CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29391/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di Potenzavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa - in sede esecutiva - in data 26 gennaio 2026 ilTribunale di Potenza ha dichiarato sussistente, ai sensi dell’art.669cod.proc.pen., la violazione del divieto di bis in idem, su domanda di PatrizianoSanto [OSCURATO:PERSONA], revocando la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza in data 23maggio 2023 (definitiva in data 23 luglio 2023).1.1 La condotta di prelievo abusivo di energia elettrica è stata oggetto didue distinti procedimenti, sorti in riferimento al medesimo accertamento del 7luglio 2020 in Melfi. Nel primo, quello oggetto della sentenza del 23 maggio 2023(applicazione pena su richiesta) si è stimato il prelievo abusivo in 25.200 circaKw/h e la pena risulta essere mesi dieci di reclusione + multa; nel secondo lasentenza risulta emessa il 15 ottobre 2024 (giudizio ordinario), il prelievoabusivo è stato stimato in circa 24.800 Kw/h e la pena risulta essere quella dianni due di reclusione + multa.Secondo il giudice della esecuzione non vi è dubbio circa l’identità del fatto,tuttavia si afferma che nel secondo procedimento sarebbe stato considerato (aritroso dal momento dell’accertamento) un intervallo temporale più ampio; da ciòla revoca della prima sentenza, quella emessa il 23 maggio del 2023.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso articola una unica doglianza,espressa in termini di erronea applicazione della disposizione di legge di cuiall’art.669 cod.proc.pen.Si contesta la scelta della decisione oggetto di revoca. La disposizione dilegge in tema di violazione del divieto di un secondo giudizio sul medesimo fattoprevede la eseguibilità della sentenza con cui si pronunciò la condanna menograve, che nel caso in esame è stata revocata. Non sarebbe esatto il riferimentoalla ‘continenza’, posto che si tratta di un dato solo probabilistico rapportato allaentità della energia abusivamente captata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Essendo pacifica la identità del fatto (condotta/ nesso causale/ evento) nonpoteva darsi rilievo alla indicazione di un diverso dies ad quem in uno dei duecapi di imputazione; ciò anche perché la quantità di energia indicata comesottratta è maggiore proprio nella decisione del 23 maggio 2023 che è statarevocata.La disposizione di legge prevede, inoltre, che debba essere posta inesecuzione la sentenza di condanna meno grave in rapporto alla entità dellapena.Va pertanto invertito il rapporto tra sentenza da porre in esecuzione esentenza da revocare, attraverso l’annullamento senza rinvio della decisioneimpugnata in rapporto alla decisione da revocare, che va individuata in quella del15 ottobre 2024. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento alla individuazionedella sentenza da revocare. Revoca la sentenza del Tribunale di Potenza del15/10/2024, irrevocabile il 15/3/2025 e ordina l'esecuzione della sentenza delTribunale di Potenza del 23/5/2023 irrevocabile il 23/7/2023. Si comunichi alProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]