CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 luglio 2022
Cassazione n. 38083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letti i motivi aggiunti presentati dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bari ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria croata di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di mandato di arresto europeo processuale, emesso in data 25 luglio 2022 dalla Procura della repubblica di Croazia, per la misura della custodia cautelare in carcere applicata al predetto dal Tribunale della Contea di Spalato per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di specie selvatiche (art. 328 in relazione all'art. 202 del codice penale croato). 2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori, con i motivi di seguito articolati. 2.1. Con il primo denuncia la violazione di legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6, comma 3 e 16 I. n. 69 del 2005 in relazione all'omessa trasmissione dell'ordine di detenzione tradotto in italiano quanto la Corte di appello ha deciso in assenza della traduzione in lingua italiana della misura cautelare, pur avendola richiesta in data 29 luglio 2022. Inoltre, il ricorso censura il provvedimento impugnato per non avere tenuto conto della documentazione difensiva da cui si evinceva che Zingarelli, all'epoca del commesso reato indicato nel mandato di arresto europeo, fosse detenuto e che detto stato restrittivo fosse iniziato il 19 marzo 2022, con mutamento in libertà controllata dal 18 luglio 2022. Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe dovuto assumere informazioni anche sui termini massimi di custodia cautelare in relazione alla necessità di computare da computare ai sensi dell'art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. quella scontata all'estero. La documentazione non trasmessa risulta necessaria al fine di comprendere le ragioni del coinvolgimento dello Zingarelli nell'associazione, tenuto conto della sua restrizione agli arresti domiciliari. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.Rileva il ricorso che la Corte di appello aveva adottata una motivazione illogica in ordine alla commissione del reato in Croazia da parte dello Zingarelli perché non aveva esaminato la documentazione difensiva da cui risultava non solo il citato stato detentivo nel medesimo periodo in cui l'associazione transnazionale era operativa, ma anche perché assunta in contrasto con il disposto dell'art. 6 comma 2, cod. pen. per come interpretato dalla Corte di cassazione secondo cui, in tema f di delitti associativi, sussiste la giurisdizione dello Stato italiano quando il reato si ritenga commesso nel territorio italiano in tutto o in parte. Inoltre, la pronuncia impugnata, in ragione della mancanza del titolo cautelare tradotto, avrebbe erroneamente desunto la commissione dei fatti in Croazia per il solo fatto che i coimputati fossero croati e italiani senza considerare che, secondo la contestazione, i primi avevano il compito di pescare e i secondi, tra cui lo Zingarelli, di vendere nel nostro Paese, destinatario del mercato nero. Da ciò consegue che il contributo del ricorrente non poteva che essersi consumato nel territorio italiano, dove era ristretto, tanto da consentire il rifiuto di consegna ex art. 18 -bis comma 1, lett. a) I. 69/2005 che la Corte di appello non aveva affatto valutato. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 I. 69 del 2005 e 699 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, nonostante la richiesta difensiva, non aveva tenuto in alcun conto che Zingarelli: a) fosse contemporaneamente attinto da misura restrittiva della libertà personale in esecuzione di una pena antecedente sia all'emissione del mandato di arresto europeo che dello stesso reato ipotizzato; b) dovesse comparire all'udienza del 22 ottobre 2022, nel processo penale Registro generale numero 7413/06 a suo carico, al fine di esercitare il proprio diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente erroneamente si duole della mancata acquisizione della misura cautelare in lingua italiana, emessa dall'autorità giudiziaria di Spalato, da parte della Corte distrettuale non incidendo questa sui poteri di controllo ai fini della richiesta di consegna e sul pieno rispetto della vigente disciplina. Infatti, le modifiche legislative intervenute con il d. Igs n. 10 del 2021 hanno abrogato i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 della I. n. 69/2005, con la conseguenza che è richiesto che il mandato di arresto europeo sia autosufficiente, dovendo contenere da solo tutti gli elementi necessari a consentire il controllo cui è tenuta l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253). La difesa, invero, non ha in alcun modo contestato il contenuto del mandato di arresto europeo censurando a mancata acquisizione dell'ordinanza di custodia cautelare in lingua italiana, sollecitando così una verifica volta all'accertamento dei "gravi indizi", secondo i parametri della cognizione cautelare interna, che oggi è del tutto preclusa alla luce della nuova disciplina sopracitata e, comunque, estranea alle competenze del giudice della consegna anche alla luce del previgente dato normativo (Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Anche la deduzione difensiva relativa alla mancata verifica da parte della Corte di appello della legislazione croata sulla durata dei termini di fase delle misure cautelari è manifestamente infondata alla luce del vigente testo dell'art. 18 I. 69/2005, come modificato dal d. Igs. n. 10 del 2021 che, infatti, ha espunto la lett. e) tra i motivi di rifiuto alla consegna, escludendo che l'autorità giudiziaria italiana sia tenuta a verificare se nella legislazione dello Stato richiedente sia espressamente fissato un termine massimo di durata delle misure cautelari. In ogni caso, del tutto generica è tale deduzione in relazione alle necessità di compito del periodo sofferto a seguito della restrizione della libertà conseguente al provvedimento cautelare straniero, esulando dal tema della consegna. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e in parte generico. La censura involge solo profili di merito in quanto chiede di rivalutare la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento: a) al radicamento della giurisdizione in Italia, in forza della transnazionalità (tra Croazia e Italia) dell'associazione a delinquere; b) alla condizione detentiva del ricorrente in Italia all'epoca della consumazione del reato indicato nel mandato di arresto europeo. Si tratta di motivi non proponibili in questa sede alla luce delle modifiche introdotte dal citato d. Igs. n. 10 del 2021 che, in tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, I. 69/2005 novellato, ha espunto dalla norma il riferimento "anche nel merito", rendendo il ricorso in cassazione limitato ai motivi previsti dall'art. 606 lettere a), b) e c) cod. proc. pen. (Sez.6, n. 8299 del 08/03/2022, Pg c/Gheorghe, Rv. 282911). La censura non centra la questione anche sotto altro profilo. Infatti, l'apprezzamento del motivo di rifiuto di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. b), come modificato dal d. Igs. n. 10 del 2021, non più obbligatorio ma ormai facoltativo, impone due presupposti: a) che la condizione ostativa, consistente nella commissione di una parte della condotta illecita nel territorio italiano, emerga con certezza e in forza di un quadro fattuale non controvertibile secondo gli stessi elementi offerti dall'autorità emittente; b) che risulti già pendente nel Paese richiesto un procedimento penale per lo stesso fatto oggetto del mandato di arresto europeo (Sez.6, n. 2959 del 22/01/2020, M., Rv. 278197; Sez.6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912). Nel caso di specie la difesa non ha addotto alcun elemento da cui desumere l'esistenza di dette condizioni tanto da rendere del tutto generica la doglianza. 2.3. Il terzo motivo di ricorso, oltre che generico nella sua formulazione, è manifestamente infondato. Non risulta comprovato da idonea allegazione, come dovuto, ma solo genericamente asserito, che Zingarelli sia attualmente attinto da misura restrittiva della libertà personale in Italia e sia pendente un processo a suo carico, per altri fatti, con udienza fissata il 22 ottobre 2022. A ciò si aggiunge che il ricorrente oltre a non avere rappresentato dette circostanze dinanzi alla Corte di appello, così da non consentirle di operare la necessaria valutazione discrezionale di opportunità di rinviare o meno la consegna ai sensi dell'art. 24 I. 69/2005, come modificato, avrebbe anche dovuto addurre lo specifico interesse al rinvio (Sez.6, n. 26021 del 04/07/2022, Sambito, non massimata) che neanche in questa sede è stato rappresentato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. 4. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all