell'Ici, sia pure per altra annualità, sulla base della stessa rendita qui in considerazione.

Con il terzo motivo di ricorso, di natura subordinata, si lamenta il fatto che l’avviso opposto dovesse comunque trovare conferma quantomeno nell'importo risultante dalla rendita dichiarata, a mezzo Docfa, dallo stesso contribuente. §

3. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per avvenuta definizione della lite ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18.

A seguito della suddetta ordinanza di rinvio a nuovo ruolo, il Tovecci ha allegato sia la relativa domanda 31.5.2019 (specificamente riferita al presente contenzioso di legittimità, concernente avviso di accertamento n. 2800712/13) sia la prova del versamento su Mod.F24 delle otto rate a tal fine previste.

A fronte di ciò, il Comune di Pozzuoli si è limitato a del tutto genericamente osservare che la domanda di definizione in questione non risultava agli atti dell’Amm.ne comunale e che il Tovecci, per quanto sollecitato, aveva omesso di trasmettere una copia della stessa.

E’ però in atti non solo la domanda, ma anche la prova della sua regolare spedizione e ricezione a mezzo Pec 31.5.19 ore 13.00.43 all’indirizzo ‘fiscalitalocale pec2.comune.pozzuoli.na.it’, con attestazione di avvenuta consegna nella casella di destinazione alle ore 13.00.45 del giorno stesso.

A fronte di ciò, l’istanza di definizione deve ritenersi regolarmente trasmessa ed anche perfezionata agli effetti estintivi del giudizio, non F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11332/2018 Numero sezionale 412/2022 Numero di raccolta generale 4414/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 avendo il Comune notificato, nei termini di legge, alcun provvedimento di diniego.

Le spese vengono compensate, come per legge.

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il processo; - compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 2.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11332/2018 R.G. proposto da: Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco e legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, come da procura in atti, presso il quale è ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 4; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], res.in Pozzuoli, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, come da procura in atti, el.dom.to in Roma, L.go [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA]; - parte controricorrente – e nei confronti di Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 8500/2017 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11332/2018 Numero sezionale 412/2022 Numero di raccolta generale 4414/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. Il Comune di Pozzuoli propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato a [OSCURATO:PERSONA] per Ici 2008 su una quota di comproprietà immobiliare. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che l’avviso in questione si basava su un provvedimento di attribuzione di rendita catastale adottato successivamente al 2000 ed inefficace a fini impositivi, in quanto non notificato prima dell’avviso stesso (art.74 l. 342/00); la prova della sua tempestiva ed autonoma notificazione non era infatti stata fornita né dal Comune impositore, né dall’Amm.ne Finanziaria (costituitasi in appello). Resistono con controricorso tanto il Tovecci quanto l’ Agenzia delle Entrate la quale contesta la propria legittimazione passiva, in quanto estranea all’imposizione locale. Con ordinanza 26.4.2021, questa Corte disponeva la rimessione della causa sul ruolo “al fine di consentire al contribuente di fornire tale prova ed al Comune di Pozzuoli di confermare i menzionati pagamenti”, ciò con riguardo all’affermata definizione della lite con il Comune ex articolo 6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18. Le parti hanno depositato memorie. § 2. Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.74 l. 342/00; norma che doveva intendersi nel senso che, comunque, a far data dalla notificazione dell'avviso di liquidazione Ici, il contribuente era posto in grado di conoscere anche la rendita attribuita, così da poterla F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11332/2018 Numero sezionale 412/2022 Numero di raccolta generale 4414/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 impugnare anche nei confronti dell'agenzia delle entrate, cosa che nella specie era infatti avvenuta. Con il secondo motivo di ricorso il Comune lamenta violazione del giudicato esterno (sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.682 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che aveva accertato la debenza dell'Ici, sia pure per altra annualità, sulla base della stessa rendita qui in considerazione. Con il terzo motivo di ricorso, di natura subordinata, si lamenta il fatto che l’avviso opposto dovesse comunque trovare conferma quantomeno nell'importo risultante dalla rendita dichiarata, a mezzo Docfa, dallo stesso contribuente. § 3. Il giudizio deve essere dichiarato estinto per avvenuta definizione della lite ex art.6 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18. A seguito della suddetta ordinanza di rinvio a nuovo ruolo, il Tovecci ha allegato sia la relativa domanda 31.5.2019 (specificamente riferita al presente contenzioso di legittimità, concernente avviso di accertamento n. 2800712/13) sia la prova del versamento su Mod.F24 delle otto rate a tal fine previste. A fronte di ciò, il Comune di Pozzuoli si è limitato a del tutto genericamente osservare che la domanda di definizione in questione non risultava agli atti dell’Amm.ne comunale e che il Tovecci, per quanto sollecitato, aveva omesso di trasmettere una copia della stessa. E’ però in atti non solo la domanda, ma anche la prova della sua regolare spedizione e ricezione a mezzo Pec 31.5.19 ore 13.00.43 all’indirizzo ‘fiscalitalocale pec2.comune.pozzuoli.na.it’, con attestazione di avvenuta consegna nella casella di destinazione alle ore 13.00.45 del giorno stesso. A fronte di ciò, l’istanza di definizione deve ritenersi regolarmente trasmessa ed anche perfezionata agli effetti estintivi del giudizio, non F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11332/2018 Numero sezionale 412/2022 Numero di raccolta generale 4414/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 avendo il Comune notificato, nei termini di legge, alcun provvedimento di diniego. Le spese vengono compensate, come per legge. P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il processo; - compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 2.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
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