CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania-Napoli n. 8384/2017 depositata il 10/10/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11267/2018Numero sezionale 4322/2026Numero di raccolta generale 16029/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta da avviso di accertamento n.TF503AL02140/2015 per IRES, IRAP ed IVA oltre accessori relativamenteall’anno di imposta 2010.L’avviso scaturiva da indagini di polizia giudiziaria e tributaria,compendiato in PVC della GdF, da cui era emersa una complessa frodecarosello nel settore della macellazione di animali vivi.Le indagini erano sfociate in un procedimento penale per condotte diemissione ed utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistentitra varie società - segnatamente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., oltreché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. eBE.[OSCURATO:SOCIETA]. - i cui amministratori erano tutti legati da rapporti difamiliarità o dipendenza lavorativa.Alla stregua del PVC, sunteggiato in ricorso, il sistema frodatorioruotava attorno a Cencarn che, per il tramite dell'amministratoreABAGNALE Pasquale, gestiva, all'interno dell’opificio “[OSCURATO:PERSONA] S.Pasquale”, la commercializzazione e la trasformazione di animali vivi e dicarne macellata, sfruttando, per indebiti abbattimenti di costi e detrazionidell’IVA, un corteo di società di comodo appositamente costituite, tra cuiquelle innanzi indicate, rette da prestanome (rispondendo in effettiall’[OSCURATO:PERSONA]), prive di potenzialità economiche e “temporizzate”.In siffatto contesto, secondo i verificatori, la contribuente si collocavain posizione di soggetto economico, bensì indipendente, attesa la molegestionale ed il volume d’affari rivolti ad un più ampio “plateau” costituitoda grossisti e dettaglianti del settore, tuttavia solo in parte: ossia perquella parte relativa a tali grossisti e dettaglianti, esclusi invece i rapportiintrattenuti con le società dell’[OSCURATO:PERSONA] (particolarmente: SocietàMeridionale Carni; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]),giusta la sudditanza, parimenti delle medesime e della contribuente, alNumero registro generale 11267/2018Numero sezionale 4322/2026Numero di raccolta generale 16029/2026Data pubblicazione 25/05/2026predetto, resa evidente, tra l’altro, dall’avvicendarsi, anche in seno allacontribuente, di esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] alla carica di legalerappresentante.Oltretutto, i rapporti intrattenuti dalla contribuente con le societàdell’[OSCURATO:PERSONA] erano regolati in larga prevalenza per contanti, senzariscontro in contabilità.2. Per tali ragioni, con specifico riferimento all’anno di imposta che neoccupa, alla contribuente venivano mossi i seguenti rilievi, ai fini, comedetto, sia delle imposte dirette che di quelle indirette:a) falsità delle operazioni commerciali poste in essere tra CentroAlimentare [OSCURATO:PERSONA] e la contribuente;b) costi indeducibili riguardanti, in particolare, canoni di locazione eribaltamento di costi di energia elettrica in relazione ad un contratto dilocazione tra la contribuente e [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dellastruttura dove la prima eseguiva le macellazioni;c) costi indeducibili per euro 194.095,11 afferenti all’acquisto di bovinivivi da [OSCURATO:PERSONA], iscritti a debito ma nonsufficientemente documentati;d) ulteriori spese indeducibili, in ragione di euro 129.000,00, perdifetto di inerenza in relazione ad acquisti di porte e finestre per civiliabitazioni, pubblicità e volantinaggio;e) ricavi non dichiarati, ritenuti riferibili a prestazioni di servizi resesenza emissione di documento fiscale, corrispondenti ad operazioniingiustificate di conto corrente emerse – attese anche le discordanzeappurate tra le registrazioni del libro giornale e le disponibilità dei conti“cassa” e “banca” – a seguito di indagini ex art. 32 DPR n. 600 del 1973eseguite in corso di verifica.2.1. L’Ufficio, in sostanziale condivisione del PVC, formulava in avvisole seguenti contestazioni:Numero registro generale 11267/2018Numero sezionale 4322/2026Numero di raccolta generale 16029/2026Data pubblicazione 25/05/20261) disconoscimento di costi da fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti per complessivi euro 300.686,00, di cui euro 126.000,00 percanoni di locazione ed euro 174.685,00 per acquisto di bovini, ritenutiindeducibili in quanto riconducibili alla fattispecie penalmente rilevante dicui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000;2) disconoscimento di quote di ammortamento per € 12.970,00,ritenute indeducibili poiché relative all'acquisto di automezzi da SocietàMeridionale Carni mediante operazioni soggettivamente inesistenti;3) disconoscimento di costi per complessivi € 87.150,00 relativi aspese di manutenzione e riparazione, ricambi, pedaggi autostradali edaltro, ritenuti indeducibili poiché riferiti agli automezzi di cui sopra,acquistati mediante operazioni soggettivamente inesistenti;4) disconoscimento di ulteriori costi per complessivi euro 129.000,00,relativamente a spese di pubblicità, volantinaggio e lavori edili ritenutimancanti del requisito dell’inerenza;5) accertamento di maggiori ricavi non dichiarati per complessivi euro338.963,00, scaturenti da differenze non giustificate tra quanto riportatoin contabilità e quanto emerso a seguito di indagini bancarie, eseguitedurante l'attività ispettiva;6) recupero dell’IVA illegittimamente detratta per complessivi euro86.391,00.3. Il giudice di prossimità, adito dalla contribuente in integralecontestazione dell’avviso, accoglieva in parte il ricorso, quanto a- disconoscimento di quote di ammortamento per € 12.970,00 (n. 2che precede);- disconoscimento di costi per complessivi € 87.150,00 (n. 3);- accertamento di maggiori ricavi non dichiarati per complessivi euri338.963,00 (n. 5).4. Entrambe le parti proponevano appello in relazione ai capi dirispettiva soccombenza.Numero registro generale 11267/2018Numero sezionale 4322/2026Numero di raccolta generale 16029/2026Data pubblicazione 25/05/20265. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, accoglieval’appello della contribuente, rigettando quello dell’Agenzia.5.1. In motivazione osservava:- “nel merito, la controversia è relativa alle legittimità del recupero atassazione operata dall'Ufficio della indetraibilità dell'IVA sull'assunto chele operazioni commerciali erano fondate su fatture soggettivamenteinesistenti”;- “nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria, nel contestare ildiritto della contribuente a portare in detrazione l'IVA su fatture emesseda soggetto diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio (c.d.operazioni soggettivamente inesistenti), ha fornito solo elementi di naturameramente indiziaria. La assoluta genericità della ricostruzione sviluppatanell'accertamento per cui è lite in merito ai rapporti economico-commerciali intercorsi tra la società istante e le altre società coinvolte inun giro di false fatturazioni, genericità tanto più grave ove si consideri chelo stesso Ufficio riconosce piena e sostanziale operatività alla societàricorrente, risulta comunque esclusa dalla prova documentale (contocorrente e movimentazioni contabili del ‘mastrino banca’ della societàappellante”.6. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con duemotivi. La contribuente resta intimata.Con ampia requisitoria addì 28 aprile 2026, il Pubblico Ministero pressoquesta Corte, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA],conclude per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione degli arti. 112 c.p.c.,132 comma 2 n. 4, 2 e 36 d.lgs. 546/92, in relazione all'articolo 360, co.1, n. 4 c.p.c. omessa pronuncia (infrapetizione) o omessa motivazione”.1.1. La sentenza impugnata è censurabile in quanto “si limita adecidere e motivare in ordine alle cd. operazioni soggettivamenteNumero registro generale 11267/2018Numero sezionale 4322/2026Numero di raccolta generale 16029/2026Data pubblicazione 25/05/2026inesistenti ed ai recuperi ad esse immediatamente sottostanti”,pretermettendo che “l'Ufficio aveva altresì provveduto a recuperare atassazione altri importi, di diversa natura”.In ogni caso, “la motivazione è omessa per la parte in cui dovrebbesorreggere la decisione di rigetto dell’appello dell’Agenzia, e apparente,per la parte in cui dovrebbe sorreggere la decisione di accoglimentodell’appello della società”.1.2. Il motivo è fondato, ai sensi della motivazione a seguire.1.2.1. Non lo è in riferimento alla denunciata infrapetizione.Invero, la CTR, dopo aver dato conto dell’appello agenziale nella partedella sentenza impugnata dedicata allo svolgimento del processo (“Conseparato atto di appello, l'Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] II diNapoli, impugnava la sentenza nella statuizione relativa ai ricavi nondichiarati relativamente a precise movimentazioni bancarie su contocorrente acceso presso l'Unicredit ed ai costi deducibili per i mezzi ditrasporto, trattandosi di beni strumentali acquisiti fittiziamente”), lorigetta, mentre invece accoglie l’appello della contribuente, espressamenteritenendo avere l’A.F. – in punto di operazioni soggettivamente inesistenti– “fornito solo elementi di natura meramente indiziaria”, a fronte dei qualil’“assoluta genericità della ricostruzione sviluppata nell'accertamento”“risulta comunque esclusa dalla prova documentale (conto corrente emovimentazioni contabili del ‘mastrino banca’ della società appellante).“Ergo”: è da escludere che la CTR sia incorsa in omessa pronunciarelativamente all’appello agenziale.1.2.2. Il motivo è invece fondato, nei limiti di cui in appresso, sotto ilprofilo della pure denunciata omessa motivazione.1.2.3. Per vero, muovendo dal presupposto che la sentenza impugnataritiene, del tutto arbitrariamente, di individuare l’oggetto dellacontroversia soltanto in riferimento “alla legittimità del recupero atassazione (…) della indetraibilità dell'IVA sull'assunto che le operazioniNumero registro generale 11267/2018Numero sezionale 4322/2026Numero di raccolta generale 16029/2026Data pubblicazione 25/05/2026commerciali erano fondate su fatture soggettivamente inesistenti”, nonricorre un “deficit” motivazionale relativamente alla ridetta “indetraibilità”:al riguardo, infatti, la sentenza impugnata esibisce una motivazione(corretta o meno, ma) effettiva, graficamente e contenutisticamente(Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).1.2.4. Tuttavia – ed “in parte qua” emerge la fondatezza del motivo –la controversia non attiene solo al recupero “dell’indetraibilità dell’IVA”,plurime essendo, come visto, le contestazioni mosse in avviso, a loro voltalegate, ma anche non, ai rilievi (già formulati ad esito della verifica)concernenti la soggettiva inesistenza delle operazioni intrattenute con lesocietà dell’[OSCURATO:PERSONA].1.2.4.1. Più nel dettaglio, rispetto alle contestazioni legate ai rilieviconcernenti la soggettiva inesistenza delle operazioni intrattenute dallacontribuente con le altre società dell’[OSCURATO:PERSONA], la CTR pretermette cheesse riguardano, oltreché l’indetraibilità dell’IVA, altresì, sul versante, percosì dire, reddituale, il disconoscimento dei costi portati in fattura. In talguisa, la CTR oblitera l’insegnamento di questa S.C. secondo cui “il dirittodel contribuente alla detrazione, fondandosi sul principio di neutralitàdell'imposta, muove da presupposti diversi da quelli della deducibilità deicosti di impresa” (Cass. n. 15288 del 2020) (fermo restando che – cfr.Cass. nn. 26340 del 2025 e 1682 del 2024 – “a fronte di fatture emesseper operazioni soggettivamente inesistenti, l'IVA indetraibile non èdeducibile tra i costi d'impresa ai fini della determinazione delle impostedirette, in quanto configura un esborso non inerente allo svolgimento dellaspecifica attività economico-produttiva, essendo piuttosto espressione didistrazione verso diverse finalità”).1.2.4.2. Nulla poi la CTR motiva in riferimento alle contestazioni nonlegate ai rilievi concernenti la soggettiva inesistenza delle operazioni, conparticolare riguardo al disconoscimento di ulteriori costi per spese diNumero registro generale 11267/2018Numero sezionale 4322/2026Numero di raccolta generale 16029/2026Data pubblicazione 25/05/2026pubblicità, volantinaggio e lavori edili ritenuti mancanti del requisitodell’inerenza.1.2.4.3. Identicamente è a dirsi, in sostanza, per i maggiori ricavi nondichiarati emersi a seguito di indagini bancarie: nelle righe finali dellamotivazione, la CTR bensì accenna fugacissimamente alla “provadocumentale” fornita dalla contribuente quanto a “conto corrente emovimentazioni contabili del ‘mastrino banca’”, senza tuttaviaminimamente analizzare né l’uno né le altre, men che meno in modopuntuale ed analitico, come invece insegnato da costante giurisprudenzadi legittimità. Invero, è noto che “in tema di accertamenti bancari, gli artt.32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedonouna presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, nonnecessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dalcontribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione dellariferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che glielementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze” (cfr., ad es., Cass. n. 13112 del 2020,cui “adde”, “ex multis”, Cass. n. 10249 del 2017 e n. 15857 del 2016).Quanto precede comporta che, “poiché il contribuente ha l'onere disuperare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità diciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il Giudice di merito è tenuto adeffettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delleprove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione,dandone compiutamente conto in motivazione” (Cass. n. 10480 del 2018).“Ergo”, la motivazione di una sentenza che non dà “compiutamente conto”Numero registro generale 11267/2018Numero sezionale 4322/2026Numero di raccolta generale 16029/2026Data pubblicazione 25/05/2026della suddetta “verifica rigorosa”, limitandosi ad asserzioni generiche,riferite a valori aggregati, è di per se stessa meramente apparente, perchéelude l’obbligo del giudice di merito di puntualmente saggiare la tenutadelle singole giustificazioni fornite in rapporto alle singole contestazionieffettuate.2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, in particolare de(gli artt.) 17, 19, 21 e 54 d.p.r. n.633/1972, degli arti. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. - Indebita detrazione (dell’)IVA per operazionisoggettivamente inesistenti - Sufficienza degli elementi posti dall'Ufficio abase della rettifica - Presunzioni gravi, precise e concordanti”.2.1. In particolare, “per quanto riguarda l’indetraibilità dell’IVA ed ilpreteso riconoscimento dei costi direttamente riferibili all’attivitàcommerciale della società, ancorché segnati dalla inesistenza soggettiva”,“l’Ufficio ha dimostrato che i costi non sono stati correttamentecontabilizzati e documentati, essendo le fatture contabilizzate del tuttovaghe”; in ogni caso, “la società non ha dimostrato che qualcuno abbiaoperato i versamenti dell’IVA”, la cui detrazione comunque è illegittima “inipotesi di falsa fatturazione. La CTR, nella sentenza impugnata, omette diconsiderare gli elementi addotti dall’A.F. addotti a fondamentodell’inserimento della contribuente in una frode carosello.2.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’orientamentoconsolidato di questa S.C. (cfr., a mero titolo d’esempio, Cass. n. 25891del 2023; Cass. n. 37889 del 2022; Cass. n. 22190 del 2022; Cass. n.40690 del 2021; Cass. n. 22969 del 2021; Cass. n. 5339 del 2020; Cass.n. 5873 del 2019; Cass. n. 27566 del 2018), in linea con la Corte digiustizia dell’Unione europea (sentenza, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14e, più recentemente, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20), precisa che:Numero registro generale 11267/2018Numero sezionale 4322/2026Numero di raccolta generale 16029/2026Data pubblicazione 25/05/2026a) l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in viaindiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza deldestinatario – ovvero la possibilità per il medesimo di rendersi conto – chel’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;b) la prova della (possibilità di) consapevolezza dell’evasione nonrichiede la prova della partecipazione del predetto all’accordo criminoso nédella sua piena conoscenza della – ed adesione alla – frode;c) incombe sul predetto la prova contraria di aver agito in assenza di(possibilità di) consapevolezza di partecipare ad un'evasione e di averadoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto e qualificato.2.2.1. Tornando al caso di specie, la CTR ha totalmente edingiustificatamente squalificato l’intero corteo indiziario offertodall’Agenzia, per l’effetto ignorando che – nella non affatto ricostruita,men che meno criticamente, prospettazione agenziale – tutte le societàdell’[OSCURATO:PERSONA] rappresentano pure e semplici società di comodo, prive diqualsiasi consistenza economica ed autonomia organizzativo-decisionale,siccome direttamente ed integralmente eterodirette dall’[OSCURATO:PERSONA]:dunque, in quanto tali, ineffettive e comunque insuscettive di sostenerealcun rapporto commerciale.Donde – in tale prospettazione – la contestazione di soggettivainesistenza delle prestazioni documentate nelle fatture.Né, in contrario, appare dirimente, come invece sostenuto dalla CTR,che la contribuente è società operativa, dotata di una consistenzaautonoma rispetto al gruppo di società dell’[OSCURATO:PERSONA].Vertendosi, giust’appunto, di operazioni soggettivamente (e nonoggettivamente) inesistenti, non rileva l’operatività della contribuente, néla circostanza che essa la esprimesse in altri pur consistenti rapporti condifferenti operatori del settore: infatti, a venire in conto, comechiaramente indicato negli stralci del PVC e dell’avviso riprodotti perNumero registro generale 11267/2018Numero sezionale 4322/2026Numero di raccolta generale 16029/2026Data pubblicazione 25/05/2026autosufficienza in ricorso, è unicamente il segmento delle operazioni dallacontribuente condotte con le società mettenti capo all’[OSCURATO:PERSONA].2.2.2. Ciò detto quanto all’IVA, per completezza, considerato che, pereffetto dell’accoglimento del primo motivo, oggetto di scandaglio da partedel giudice di rinvio dovranno essere anche i profili concernenti ildisconoscimento dei costi documentati dalle fatture per cui è causa,merita ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, in caso dioperazioni soggettivamente inesistenti, alla luce dell’art. 14, comma 4-bis,l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, d.l.n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), “sono (bensì) deducibili i costidelle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in unafrode carosello), per il solo fatto che sono stati sostenuti, anche sel'acquirente è consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo(tuttavia) che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività,inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovverorelativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di undelitto non colposo” (così, da ultimo, Cass. n. 26786 del 2024). E la provadei presupposti di essenzialità dei costi ai sensi dell’art. 109 tuir incombe,per regola generale, a chi ne afferma la deducibilità. In tal senso deponegranitica giurisprudenza:- in caso di accertamento delle imposte sui redditi, “spetta alcontribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ovecontestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica deicosti deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia statacontabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista unadocumentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragionee la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, lanegazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi oall'oggetto dell'impresa” (Cass. n. 13300 del 2017);Numero registro generale 11267/2018Numero sezionale 4322/2026Numero di raccolta generale 16029/2026Data pubblicazione 25/05/2026- “l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996,dell'art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva ladeduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili,non ne determina l'automatica deducibilità, dovendo l'imprenditoredimostrare di averli effettivamente sostenuti: tale prova, tuttavia, non puòessere fornita esclusivamente mediante le annotazioni del libro giornale, inquanto le stesse, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati inesso esposti e, per un altro, non costituiscono prova a favoredell'imprenditore ai sensi dell'art. 2709 c.c.” (Cass. n. 18401 del 2018);- “ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza al qualevanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componentipositivi e negativi del reddito, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizionidella ‘certezza’ in ordine alla sussistenza e della ‘determinabilità’ in ordineall'ammontare, della cui prova è onerata l'amministrazione finanziaria conriguardo ai componenti positivi, e il contribuente con riguardo aicomponenti negativi; pertanto, nell'ipotesi di debito litigioso, che rientratra le cd. ‘passività potenziali’, il costo non può essere dedotto dal redditodell'anno in cui la lite ha avuto inizio ma da quello dell'anno in cui essa siè conclusa” (Cass. n. 19166 del 2021);- “la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività diimpresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenutiall'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocanoin una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcunavalutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso dicontestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente,dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi,l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la suaconcreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché inNumero registro generale 11267/2018Numero sezionale 4322/2026Numero di raccolta generale 16029/2026Data pubblicazione 25/05/2026correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé” (Cass. n. 24880del 2022).3. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese. P.Q.MIn accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.Così deciso a Roma, lì 20 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti