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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 19068/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Letat-e-awirse-afte-partt;j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod„ proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56-628, 337, 582 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato dopo l'introduzione nell'art.613 del cpp della norma che ne fa divieto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Letat-e-awirse-afte-partt;j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod„ proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56-628, 337, 582 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato dopo l'introduzione nell'art.613 del cpp della norma che ne fa divieto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19068/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris